BGE 132 III 545 | |||
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64. Estratto della sentenza della II Corte civile nella causa A. contro D. (ricorso per riforma) |
5C.285/2005 del 2 maggio 2006 | |
Regeste |
Art. 741 Abs. 2 ZGB; Erstellungskosten für Vorrichtungen, die zur Ausübung einer Grunddienstbarkeit gehören. | |
Sachverhalt | |
A. Nell'aprile 1998 D., proprietario del mappale x, ha venduto la particella y a A., la quale ha nel medesimo atto notarile costituito un diritto di passo pedonale e con veicoli a favore della particella x. Edificando nella primavera 1999 il proprio fondo, A. ha pure fatto costruire, adattando un accesso preesistente, una stradina gravata dalla predetta servitù.
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B. Con petizione 15 marzo 2002 A. ha convenuto in giudizio innanzi al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna D. e ha chiesto che questi sia condannato al pagamento di fr. 60'000.-, ridotti nel corso della causa a fr. 30'143.-, per la costruzione della stradina. Quest'ultimo importo è stato integralmente riconosciuto dal Pretore con sentenza 22 luglio 2004.
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C. Il 12 ottobre 2005 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha accolto un'impugnativa presentata dal convenuto e ha respinto la petizione.
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D. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso per riforma presentato dall'attrice.
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Dai considerandi: | |
Erwägung 3 | |
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3.2 L'attrice rimprovera alla Corte cantonale una violazione dell'art. 8 CC per non aver tenuto conto di un'inserzione di vendita del convenuto, in cui veniva indicato che il fondo dominante era munito di un accesso. Ritiene altresì che la mancata considerazione di tale inserzione, regolarmente prodotta, potrebbe pure essere dovuta a una svista manifesta ai sensi dell'art. 63 OG. Lamenta poi un'errata applicazione dell'art. 741 CC e afferma che i giudici cantonali sarebbero giunti alla conclusione che pure i costi di costruzione debbano, in linea di principio, essere ripartiti fra tutti coloro che traggono vantaggio dalle opere necessarie all'esercizio della servitù. Tuttavia, sempre secondo l'attrice, a differenza di quanto succede con i costi di manutenzione, l'intensità dell'uso di tali opere appare irrilevante, atteso che come dimostrerebbe il caso concreto anche la sola esistenza dell'opera può comportare vantaggi al proprietario del fondo dominante, che ha venduto il suo prato ponendo l'accento sul fatto che trattasi di un terreno edificabile provvisto di un accesso.
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3.3.1 Nella dottrina sussiste un consenso sul fatto che il proprietario del fondo dominante possa costruire a sue spese le opere di cui necessita per l'esercizio della servitù (PETER LIVER, Commento zurighese, n. 28 ad art. 741 CC; JÖRG SCHMID/BETTINA HÜRLIMANN-KAUP, Sachenrecht, 2a ed., Zurigo 2003, n. 1290, pag. 279; PAUL-HENRI Steinauer, Les droits réels, vol. II, 3a ed., Berna 2002, n. 2283, pag. 390). In tal senso si è pure espresso il Tribunale federale nella sentenza inedita citata dalla Corte ticinese, in cui era stata respinta la richiesta del proprietario del fondo dominante, che aveva costruito una strada a proprie spese, di un contributo pecuniario da parte del proprietario del fondo serviente. La fattispecie oggetto del presente ricorso è invece diversa: la proprietaria del fondo serviente ha edificato un accesso veicolare, gravato da un diritto di passo, alla sua casa di abitazione. Per un siffatto caso la Corte d'appello del Tribunale cantonale di Friborgo (sentenza citata) e PAUL-HENRI STEINAUER (op. cit., pag. 390, nota a pié di pagina n. 183, che si riferisce a tale decisione friborghese) escludono un'applicazione per analogia dell'art. 741 cpv. 2 CC. Tale risultato è pure confortato dalla predetta sentenza inedita del Tribunale federale, la quale specifica - citando PETER LIVER (op. cit., n. 47 [recte n. 28] ad art. 741 CC) - che l'art. 741 cpv. 2 CC si limita alle spese di manutenzione e non include le spese di costruzione per le opere necessarie all'esercizio della servitù (in tal senso, oltre al testo legale, anche ETIENNE PETITPIERRE, Commento basilese, n. 8 ad art. 741 CC). Si può del resto osservare che gli autori propensi ad estendere l'art. 741 CC ai costi di costruzione (PAUL-HENRI STEINAUER, op. cit., n. 2283, pag. 390; JÖRG SCHMID/ BETTINA HÜRLIMANN-KAUP, loc. cit.) non motivano il loro assunto, che pare peraltro riferito al caso in cui l'opera venga eretta dal beneficiario della servitù. Giova infine rilevare che il proprietario di un fondo serviente, che non intende assumersi da solo i costi di opere inerenti alla servitù da lui costruite, perché pure il proprietario del fondo dominante ne trae un vantaggio, può concordare nell'atto di costituzione della servitù che siffatte opere vengano finanziate - in parte o totalmente - dal beneficiario della servitù; in tale occasione, ricordato che l'art. 741 CC non è di natura imperativa, è pure possibile prevedere una ripartizione delle spese di manutenzione diversa da quella legale (DTF 124 III 289).
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3.3.2 Da quanto appena esposto discende pure che l'inserzione di vendita del convenuto è del tutto irrilevante ai fini del giudizio. Già per questo motivo appaiono di primo acchito escluse sia la correzione di una svista manifesta ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 OG, sia una violazione dell'art. 8 CC. Entrambe le norme presuppongono infatti che la prova asseritamente non considerata dalla Corte cantonale sia rilevante per la decisione (JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 5.1 ad art. 63 OG, pag. 566; MESSMER/IMBODEN, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, n. 100, pag. 138; DTF 130 III 591 consid. 5.4 pag. 601, con rinvii).
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