BGE 142 III 420 | |||
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54. Estratto della sentenza della II Corte di diritto civile nella causa A. contro B. SpA (ricorso in materia civile) |
5A_248/2015 del 6 aprile 2016 | |
Regeste |
Art. 46 Ziff. 1 LugÜ; Gesuch um Sistierung des Anerkennungs- und Exequaturverfahrens. | |
Sachverhalt | |
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A.a Con sentenza 13 febbraio 2013 la Corte d'assise di Milano ha condannato A. per associazione a delinquere e rivelazione di segreti di Stato a una pena di 5 anni e 6 mesi di reclusione. La Corte d'assise ha inoltre condannato A. al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile B. SpA, demandandone la liquidazione in separata sede; su tale liquidazione ha tuttavia assegnato una provvisionale provvisoriamente esecutiva di EUR 10 milioni. Il relativo dispositivo è stato provvisto di formula esecutiva in data 11 dicembre 2013.
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A.b Con istanza 11 febbraio 2014 B. SpA ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano il riconoscimento e l'esecutività in Svizzera della sentenza italiana in punto al dispositivo di condanna di A. al risarcimento dei danni ed al versamento provvisionale di EUR 10 milioni. L'istante ha anche chiesto il sequestro di averi riconducibili ad A. presso una banca in Svizzera. Il Pretore ha accolto l'istanza.
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B. La II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, con sentenza 16 febbraio 2015, ha respinto il reclamo con cui A. ha chiesto in via preliminare di sospendere il procedimento fino ad evasione dell'appello da lui introdotto contro la sentenza italiana e nel merito di respingere l'istanza e di revocare il sequestro.
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C. Con ricorso in materia civile 25 marzo 2015 A. ha chiesto al Tribunale federale in via preliminare la sospensione del procedimento giusta l'art. 46 par. 1 CLug (RS 0.275.12) e nel merito la reiezione dell'istanza con conseguente revoca del sequestro.
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Il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile la domanda di sospensione del procedimento e ha respinto il ricorso nella misura in cui era ammissibile.
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(riassunto)
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Dai considerandi: | |
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2.2 Secondo l'interpretazione data dalla Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) alla nozione di "decisione emessa sul ricorso" (v. art. 44 CLug), in effetti, contro il diniego della sospensione del procedimento non è dato rimedio di diritto (sentenze dell'11 agosto 1995 C-432/93 Societé d'informatique service réalisation organisation [SISRO], Racc. 1995 I-2269 punti 27 segg.; del 4 ottobre 1991 C-183/90 B.J. van Dalfsen, Racc. 1991 I-4743 punti 17 segg.). Quella che respinge un'istanza di sospensione è infatti una decisione incidentale contro la quale non può essere proposto il rimedio fondato sull'art. 44 CLug, riservato alla decisione di merito relativa al riconoscimento e all'exequatur (HOFMANN/KUNZ, in Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen, 2a ed. 2016, n. 139 ad art. 46 CLug con rinvio al n. 26 ad art. 44 CLug; STAEHELIN/BOPP, in Lugano-Übereinkommen [LugÜ], 2a ed. 2011, n. 17 ad art. 46 CLug; REINHOLD GEIMER, in Europäisches Zivilverfahrensrecht, 3a ed. 2010, n. 48 seg. ad art. 46 CLug); altri rimedi di diritto interno sono esclusi (HOFMANN/KUNZ, op. cit., n. 6 e 7 ad art. 44 CLug). Voci critiche abbondano in dottrina (v., fra i molti, GEIMER, op. cit., n. 49 ad art. 46 CLug; PETER MANKOWSKI, in Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht EuZPR/EuIPR, 2011, n. 22 ad art. 46 del Regolamento (CE) 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [GU L 12 del16 gennaio 2001 pag. 1; detto pure Regolamento Bruxelles I]; STAEHELIN/BOPP, ibid.; questione lasciata indecisa con la sentenza 5A_752/2010 del 17 marzo 2011 consid. 2.1, v. in proposito anche ANDREAS BUCHER, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé - Convention de Lugano, 2011, n. 2 ad art. 46 CLug). La questione non va tuttavia ridiscussa in questa sede, posto che il ricorrente non ha comunque criticato la non impugnabilità della decisione cantonale che ha negato la sospensione del procedimento.
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2.3.1 Per principio, i concetti della Convenzione di Lugano vanno interpretati in maniera autonoma e non secondo il diritto nazionale applicabile: dev'essere infatti garantita un'applicazione unitaria della convenzione, a tutela della certezza del diritto e di un'equivalente tutela dei diritti individuali nei vari Stati firmatari (OETIKER/WEIBEL, in Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen, 2a ed. 2016, introduzione n. 50-52 con numerosi rinvii). Trovano applicazione i metodi usuali dell'interpretazione grammaticale, storica, sistematica e teleologica, integrati da criteri di interpretazione comparativa con i sistemi giuridici nazionali (OETIKER/WEIBEL, op. cit., introduzione n. 54-77), ma anche, notoriamente, con la giurisprudenza scaturente dall'applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e del Regolamento Bruxelles I, che ha sostituito la predetta convenzione (DTF 137 III 261 consid. 1.1.1 con rinvii; il Regolamento Bruxelles I, a sua volta, è ora stato sostituito dal Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [GU L 351 del 20 dicembre 2012 pag. 1; detto pure Regolamento Bruxelles I bis]).
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Ora, appare evidente che questa circostanza può realizzarsi sia mentre è pendente il ricorso davanti alla prima istanza di ricorso (art. 43 CLug), sia quando la vertenza è già avanti alla Corte suprema nazionale (art. 44 CLug). È questo il motivo per cui l'art. 46 CLug conferisce la possibilità di chiedere la sospensione in entrambi gli stadi di impugnazione, ovvero in prima e seconda istanza ricorsuale.
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2.3.4 Naturalmente è anche possibile, anzi probabile, che la litispendenza del rimedio ordinario di diritto nello Stato di pronuncia, già fatta valere avanti alla prima istanza di ricorso, perduri quando la procedura di riconoscimento e di exequatur è ormai pendente avanti all'istanza suprema nazionale - come nel presente caso. Ma non è lecito dedurne la facoltà di presentare successivamente due domande di sospensione identiche in ogni stadio ricorsuale: decidere altrimenti, e seguire dunque l'opinione ricorsuale, equivarrebbe a smentire il divieto di impugnazione della reiezione della (prima) istanza di sospensione (supra consid. 2.2). Se non si vuole entrare in contraddizione con la predetta giurisprudenza della CGCE, si deve giocoforza dichiarare inammissibile l'inoltro di una nuova, identica, istanza di sospensione quando la procedura di riconoscimento e di exequatur è pendente avanti all'istanza suprema nazionale.
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Ciò vale sicuramente quando, come nel caso di specie, la nuova istanza di sospensione si fondi sugli stessi motivi addotti a sostegno della precedente istanza. Va per contro prudentemente lasciata indecisa la domanda - qui non di attualità, posto che le condizioni non sono comunque date - a sapere se circostanze nuove, intervenute fra la prima e la seconda istanza di ricorso, possano semmai giustificare una soluzione differente. Si pensi, ad esempio, al caso in cui mentre la decisione di riconoscimento e di exequatur è sottoposta al primo riesame ex art. 43 CLug, contro la sentenza di merito sia pendente nello Stato di pronuncia un primo mezzo di impugnazione: se questo viene nel frattempo evaso, ma un ulteriore rimedio di diritto ordinario sia possibile o addirittura già introdotto, è giustificato chiedersi se in sede di istanza di ricorso ex art. 44 CLug possa essere presentata una nuova domanda di sospensione (sulla controversa questione dell'ammissibilità di un tale novum v. HOFFMANN/KUNZ, op. cit., n. 13 ad art. 46 CLug con rinvii).
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