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61. Estratto della sentenza 18 settembre 1996 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti nella causa FP e DP contro C (ricorso) | |
Regeste |
Art. 11 SchKG; Anwendbarkeit des Verbots, für eigene Rechnung Rechtsgeschäfte abzuschliessen, auf Mitglieder des Gläubigerausschusses im Rahmen der Durchführung eines Nachlassvertrags mit Vermögensabtretung. | |
Sachverhalt | |
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Dai considerandi: | |
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b) I ricorrenti insorgono contro l'annullamento dell'aggiudicazione, poiché la legge non estende il divieto di concludere affari per proprio conto ai membri della delegazione dei creditori. Del resto, l'autorità cantonale non spiega per quale motivo tale divieto debba essere esteso anche alla ricorrente FP che non svolge alcuna funzione in seno agli organi del concordato.
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c) Giusta l'art. 11 LEF ai funzionari e impiegati degli uffici di esecuzione e dei fallimenti è vietato, sotto pena di nullità, di conchiudere per proprio conto affari con chicchessia riguardo al credito pel quale l'ufficio procede o all'oggetto che è incaricato di vendere. La LEF dichiara applicabile la predetta norma anche all'amministrazione del ![]() | 4 |
La delegazione dei creditori è un organo necessario della procedura di concordato con abbandono dell'attivo (GILLIÉRON, Poursuite pour dettes et concordat, 3a ed., pag. 446). Essa svolge una funzione di controllo e di vigilanza nei confronti dei liquidatori e funge quale autorità di ricorso contro le decisioni di quest'ultimi concernenti la realizzazione dell'attivo (316e cpv. 1 e 2 LEF). La delegazione deve inoltre dare il proprio accordo sul modo e sul momento della realizzazione determinati dai liquidatori (art. 316h cpv. 2 LEF).
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In concreto, alla luce del ruolo che la legge attribuisce alla delegazione dei creditori nell'ambito della realizzazione, l'aggiudicazione - per un prezzo molto inferiore al suo prezzo di stima - di un fondo fatta nel corso di una vendita all'asta a un suo membro è perlomeno atta a far apparire l'operato degli organi del concordato come inficiato di parzialità e tendente a favorire gli interessi di una determinata persona. Ora, la ratio legis dell'art. 11 LEF è appunto quella di escludere che le persone investite di funzioni pubbliche nelle procedure di esecuzione forzata abbiano la possibilità di commettere eventuali abusi, utilizzando per i propri scopi le competenze a loro attribuite (DTF 44 III 147) e di garantirne in questo modo l'imparzialità (DTF 36 I 100). Del resto, il menzionato articolo non presuppone che le predette persone abbiano effettivamente abusato della loro posizione. In queste circostanze si giustifica estendere l'applicazione della predetta norma anche ai membri della delegazione dei creditori nominata nell'ambito di un concordato con abbandono dell' attivo. Poiché secondo la giurisprudenza la sanzione prevista dall'art. 11 LEF consiste nella nullità assoluta del negozio in questione (DTF 112 III 66 consid. 3), pure l'annullamento dell'aggiudicazione nei confronti della ricorrente FP appare corretto.
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