BGE 140 III 241 | |||
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38. Estratto della sentenza della II Corte di diritto civile nella causa A. contro B. (ricorso in materia civile) |
5A_513/2013 dell'8 maggio 2014 | |
Regeste |
Art. 308 Abs. 1 und 2 ZGB; Erziehungsbeistandschaft. | |
Sachverhalt | |
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Tra i genitori vi è una situazione di forte conflitto, con coinvolgimento del figlio. Al padre è attualmente riservato un diritto di visita minimo di due incontri mensili, da esercitarsi sotto la supervisione di personale specializzato. Le relazioni personali tra padre e figlio sono però interrotte dal 2010.
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Con decisione 19 giugno 2012 l'autorità tutoria ha respinto la richiesta di B. di revocare il mandato di curatore a D. e di nominare un curatore educativo "cui affidare il compito di gestire le relazioni personali, consigliare e aiutare i genitori nella cura del figlio e vigilare sul buon andamento delle visite, stabilendone anche le date e le modalità".
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B. Con ricorso 2 luglio 2012 B. ha impugnato la decisione 19 giugno 2012 dinanzi all'autorità di vigilanza sulle tutele del Cantone Ticino. Il 1° gennaio 2013 tale ricorso (reclamo) è stato trasmesso per competenza alla Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Con sentenza 5 giugno 2013 il Presidente di tale Camera lo ha parzialmente accolto e ha riformato la decisione 19 giugno 2012 nel senso che è revocato il mandato a D. ed è istituita a favore di C. una curatela educativa a norma dell'art. 308 cpv. 1 CC, incaricando l'autorità di protezione dei minori di nominare un curatore educativo idoneo.
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C. Con ricorso in materia civile 8 luglio 2013 A. si è aggravata al Tribunale federale, chiedendo la riforma della sentenza 5 giugno 2013 nel senso che il reclamo 2 luglio 2012 di B. sia respinto "nella misura in cui postula la nomina di un curatore educativo a favore di C. ai sensi dell'art. 308 CC". Il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello e B. hanno postulato la reiezione del ricorso. C. ne ha invece chiesto l'accoglimento.
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Il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso nella misura in cui era ammissibile.
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(riassunto)
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Dai considerandi: | |
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Qualora la minaccia per il bene del figlio sia circoscritta alle difficoltà nell'esercizio del diritto di visita (v. YVO BIDERBOST, Die Erziehungsbeistandschaft, 1996, pagg. 222-225; v. anche sentenza 5C.151/2000 del 6 settembre 2000 consid. 3b; sulle difficoltà nell'esercizio del diritto di visita quale pericolo per il bene del minore v. DTF 108 II 372 consid. 1; PETER BREITSCHMID, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, vol. I, 4a ed. 2010, n. 18 ad art. 307 CC), il compito di un curatore educativo può essere limitato alla sola vigilanza delle relazioni personali (sentenza 5C.151/2000 del 6 settembre 2000 consid. 3a; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5a ed. 2014, n. 1286 pag. 843; CYRIL HEGNAUER, Grundriss des Kindesrechts, 5a ed. 1999, n. 27.20; lo stesso, Berner Kommentar, 1997, n. 121 ad art. 275 CC; BIDERBOST, op. cit., pagg. 284-285; MARTIN STETTLER, Das Kindesrecht, SPR vol. III/2, 1992, pag. 503; una parte della dottrina pare invece considerare che il curatore incaricato di speciali poteri giusta l'art. 308 cpv. 2 CC sia al contempo sempre investito del mandato generale dell'art. 308 cpv. 1 CC, v. BREITSCHMID, op. cit., n. 7 ad art. 308 CC; PHILIPPE MEIER, in Commentaire romand, Code civil, vol. I, 2010, n. 15 e 29 ad art. 308 CC).
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La curatela educativa di vigilanza delle relazioni personali ai sensi dell'art. 308 cpv. 2 CC ha lo scopo di agevolare, malgrado le tensioni esistenti tra i genitori, il contatto tra il figlio ed il genitore non affidatario e di garantire l'esercizio del diritto di visita (sentenza 5C.102/1998 del 14 luglio 1998 consid. 3; v. anche DTF 118 II 241 consid. 2c). (...)
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Occorre dare atto alla ricorrente che in concreto il bene del figlio non è minacciato da una generale mancanza di capacità educative dei genitori (v. anche DTF 126 III 219 consid. 2a). Gli accertamenti contenuti nel giudizio impugnato, infatti, attestano che il pericolo per il bene del minore rimane circoscritto alle gravi difficoltà nell'esercizio del diritto di visita: al riguardo l'autorità inferiore ha in particolare stabilito che "il padre denota palesi limiti ad entrare in relazione con il figlio e la madre ha assunto un comportamento non collaborativo e non proteso a preparare, rassicurare e legittimare il figlio all'incontro con il padre".
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Considerata la minaccia puntuale per il bene del figlio, la misura di protezione più adeguata non risulta essere la curatela educativa ai sensi dell'art. 308 cpv. 1 CC, bensì la curatela educativa limitata alla vigilanza delle relazioni personali a norma dell'art. 308 cpv. 2 CC (v. supra consid. 2.3). L'adozione della misura dell'art. 308 cpv. 1 CC non rispetta quindi il principio di adeguatezza.
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La pronuncia di una curatela educativa ai sensi dell'art. 308 cpv. 1 CC non rispetta in concreto nemmeno il principio di sussidiarietà: invece di modificare la misura di protezione del figlio, adottandone una "più incisiva", l'autorità inferiore poteva infatti limitarsi a sostituire il curatore educativo incaricato di vigilare il diritto di visita ai sensi dell'art. 308 cpv. 2 CC, conferendo il mandato ad un professionista, il cui intervento era del resto stato auspicato dallo stesso D.
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