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50. Estratto della sentenza della I Corte civile nella causa X. contro A. (ricorso per riforma) |
4C.5/2005 del 13 maggio 2005 | |
Regeste |
Lugano-Übereinkommen (LugÜ); Vereinbarung über die Zuständigkeit. |
Prüfung der Gültigkeit einer Gerichtsstandsvereinbarung gemäss Art. 17 LugÜ (E. 5-7). | |
Sachverhalt | |
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L'appello introdotto dalla soccombente è stato respinto il 9 dicembre 2004. Come il primo giudice, anche la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha infatti stabilito che la convenuta, gravata dall'onere probatorio, non ha dimostrato di aver concluso i contratti quale rappresentante della società a garanzia ![]() | 2 |
Contro questa decisione A. è tempestivamente insorta dinanzi al Tribunale federale con un ricorso per riforma volto ad ottenere la modifica della sentenza impugnata nel senso dell'accoglimento del suo appello e, di conseguenza, della reiezione della petizione 7 febbraio 2003. Con risposta del 18 febbraio 2005 X. propone l'integrale reiezione del gravame.
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Il ricorso è stato respinto il 13 maggio 2005.
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Dai considerandi: | |
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Onde garantire una giurisprudenza coerente, l'articolo 1 del Protocollo n. 2 concernente l'interpretazione uniforme della Convenzione di Lugano prevede che i tribunali di ogni Stato contraente tengano equamente conto, nell'applicazione e nell'interpretazione delle disposizioni della convenzione, dei principi sviluppati nelle decisioni più importanti rese dai tribunali degli altri Stati contraenti in merito alle disposizioni della Convenzione di Lugano, nonché in quelle emanate in applicazione della Convenzione di Bruxelles. Ciò vale anche in relazione alla giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (DTF 129 III 626 consid. 5.2.1 pag. 631 con rinvii).
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Ai fini del presente giudizio si terrà pertanto conto anche della dottrina e della giurisprudenza riferite all'art. 17 CB nonché all'art. 23 del citato Regolamento.
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Dato che la proroga di giurisdizione costituisce un'eccezione al principio generale del foro del convenuto, le condizioni poste dall'art. 17 CL vanno interpretate restrittivamente (ANTONELLA VIO GILARDI, op. cit., pag. 491; LAURENT KILLIAS, op. cit., pag. 146). Si tratta di condizioni formali rigorose, volte ad impedire che una simile pattuizione venga inserita nel testo di un contratto all'insaputa di uno dei contraenti (GEIMER/SCHÜTZE, op. cit., n. 99 ad art. 23 EuGVO; JAN KROPHOLLER, op. cit., n. 25 ad art. 23 EuGVO; ANTONELLA VIO GILARDI, op. cit., pag. 491); esse mirano a garantire l'esistenza di un consenso effettivo in ordine alla stipulazione della clausola (GEIMER/SCHÜTZE, op. cit., n. 77 ad art. 23 EuGVO; ANTONELLA VIO GILARDI, op. cit., pag. 490; YVES DONZALLAZ, La Convention de Lugano, vol. III, Berna 1998, n. 6783).
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In altre parole, per potersi prevalere di una simile clausola occorre provare l'esistenza di un consenso effettivo delle parti quo alla proroga di foro e - cumulativamente - che tale consenso sia certificato in maniera conforme ai requisiti formali posti dall'art. 17 CL (GEIMER/SCHÜTZE, op. cit., n. 76 e 77 ad art. 23 EuGVO).
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7. Nel caso in rassegna, l'autorità ticinese ha constatato che la clausola di proroga di foro a favore del tribunale tedesco era ![]() | 12 |
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Come già esposto, nell'allegato ricorsuale la convenuta ha (perlomeno indirettamente) sostenuto l'avvenuta pattuizione di un accordo in forma orale. L'accertamento in senso contrario contenuto nella sentenza impugnata non è tuttavia stato contestato nella forma adeguata (ovverosia mediante un ricorso di diritto pubblico per apprezzamento arbitrario delle prove), sicché vincola il Tribunale federale. Ne discende che, non essendo stato provato che la proroga di foro fosse stata oggetto di una precedente stipulazione orale (GEIMER/SCHÜTZE, op. cit., n. 89 ad art. 23 EuGVO; LAURENT KILLIAS, op. cit., pag. 166 seg.), anche la decisione in punto all'impossibilità di considerare gli scritti dell'attrice come una conferma scritta di un precedente accordo verbale merita di essere condivisa.
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In concreto, stando a quanto accertato nel giudizio impugnato, la convenuta non ha mai sostenuto di intrattenere rapporti regolari con l'attrice né che si fosse instaurata una pratica per cui il silenzio alla conferma d'ordine poteva essere inteso quale accettazione del foro prorogato.
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7.3 Lo stesso vale per l'art. 17 n. 1 lett. c CL, che ammette la validità della pattuizione di una clausola attributiva di competenza: " c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un ![]() | 20 |
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