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16. Estratto della sentenza della I Corte di diritto civile nella causa A. AG contro B. SA (ricorso in materia civile) |
4A_343/2020 del 9 febbraio 2021 | |
Regeste |
Art. 17 Abs. 1 ZPO; Gerichtsstandsvereinbarung, Culpa in contrahendo. |
Unmöglichkeit, den tatsächlichen übereinstimmenden Parteiwillen festzustellen (E. 6). |
Objektivierte Auslegung der von den Parteien abgeschlossenen Gerichtsstandsvereinbarungen. Eine Gerichtsstandsvereinbarung, die alle Ansprüche aus den Geschäftsbeziehungen der Parteien erfasst, ist unwirksam. Beschränkt sich eine Gerichtsstandsklausel in einem gekündigten Vertrag hingegen auf Auseinandersetzungen über dessen Zustandekommen und Auflösung sowie die sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten, so bezieht sie sich nicht auch auf Streitigkeiten über Ansprüche aus dem Nichtzustandekommen eines neuen Vertrags (E. 7). | |
Sachverhalt | |
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A.a Il 26 settembre 2016 la A. AG, importatrice di automobili con sede nel Cantone Zurigo, ha disdetto con effetto al 30 settembre 2018 i contratti di concessionario A., di assistenza A., di agenzia A. e di officina autorizzata A. e C. stipulati con la B. SA, agente da quasi 5 decenni. I contratti contengono la seguente clausola: "Foro competente esclusivo per le controversie relative all'origine e alla risoluzione del presente contratto, così come i diritti e i doveri risultanti dal presente contratto è X.". Nelle condizioni di vendita e fornitura per veicoli nuovi A. e pezzi originali A., che sono degli allegati al contratto di concessionario e al contratto di officina, è invece indicato che "Il luogo della prestazione e dell'adempimento è X. Per tutti gli attuali e futuri diritti derivanti dalla relazione d'affari tra la A. Svizzera e il Concessionario il foro competente è X. La A. Svizzera ha la facoltà di procedere contro il concessionario anche presso ogni altro tribunale competente".
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A.b Con petizione 23 maggio 2018 la B. SA ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura di Lugano la A. AG, chiedendo che quest'ultima sia condannata a pagarle un risarcimento indicativamente stimato in fr. 5'158'500.- a titolo di indennità per non avere sottoscritto nuovi contratti in sostituzione di quelli disdetti. L'attrice sostiene di avere ricevuto l'assicurazione che il rapporto di affari sarebbe continuato e di avere effettuato importanti investimenti per potere adempiere a quanto previsto dai nuovi contratti.
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La convenuta ha inoltrato una risposta 5 luglio 2018 limitata alla sola eccezione di incompetenza territoriale da lei sollevata e ha domandato la reiezione della petizione. Le parti hanno proceduto a uno scambio di scritti su tale eccezione.
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Con decisione 22 gennaio 2019 il Pretore ha confermato la propria competenza territoriale a trattare la vertenza e ha dichiarato la petizione ricevibile.
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B. La II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto con sentenza 25 maggio 2020 un appello presentato dala A. AG. La Corte cantonale ha ritenuto che la proroga di foro contenuta nei contratti disdetti per il mese di settembre 2018 non era applicabile alla presente causa per due motivi. Da un lato, perché ![]() ![]() | 6 |
C. Con ricorso in materia civile del 25 giugno 2020 la A. AG ha impugnato la sentenza di appello. Sostiene segnatamente, invocando una violazione dell'art. 18 CO, che la Corte cantonale avrebbe omesso di determinare la volontà soggettiva delle parti e proceduto ad un'errata interpretazione oggettiva delle clausole di proroga del foro.
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La B. SA ha proposto con risposta 24 settembre 2020 la reiezione del ricorso.
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Il Tribunale federale ha respinto il ricorso.
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(riassunto)
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Dai considerandi: | |
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Il giudice deve quindi in un primo tempo ricercare la reale e comune volontà delle parti, se del caso sulla base di indizi. Costituiscono indizi in questo senso non solo il tenore delle dichiarazioni di volontà, ma tutte le circostanze che permettono di scoprire la reale volontà delle parti, sia che si tratti di circostanze anteriori alla conclusione del contratto o dei fatti posteriori alla stessa, in particolare il comportamento ulteriore delle parti che stabilisce quale era all'epoca la concezione dei contraenti. L'apprezzamento di questi indizi concreti da parte del giudice, secondo la sua generale esperienza di vita, costituisce un accertamento di fatto che vincola il Tribunale federale, a meno che sia manifestamente inesatto (DTF 144 III 93 consid. 5.2.2, con rinvii).
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Se il giudice non riesce a determinare la volontà reale e comune delle parti - per mancanza di prove o perché quest'ultime non sono concludenti - o se constata che una parte non ha capito la volontà ![]() ![]() | 14 |
Per quanto concerne specificatamente le proroghe di foro, la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che una convenzione di procedura non va, in caso di dubbio, interpretata in maniera restrittiva, ma piuttosto nel senso di un'espressione della volontà delle parti di attribuire al tribunale scelto una competenza generale (DTF 121 III 495 consid. 5c). Quando in base al suo tenore la clausola di proroga del foro si riferisce in maniera generale a tutti i litigi attinenti al contratto, essa non riguarda unicamente le pretese fondate su tale contratto, ma pure quelle derivanti da atti illeciti, quando questi costituiscono simultaneamente pure una violazione del contratto o se esiste una connessione fra loro e l'oggetto di quest'ultimo (sentenza 4C.142/2006 del 25 settembre 2006 consid. 2).
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Erwägung 6 | |
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6.2 Il rimprovero mosso alla Corte cantonale di avere omesso di accertare la reale concorde volontà delle parti e quindi leso il diritto federale (priorità della volontà soggettiva), violando i principi di interpretazione dei contratti (che permettono unicamente la ![]() ![]() | 18 |
Erwägung 7 | |
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7.2 La ricorrente sostiene che le condizioni di vendita veicoli e fornitura pezzi di ricambio sono parte integrante del contratto di concessionaria e contesta che possano essere definiti marginali, atteso che la vendita di automobili costituisce la parte essenziale di tale contratto. La Corte cantonale avrebbe quindi proceduto ad un'errata interpretazione letterale e sistematica, non reputando determinante la proroga di foro più estesa contenutavi. Essa avrebbe pure sbagliato, non avvedendosi che la sentenza del Tribunale cantonale lucernese a cui si era riferita aveva sì escluso l'applicabilità della proroga del foro alle pretese fondate sulla legge contro i cartelli, ma l'aveva riconosciuta per il caso in cui sarebbero state avanzate pretese di risarcimento danni secondo l'art. 41 segg. CO o di indebito arricchimento (art. 63 segg. CO). Nel capitolo dedicato all'interpretazione "teleologica", la ricorrente ricorda che la giurisprudenza ![]() ![]() | 20 |
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Determinante è quindi la proroga prevista negli altri accordi, la quale è però, in base al suo tenore, chiaramente circoscritta alle "controversie relative all'origine e alla risoluzione" del contratto in cui è contenuta, e ai "diritti e doveri risultanti" da questo e non può in buona fede essere capita in modo più esteso. Ciò nemmeno se si considerala lunga durata delle relazioni commerciali fra le parti. Nella fattispecie le pretese fatte valere dall'opponente attengono alla mancata stipula di altri - nuovi - contratti ed esulano quindi da quanto previsto dalla predetta clausola riferita invece al contratto ![]() ![]() ![]() | 22 |
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