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Informationen zum Dokument  BGE 143 III 38  Materielle Begründung
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Regeste
Dai considerandi:
2. In virtù dell'art. 83 cpv. 2 LEF, l'escusso può  ...
3. Giusta l'art. 31 LEF salvo che la presente legge disponga altr ...
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7. Estratto della sentenza della I Corte di diritto civile nella causa A. SA contro B. GmbH (ricorso in materia civile)
 
 
4A_139/2016 del 14 dicembre 2016
 
 
Regeste
 
Art. 31 und 83 Abs. 2 SchGK; Art. 145 Abs. 4 ZPO; Frist zur Einreichung der Aberkennungsklage.  
Auf diese Frist anwendbare Regelung über den Fristenstillstand (E. 3).  
 
BGE 143 III, 38 (39)Dai considerandi:
 
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2.3 Nella DTF 104 II 141 consid. 2 e 3 il Tribunale federale ha esplicitamente indicato che per avere un influsso sul computo del termine per introdurre l'azione di disconoscimento del debito, la decorrenza infruttuosa del termine per impugnare la decisione di rigetto dell'opposizione deve riguardare un rimedio ordinario. Ora, con l'entrata in vigore del CPC una sentenza di rigetto dell'opposizione non è suscettiva di appello (art. 309 lett. b n. 3 CPC), ma unicamente di un reclamo, che costituisce un rimedio straordinario (FABIENNE HOHL, Procédure civile, vol. II, 2a ed. 2010, n. 2451). Nemmeno la successiva giurisprudenza di questo tribunale, che ha assimilato un ricorso ordinario a quello provvisto di effetto sospensivo (DTF 124 III 34), soccorre la ricorrente, poiché il reclamo non ha effetto sospensivo (art. 325 cpv. 1 CPC). Infine, atteso che la ricorrente non ha impugnato la sentenza di rigetto dell'opposizione, non entra nemmeno in linea di conto l'ipotesi contemplata dalla DTF 127 III 569 consid. 4 secondo cui l'effetto sospensivo conferito a un ricorso straordinario non fa partire il termine di 20 giorni (v. inoltre sulla citata giurisprudenza anche la sentenza 5C.161/2006 del 9 novembre 2006 consid. 2.3, in RtiD 2007 I pag. 844). Ne segue che, contrariamente a quanto ritiene la ricorrente, la (corretta) soluzione adottata dalla sentenza impugnata, secondo cui determinante per la tempestività dell'azione di disconoscimento del debito è unicamente la data di notifica della decisione di rigetto dell'opposizione e non l'infruttuosa scadenza del termine di ricorso (v. anche HOHL, op. cit., n. 1032 segg.), non configura nemmeno un cambiamento di giurisprudenza.
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BGE 143 III, 38 (40)2.4 Poiché aggiungendo 20 giorni alla data da cui ha iniziato a decorrere il termine per inoltro dell'azione di disconoscimento del debito si giunge al 29 dicembre 2014, appare determinante stabilire se esso fosse sospeso dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso in ragione delle ferie giudiziarie di cui all'art. 145 cpv. 1 lett. c CPC, atteso che in caso di risposta negativa la petizione 8 gennaio 2015 sarebbe tardiva, siccome presentata dopo la proroga prevista dall'art. 63 LEF per i termini che scadono durante le ferie esecutive.
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Secondo la ricorrente occorre invece applicare l'art. 145 cpv. 1 lett. c CPC, poiché l'azione di accertamento dell'inesistenza del debito è "un'azione di puro diritto materiale" e che si tratta di una "vera e propria causa ordinaria di merito", la quale soggiace a tutti i dettami della legge processuale.
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3.2 In concreto, come già rilevato dalla Corte cantonale, i lavori legislativi e la dottrina appaiono divisi sulla questione. Per l'applicazione delle ferie del CPC all'azione di disconoscimento del debito si pronunciano il Rapporto esplicativo del 23 giugno 2003 concernente l'avamprogetto della Commissione peritale del Codice di procedura civile svizzero (pag. 73 ad art. 141), ADRIAN STAEHELIN (in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Haseböhler/Leuenberger [ed.], 3a ed. 2016, n. 7 ad art. 145 CPC), FRANCESCO TREZZINI (in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero [...], 2011, pag. 614),NINA J. FREI (in Commento bernese, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. I, 2012, n. 20 ad art. 145 CPC) e GASSER/RICKLI (Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO],2a ed. 2014, n. 3 ad art. 146 CPC). In senso contrario, oltre al Messaggio del 28 giugno 2006 concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (FF 2006 6593 n. 5.9.3), BGE 143 III, 38 (41)si esprimono invece HOHL (op. cit., n. 1035), DENIS TAPPY (in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 18 ad art. 145 CPC), BARBARA MERZ (in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner/Gasser/Schwander [ed.], 2a ed. 2016, n. 33 ad art. 145 CPC), URS H. HOFFMANN-NOWOTNY (in ZPO, Oberhammer/Domej/Haas [ed.], 2a ed. 2014, n. 11 ad art. 145 CPC), DANIEL STAEHELIN (in Commento basilese, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2a ed. 2010, n. 26 seg. ad art. 83 LEF) e SAMUEL MARBACHER (in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Baker & McKenzie [ed.] 2010, n. 9 ad art. 145 CPC).
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Per quanto concerne invece la giurisprudenza giova innanzi tutto ricordare che già nella DTF 23 I 1277 pag. 1280 seg. questo Tribunale ha precisato che il rinvio alla procedura ordinaria previsto dall'art. 83 cpv. 2 LEF non si riferisce al calcolo del termine per presentare l'azione, ma alla procedura dopo il suo inoltro ed ha così escluso l'applicazione delle ferie giudiziarie cantonali. Nella DTF 53 III 67 consid. 2 ha poi specificato che una decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione costituisce un atto di esecuzione, motivo per cui qualora sia notificata in violazione dell'art. 56 LEF, essa non può dare inizio a un termine previsto da un disposto del diritto esecutivo quale l'art. 83 LEF durante le ferie esecutive, ma unicamente a partire dalla fine di queste. Nella DTF 115 III 91 il Tribunale federale ha poi indicato che se il termine per impugnare con un rimedio ordinario la decisione di rigetto dell'opposizione scade durante le ferie esecutive è applicabile l'art. 63 LEF e che quindi pure il termine per proporre l'azione di disconoscimento viene posticipato. Anche dopo l'entrata in vigore del CPC, il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza secondo cui la decisione di rigetto dell'opposizione è un atto esecutivo (DTF 138 III 483 consid. 3.1.1).
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Ora, da quanto precede emerge che il termine dell'art. 83 cpv. 2 LEF prende avvio da un atto esecutivo a cui, in quanto tale, sono applicabili i disposti sulle ferie e sospensioni esecutive e che queste norme influenzano anche il suo computo. Tale circostanza non è stata modificata con l'entrata in vigore del CPC in ragione dell'esplicita riserva, contenuta nell'art. 145 cpv. 4 CPC, in favore delle disposizioni della LEF sulle ferie e sospensioni. Così stando le cose, per il calcolo del termine in discussione appare irrilevante che l'azione di disconoscimento del debito sia di natura materiale. Ne segue che la Corte cantonale non ha violato il diritto federale dichiarando l'azione tardiva. (...)
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