BGE 114 III 42 | |||
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15. Estratto della sentenza 10 giugno 1988 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti nella causa A. e B. come amministratori speciali della società anonima X. in fallimento (ricorso) | |
Regeste |
Entschädigung der ausseramtlichen Konkursverwaltung bei schwierigem Verfahren (Art. 49a Abs. 2 GebTSchKG). |
2. Prüfungsbefugnis des Bundesgerichts bei der Beurteilung der Entschädigung (E. 2). |
3. Ermessen der kantonalen Aufsichtsbehörde bei der Festsetzung der Entschädigung: zu Recht angewandte Kriterien, wonach sich ergibt, dass weder Ermessensüberschreitung noch Ermessensmissbrauch vorliegt (E. 3a und 3b). |
4. Unterscheidung zwischen der Entschädigung, die bei einem schwierigen Verfahren einerseits der ausseramtlichen Konkursverwaltung und anderseits der ordentlichen Konkursverwaltung auszurichten ist (E. 3d). | |
Sachverhalt | |
A.- Il 25 settembre 1985 A. e B. hanno chiesto alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino, autorità di vigilanza, che la loro opera come amministratori speciali della società anonima X. in fallimento fosse rimunerata secondo la tariffa della Camera svizzera delle Società fiduciarie e degli Esperti contabili (edizione 1984). Il compenso sarebbe stato di Fr. 180.-- l'ora per A., di Fr. 120.-- l'ora per B. e di Fr. 56.-- a 70.-- l'ora per gli assistenti, in conformità alla relativa qualifica. Gli amministratori hanno trasmesso quindi all'autorità di vigilanza cinque note d'onorario calcolate in base a tali criteri, per un totale di Fr. 168'794.50.
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B.- La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello ha statuito il 20 aprile 1988 fissando il compenso degli amministratori, per le prime quattro parcelle, a Fr. 72'411.25 (Fr. 85.-- orari per A., Fr. 70.-- orari per B., Fr. 50.-- orari per i revisori e Fr. 30.-- orari per le opere di segretariato). La quinta nota d'onorario sarebbe stata decisa solo una volta riformulata, la stessa mancando delle descrizioni e dei rapporti di lavoro.
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C.- Insorti il 6 maggio 1988 con un ricorso alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, A. e B. hanno chiesto che il loro onorario fosse determinato in Fr. 168'794.50, conformemente alle cinque parcelle emesse, e che per il periodo successivo al 30 ottobre 1987 (non ancora fatturato) fosse dichiarata l'applicabilità dei tassi orari da loro proposti il 25 settembre 1985.
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Dai considerandi: | |
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2. La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che l'autorità cantonale di vigilanza chiamata a quantificare l'indennità accessoria dovuta, secondo l'art. 49a cpv. 1 TarLEF, a un'amministrazione ordinaria, gode di vasto apprezzamento (DTF 108 III 69 consid. 2). Non v'è motivo perché tale potere di apprezzamento non debba applicarsi anche nel quantificare l'indennità complessiva dovuta, secondo l'art. 49a cpv. 2 TarLEF, a un'amministrazione speciale. Certo, l'autorità di vigilanza non può agire a beneplacito: deve valutare, oltre al carattere sociale della tariffa, il tempo impiegato dagli amministratori, le somme in causa e i disborsi debitamente giustificati (cfr., per l'art. 49a cpv. 1 TarLEF, DTF 108 III 70 infra). In tal senso i criteri per la fissazione di un'indennità giusta l'art. 49a cpv. 1 e 2 TarLEF si avvicinano ai criteri per la fissazione del compenso dovuto giusta l'art. 64 cpv. 2 TarLEF al commissario di una moratoria (DTF 104 III 62 consid. 1). L'esistenza di questi parametri non impedisce tuttavia che il Tribunale federale, nel verificare l'entità dell'indennizzo che compete agli amministratori, faccia uso di riserbo; esso non può decidere secondo opportunità e sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'autorità di vigilanza, ma deve limitarsi a intervenire in caso di eccesso o di abuso (DTF 104 III 63 consid. 1 con richiamo).
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a) La possibilità di far capo ad altri listini come direttiva nell'ambito della tariffa applicabile alla legge federale sulla esecuzione e sul fallimento è nota. Già riguardo all'art. 64 cpv. 2 TarLEF, che pur contempla in maniera espressa l'applicabilità a titolo orientativo delle aliquote previste nella tariffa delle indennità per la revisione di banche e di fondi d'investimento (RS 952.715), il Tribunale federale ha precisato tuttavia che, "in mancanza di una convenzione specifica o di un'usanza prestabilita, devono comunque valere i principi generali" (DTF 104 III 63 con rinvio a DTF 101 II 111 consid. 2). La tariffa della Camera svizzera delle Società fiduciarie e degli Esperti contabili non è menzionata dall'art. 49a TarLEF né da altre norme. Ciò non vieta che l'autorità di vigilanza possa tener calcolo di tale listino apprezzando i criteri per la determinazione dell'indennizzo; non significa però che l'autorità cada nell'abuso o nell'eccesso di apprezzamento per il solo fatto di scostarsene. Quest'ultimo assunto sarebbe anzi contrario al diritto federale (cfr. DTF 104 III 65 consid. 3a). Resta da chiarire se nel caso precipuo le somme litigiose rientrino nei margini di un lecito apprezzamento.
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b) La corte cantonale, esaminando la situazione particolare, ha valutato in primo luogo l'importanza del fallimento e il suo grado di complessità (316 crediti ammessi, quattro decisioni su reclamo, 1355 ore di lavoro, ma - d'altro lato - quattro crediti che rappresentano da soli quasi due terzi di tutte le pretese ammesse, tre procedure di reclamo piuttosto semplici, alcune ore lavorative di dubbia opportunità); ciò posto, ha ricordato l'ammontare delle tasse previste agli art. 47-49 TarLEF e paragonato la retribuzione chiesta con il compenso di un giudice supplente straordinario al Tribunale federale (FF 1988 I 118). Ne ha dedotto che la rimunerazione fatturata dagli amministratori risultava incompatibile con i principi dell'art. 49a TarLEF e doveva essere ridotta a Fr. 85.-- l'ora per A., a Fr. 70.-- l'ora per B., a Fr. 50.-- l'ora per i revisori e a Fr. 30.-- l'ora per le opere di segretariato.
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Contrariamente all'opinione degli amministratori, la corte cantonale ha quindi motivato il proprio giudizio. Nel merito tale valutazione può apparire forse parsimoniosa, ma sicuramente non abusiva. Se è vero infatti che sugli amministratori gravavano pesanti responsabilità (mantenimento di un'industria basata su tecnologie di punta con alti costi di gestione e mercato assai labile), è altrettanto vero che le constatazioni dell'autorità cantonale non depongono a favore di una procedura eccezionalmente complessa. La circostanza che talune ore di lavoro siano state impiegate in modo poco proficuo non ha nuociuto ai ricorrenti (l'autorità non ha ridotto le ore esposte nella terza nota d'onorario, cui si riferisce il biasimo). L'ipotesi che la procedura non si situi al limite inferiore, come ritenuto dalla corte, bensì a quello superiore dell'art. 49a TarLEF non basta a confortare un abuso o un eccesso di apprezzamento, il quale presupporrebbe una trasgressione di tali limiti. Che poi le conoscenze professionali dei ricorrenti esigano una piena retribuzione e non una semplice indennità è tesi estranea alla portata dell'art. 49a TarLEF (DTF 103 III 66 consid. 2). Rimane il fatto che la corte cantonale non ha reagito all'istanza del 25 settembre 1985 con cui gli amministratori chiedevano una rimunerazione conforme alla tariffa della Camera svizzera delle Società fiduciarie e degli Esperti contabili; da tale inazione nondimeno è impossibile desumere alcunché (DTF 104 III 67 consid. 3e), tanto più che i ricorrenti non hanno mai sollecitato l'autorità a decidere e nemmeno sono insorti contro un eventuale rifiuto di statuire. Se ne conclude che nel caso specifico i giudici hanno fissato l'indennità oraria degli amministratori nel quadro di un lecito apprezzamento e che le censure su asseriti eccessi o abusi si rivelano prive di consistenza.
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d) L'autorità di vigilanza non si è pronunciata sulla quinta nota d'onorario emessa dai ricorrenti poiché la medesima è "senza descrizione delle prestazioni e senza i pedissequi rapporti di lavoro". In questa misura il rinvio del giudizio appare legittimo, la corte essendo in diritto di chiedere agli amministratori la documentazione necessaria per esercitare con conoscenza di causa il proprio apprezzamento. Non appare giustificato, invece, pretendere dai ricorrenti una riformulazione della fattura secondo i criteri degli art. 47 a 49 TarLEF (esigenza che la corte aveva posto anche alle altre note d'onorario, ma alla quale gli amministratori non avevano ottemperato). I giudici cantonali si richiamano a DTF 108 III 70, ma scordano che tale sentenza riguardava l'art. 49a cpv. 1 TarLEF, cioè il compenso per procedure complesse affidate a un'amministrazione ordinaria; il compenso dovuto a un'amministrazione speciale (art. 49a cpv. 2 TarLEF) non consta di un'indennità complementare (onde la necessità di conoscere l'emolumento di base secondo gli art. 47 a 49 TarLEF), bensì di un'indennità complessiva calcolata sulla scorta "del tempo impiegato, delle somme in causa e dei disborsi debitamente giustificati". La stessa corte cantonale, nell'apprezzare le quattro parcelle, non ha adottato - e a ragione - criteri diversi.
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Per questi motivi la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti pronuncia:
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