BGE 129 III 65 | |||
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11. Estratto della sentenza della I Corte civile nella causa Stato del Cantone Ticino contro A. (ricorso per riforma) |
4C.190/2002 del 29 ottobre 2002 | |
Regeste |
Art. 44 und 58 OR, Art. 60 SVG; Verkehrsunfall; Haftung des Werkeigentümers und des Motorfahrzeughalters; Aufteilung des Schadens. |
Aufteilung des Schadens, unter Berücksichtigung der konkurrierenden Haftung des Werkeigentümers und des Fahrzeuglenkers; Berücksichtigung des Risikos, das mit dem Betrieb des Fahrzeuges verbunden ist (E. 7). | |
Sachverhalt | |
A.- La controversia verte sulla domanda di risarcimento danni - per un totale di fr. 16'000.- - formulata da A. nei confronti dello Stato del Cantone Ticino a seguito dell'incidente di cui è stato vittima la mattina dell'8 gennaio 1996, quando la sua auto, scivolata su di una lastra di ghiaccio formatasi sulla strada cantonale che da Tesserete porta a Lugano, è andata a scontrarsi con un albero.
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Con sentenza del 30 dicembre 2000 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, ha accolto l'azione limitatamente a fr. 9'600.- oltre interessi del 5% a partire dal 12 gennaio 1996.
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Adita da entrambe le parti, il 22 aprile 2002 la II Camera civile del Tribunale d'appello ha confermato il giudizio di primo grado. I giudici dell'ultima istanza cantonale hanno infatti concluso che la strada, nel punto in cui è avvenuto il sinistro, non garantiva la necessaria sicurezza, donde la responsabilità del Cantone ex art. 58 CO. Essi hanno pure convalidato la decisione pretorile di ridurre l'importo a favore dell'attore, dato ch'egli - per sua stessa ammissione - circolava ad una velocità inappropriata.
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B.- Contro questa decisione lo Stato del Cantone Ticino è insorto al Tribunale federale con ricorso per riforma.
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In parziale accoglimento del gravame il Tribunale federale ha modificato la pronunzia impugnata nel senso che la somma a carico dello Stato del Cantone Ticino è stata diminuita a fr. 6'400.-, oltre interessi del 5% a partire dal 12 gennaio 1996.
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Dai considerandi: | |
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Trattandosi di strade, occorre tenere conto del tipo e dell'intensità del traffico ivi previsto (DTF 103 II 240 consid. 2b pag. 243; BREHM, op. cit., n. 170 ad art. 58 CO). Non ogni fonte di pericolo vale automaticamente quale vizio di costruzione o difetto di manutenzione; non si può infatti ragionevolmente pretendere che la rete stradale venga realizzata e mantenuta in uno stato tale da prevenire ogni minimo rischio. L'utente è consapevole del fatto che le strade sono esposte ai fenomeni naturali e che possono esservi momenti in cui il loro transito può avverarsi pericoloso; in linea di principio - secondo dottrina e giurisprudenza - tocca pertanto a lui conformarsi alle condizioni del manto stradale e non il contrario (DTF 102 II 343 consid. 1b pag. 345; BREHM, op. cit., n. 172 ad art. 58 CO; OFTINGER/STARK, Schweizerisches Haftpflichtrecht, vol. II/1, Zurigo 1987, n. 111 e 112 a pag. 239; KELLER, Haftpflicht im Privatrecht, 6a ed., Berna 2002, pag. 206).
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Ai fini del giudizio sulla responsabilità dell'ente pubblico non va inoltre scordato che gli investimenti pubblici nel settore della costruzione e della manutenzione della rete viaria devono rimanere in una proporzione ragionevole con i mezzi finanziari a disposizione. In altre parole, dall'ente pubblico proprietario di una strada si possono esigere solamente interventi attuabili sia dal profilo tecnico che da quello economico (DTF 102 II 343 consid. 1c pag. 345 seg.; DTF 100 II 134 consid. 4 pag. 139; BREHM, op. cit., n. 173-175 ad art. 58 CO; OFTINGER/STARK, op. cit, n. 111 a pag. 238; KELLER, op. cit., pag. 204).
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Il linea di principio, all'esterno delle località non è obbligatorio cospargere il suolo con sale o sabbia, eccezion fatta per le autostrade; in caso di strade fortemente trafficate può dunque bastare che i tratti pericolosi siano resi nuovamente transitabili entro un termine ragionevole (DTF 102 II 343 consid. 1b pag. 345; BREHM, op. cit., n. 217 e 219 ad art. 58 CO; OFTINGER/STARK, op. cit., n. 138 a pag. 253 e n. 142 a pag. 256). È piuttosto all'interno delle località che vi è la necessità di rimuovere neve e ghiaccio, soprattutto nell'interesse dei pedoni (DTF 89 II 331; BREHM, op. cit., n. 226 segg. ad art. 58 CO).
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1.3 Infine, va ribadito che spetta anzitutto al conducente tenere conto delle condizioni della rete stradale ed adeguare la sua velocità alla situazione concreta (art. 31 cpv. 1 e 32 cpv. 1 LCStr). Posto che ad una temperatura di circa zero gradi la formazione di ghiaccio sulle strade bagnate è prevedibile, egli è tenuto - in simili circostanze - a rallentare la sua andatura e, se necessario, a viaggiare a passo d'uomo. Chi non tiene nella debita considerazione questi fattori e circola troppo velocemente non può prevalersi della responsabilità dell'ente pubblico giusta l'art. 58 CO (DTF 98 II 40 consid. 2 in fondo pag. 44). Ciò spiega perché, nella giurisprudenza sino ad oggi pubblicata in caso di incidenti con un veicolo a motore all'esterno di un centro abitato, la responsabilità del proprietario non è ancora mai stata ammessa (BREHM, op. cit., n. 208 ad art. 58 CO; OFTINGER/STARK, op. cit., pag. 255).
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5. Nonostante le censure proposte contro l'applicazione dell'art. 58 CO siano, in definitiva, irricevibili, vale la pena di precisare che l'autorità cantonale non ha misconosciuto la portata di tale norma nell'ambito delle strade e piazze pubbliche, ammettendo in concreto la responsabilità del convenuto per non aver impedito il formarsi della lastra di ghiaccio. Stando a quanto accertato nella sentenza impugnata, l'ente pubblico disponeva dei mezzi - non essendo a quel momento il camion spargisale impiegato altrove - per cospargere di sale il tratto di strada notoriamente pericoloso, al di fuori - ma comunque nelle immediate vicinanze - del centro abitato di Tesserete. La situazione di pericolo esistente al momento del sinistro è imputabile al convenuto in quanto le persone da lui delegate hanno valutato male le circostanze ed omesso - a torto - di richiedere l'intervento del servizio antisale. In queste circostanze la decisione circa l'esistenza di un difetto di manutenzione della strada cantonale appare corretta.
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Ne discende che l'attore deve lasciarsi imputare sia il suo comportamento (DTF 113 II 323 consid. 2a pag. 329) che il rischio d'esercizio insito nel fatto di circolare con un veicolo a motore. Contrariamente a quanto asseverato dai giudici, non si può sostenere che quest'ultimo elemento non abbia, in concreto, contribuito al verificarsi dell'incidente; l'energia cinetica sviluppata dall'auto, che viaggiava ad una velocità ben superiore a quella richiesta dalle circostanze, ha manifestamente influito sull'insorgere del danno e sulla sua gravità (sulla determinazione dell'importanza del rischio d'esercizio cfr. anche OFTINGER/STARK, op. cit., vol. II/2, 4a ed., Zurigo 1989, n. 667 segg. pag. 288).
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Su questo punto il gravame si avvera dunque fondato.
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7.2 L'autorità cantonale ha per contro respinto a ragione la tesi dell'attore, secondo la quale il convenuto dovrebbe rispondere anche per la valutazione sbagliata della situazione da parte del suo impiegato. Questa circostanza è già stata debitamente considerata nel quadro dell'esame della responsabilità causale ex art. 58 CO, quando si è trattato di pronunciarsi sull'esistenza del difetto di manutenzione. Il difetto è stato infatti ammesso perché il convenuto avrebbe potuto e dovuto procedere allo spargimento del sale nel tratto di strada pericoloso, ciò che però non ha fatto a causa dell'errore commesso dal suo dipendente. La violazione del dovere di diligenza da parte del cantoniere è già stata considerata nel quadro della responsabilità causale del proprietario dell'opera e non può venir valutata anche come una sua colpa (cfr. STEIN, Haftungskompensation, in: ZSR 102/1983 pag. 67 segg., in particolare pag. 88). Non v'è dunque motivo di imputare al convenuto un'ulteriore responsabilità, oltre a quella fondata sull'art. 58 CO.
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Infine, va disatteso anche l'argomento - esposto dall'attore - per cui il concorso di responsabilità (tra il proprietario della strada ed il detentore del veicolo a motore) sarebbe interamente assorbito dalla colpa preponderante dello Stato; una simile considerazione risulta infatti in contrasto con il senso dell'art. 44 cpv. 1 CO (DTF 113 II 323 consid. 1c pag. 328).
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Per determinare le rispettive quote occorre considerare, da un lato, la rilevanza delle varie responsabilità causali in gioco e, dall'altro, la gravità della concolpa del danneggiato; soprattutto è necessario stabilire in che misura le circostanze di cui sono chiamate a rispondere le parti hanno influito sul verificarsi del danno (OFTINGER/STARK, op. cit., pag. 476).
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In concreto, al convenuto va rimproverata una responsabilità causale ex art. 58 CO per non aver garantito la sicurezza della strada; a carico dell'attore vanno invece ritenuti il rischio d'esercizio ai sensi dell'art. 60 LCStr e la colpa per aver violato le regole sulla circolazione stradale (art. 32 LCStr). Il danno complessivo va quindi ripartito a dipendenza delle singole responsabilità. La concolpa dell'attore non è di trascurabile importanza atteso che, secondo quanto accertato nella sentenza impugnata - in maniera vincolante per il Tribunale federale (art. 55 cpv. 1 lett. c OG) - egli circolava ad una velocità di circa 50 km/h, sicuramente eccessiva per una curva notoriamente esposta al rischio di ghiaccio. L'autorità cantonale ha attribuito all'attore il 40% del danno, tralasciando però il rischio d'esercizio; dato che in questa sede tale fattore viene preso in considerazione, appare giustificato ridurre la quota connessa alla colpa al 35%. Anche se, di principio, la responsabilità causale inerente al rischio d'esercizio è reputata più grave di quella del proprietario di una strada (OFTINGER/STARK, op. cit., pag. 480 seg.), in concreto essa risulta meno determinante per l'insorgere del danno, sicché può essere valutata nel 25%. A carico del convenuto rimane pertanto una responsabilità del 40%, ciò che, tenuto conto della portata dell'obbligo di manutenzione delle strade e delle particolari circostanze del caso specifico, appare adeguato.
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