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Informationen zum Dokument  BGE 83 IV 75  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considerando in diritto:
3. Dopo avere ammesso che le fatture di cui si tratta costituivan ...
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20. Estratto dalla sentenza 14 giugno 1957 della Corte di cassazione penale nella causa X. contro Procura pubblica sottocenerina.
 
 
Regeste
 
Art.251 Ziff. 1 Abs. 1StGB.  
 
Sachverhalt
 
BGE 83 IV, 75 (75)A.- Le quattro farmacie di Z., compresa quella di X., si erano intese per fornire i medicinali all'ospedale locale, secondo un turno trimestrale. L'accordo veniva rispettato nel 1950 e nel 1951, ma non nel 1952, in quanto quasi tutti i medicinali furono forniti all'ospedale, quell'anno, dalla farmacia X. Per le sue forniture del 1952, X. allestì quattro fatture: due in data 16 giugno 1952 per un importo complessivo di 4286 fr. e due altre in data 8 febbraio 1953 per un totale di 4080 fr.
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All'inizio del 1953, la farmacia Y. si lagnò, presso il consiglio di amministrazione dell'ospedale, di una disparità di trattamento nell'assegnazione delle ordinazioni. In seguito a questo intervento, il consiglio di amministrazione decise, l'11 maggio 1953, che "per tenere le farmacie del borgo allo stesso livello si modificherà la precedente proposta all'Unione farmaceutica nel senso che la suddivisione della percentuale deve avvenire in parti uguali tra le quattro farmacie del Comune, senza tener conto del trimestre fissato dagli interessati per le loro forniture dirette all'Ospedale".
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L'economo dell'ospedale W., che aveva favorito X., propose allora a questi che le quattro fatture sopra indicate fossero sostituite da altre intestate a farmacie situate fuori di Z. X si procurò carta intestata alla ditta U., e allestì due fatture fittizie: una in data 16 giugno 1952 per 4286 fr. e un'altra in data 8 febbraio 1953 per 4080 fr. La prima porta una firma illeggibile e, sotto la firma, BGE 83 IV, 75 (76)la quietanza seguente: "Ricevuto 8.8.52 per U.". L'ammontare della seconda, che non è firmata, fu pagato alla ditta U. e da questa consegnato a X. Ambedue i documenti furono inseriti da W. nella contabilità dell'ospedale, in luogo e vece delle quattro fatture originali. L'annotazione "Registrato al Giornale pag. ... nr. ..." figura sulle fatture fittizie.
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B.- Chiamata a statuire su questi fatti imputati a W. e a X. e su altri assai più gravi imputati a W. nonchè ai coniugi A.B., tutti a Z., la Corte delle assise criminali del distretto di Z. dichiarò tra l'altro X. e W. colpevoli, come coautori, di falsità in documenti. Stimando che il reato commesso da X. era di "esigua gravità", la Corte lo condannò a una multa di 500 fr. e dispose la cancellazione della pena dopo un periodo di prova di un anno. Un ricorso di X alla Corte cantonale di cassazione e di revisione penale fu respinto, con sentenza del 5 aprile 1957.
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C.- X. ha interposto in tempo utile un ricorso per cassazione al Tribunale federale, chiedendo l'assoluzione. Egli fa in sostanza valere che alle fatture incriminate manca nella fattispecie il carattere di documento e che, come risulta tra l'altro chiaramente da una dichiarazione del dott. ..., segretario dell'Ordine dei farmacisti, le farmacie di Z. non avevano un diritto, nell'accezione giuridica del termine, di fornire a turno i medicinali necessari all'ospedale locale.
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Nelle sue osservazioni, il Procuratore pubblico sottocenerino propone che il ricorso sia respinto.
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Considerando in diritto:
 
1./2. - .....
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3. Dopo avere ammesso che le fatture di cui si tratta costituivano una falsità in documenti, la Corte cantonale ha parimente ritenuto che il ricorrente avesse agito "al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona" (art. 251 num. 1 cp. 1 CP). Nella misura BGE 83 IV, 75 (77)in cui si è pronunciata sull'"intenzione" di nuocere, essa ha proceduto a un accertamento di fatto che come tale è vincolante per il Tribunale federale in questa sede (RU 81 IV 283 e sentenza ivi citata). È invece sottoposta al sindacato del Tribunale federale la questione se i farmacisti di Z. avessero un "diritto" di fornire medicinali all'ospedale locale o avessero altrimenti una pretesa rilevante agli effetti dell'art. 251 num. 1 cp. 1 CP.
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a) I motivi per i quali la Corte cantonale ha riconosciuto alle farmacie di Z. il diritto di fornire medicinali all'ospedale non sono convincenti. Certo, risulta dai documenti cui essa si riferisce, e segnatamente dalle dichiarazioni di X. e di W., che dette farmacie si erano intese per rifornire a turno quell'ospedale e che il relativo accordo fu rispettato nel 1950 e nel 1951. Ciò non significa tuttavia che sia stato concluso un contratto generatore di diritti e di obblighi. La dichiarazione del segretario dell'Ordine dei farmacisti, prodotta in seconda istanza, è significativa a questo riguardo: vi si par la non già di violazione di un obbligo giuridico, bensì di mancanza alle "norme della collegialità". Se i farmacisti locali non avevano, giuridicamente parlando, un diritto all'esecuzione a turno di forniture di medicinali, non può invece essere negato che essi potevano legittimamente contare sul rispetto, da parte dell'ospedale, dell'accordo tra loro concluso. Lo dimostra già la docilità con cui l'amministrazione dell'ospedale accolse il reclamo del farmacista Y. Resta da esaminare se questa loro pretesa rientri nel concetto di "patrimonio" o di "altri diritti" giusta l'art. 251 num. 1 cp. 1 CP.
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b) In concreto, la risposta a questo interrogativo non può essere che affermativa. Analogamente a quanto il Tribunale federale ha già esposto statuendo in materia di amministrazione infedele a stregua dell'art. 159 CP (RU 81 IV 280 consid. 2 lett. b; 80 IV 248 consid. 3), pure per patrimonio nel senso dell'art. 251 num. 1 cp. 1 CP si devono infatti intendere, oltre ai diritti patrimoniali veri e propri, tutti gli interessi pecuniari. Il Tribunale BGE 83 IV, 75 (78)federale giunge a questa conclusione dopo aver considerato che la nozione di patrimonio giusta l'art. 251 num. 1 cp. 1 CP non può essere interpretata in modo diverso da quella di patrimonio qual è definito negli articoli concernenti i "reati contro il patrimonio" in generale (titolo secondo del CP), segnatamente negli art. 148, 149 e 159 CP. Già la circostanza che pure in questi articoli i testi italiano e tedesco usano il termine "patrimonio" rispettivamente "Vermögen" e il testo francese quello di "intérêts pécuniaires" rivela l'identità del concetto.
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Vero è che, contrariamente al testo francese il quale par la di "atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui", i testi italiano e tedesco dell'art. 251 num. 1 cp. 1 CP parlano di documenti falsi o alterati formati "al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona". Con questa diversa redazione, i testi italiano e tedesco sembrano contemplare solo pretese giuridiche vere e proprie: da una parte i diritti patrimoniali e dall'altra gli altri diritti di una persona. I lavori preparatori del CP confermano apparentemente tale interpretazione restrittiva. In sede di discussione dell'art. 148 CP, un membro della commissione fece infatti notare a un collega, il quale voleva stralciare dal testo l'aggettivo "altri" nell'idea che il patrimonio non fosse un diritto, "dass man gemeinhin von Vermögen im Sinne von Vermögensrechten zu sprechen pfiege. Man könnte sagen: 'Vermögensrechten und anderen Rechten '" (cf. verbali della Commissione CN, seduta del 6 settembre 1926, ad art. 217 del progetto).
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Nonostante l'aggiunta - nei testi tedesco e italiano - dell'aggettivo "altri" ai diritti contrapposti al patrimonio, devesi tuttavia escludere che la legge stessa abbia voluto limitare, trattandosi di falsità in documenti, la portata della protezione penale accordata al patrimonio. Semmai, proprio l'inclusione di "altri diritti" nell'art. 251 num. 1 cp. 1 CP sta a indicare che la nozione di patrimonio nel senso di questo disposto non dev'essere interpretata BGE 83 IV, 75 (79)in modo restritivo. Per "altri diritti" tutelati la legge intende infatti senza dubbio pure quelli della personalità secondo le disposizioni del Codice civile, dunque anche il diritto all'attività economica quale è precisamente protetto dall'art. 28 CC. Ora, la tutela del diritto all'attività economica nell'ambito delle prescrizioni penali sulla falsità in documenti non sarebbe comprensibile, se nella nozione di patrimonio non fossero inclusi determinati interessi pecuniari che sono sostanzialmente analoghi a questo e ad altri diritti della personalità. Se avesse voluto interpretare la nozione di patrimonio in senso strettamente giuridico, la legge non avrebbe del resto avuto motivo di usare l'espressione "patrimonio o altri diritti di una persona", ma si sarebbe limitata a parlare di documenti falsi o alterati formati per nuocere "ai diritti di una persona".
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In realtà, la parificazione degli interessi pecuniari ai diritti patrimoniali veri e propri è richiesta, nel campo della falsità in documenti non meno che in quello dell'amministrazione infedele o della truffa, da considerazioni sostanziali, dalla necessità segnatamente di non svuotare di parte del suo contenuto effettivo una nozione che come quella di patrimonio deve qui essere intesa nella sua accezione non solo giuridica ma pure economica.
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Questa tesi è segnatamente condivisa dalla dottrina, che è pressochè unanime nell'attribuire al concetto di patrimonio in senso penale una portata prevalentemente economica. Così si esprime per esempio, con esplicito riferimento alla falsità in documenti, ANDEREGG (Die Urkundenfälschung des II. Titels des schweiz. StGB, pag. 195). "Im Strafrechtssinn versteht man unter Vermögen - rileva tra l'altro questo autore - die Summe der geldwerten Beziehungen und der sonstigen wirtschaftlichen Rechte im weitesten Sinne". L'idea che il patrimonio non escluda i semplici interessi pecuniari è poi ribadita nei commenti all'art. 148 CP concernente la truffa (cf. HAFTER, parte speciale I, pag. 267; THORMANN/VON OVERBECK, BGE 83 IV, 75 (80)II nota 8 ad art. 148 CP; GERMANN, Das Verbrechen im neuen Strafrecht, pag. 278; LOGOZ, parte speciale I, pag. 157). Per tutti questi autori, nella nozione di patrimonio rientrano pure determinati interessi pecuniari, compreso in certi casi il profitto economico costituito dalla clientela.
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Naturalmente, non ogni vaga aspettativa economica potrà costituire un interesse pecuniario tutelato dalla legge penale. Il profitto economico o l'interesse pecuniario deve apparire acquisito. In altre parole, l'interessato deve potervi legittimamente contare.
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Se i principii suesposti sono applicati alla fattispecie, l'interesse dei farmacisti di Z. a fornire medicinali all'ospedale locale rientra indubbiamente negli elementi del patrimonio quale è contemplato dall'art. 251 num. 1 cp. 1 CP. In virtù della stipulazione conclusa, essi potevano infatti legittimamente attendersi che le ordinazioni di medicinali da parte di detto ospedale loro sarebbero fatte a turno. Violando questa legittima aspettativa con la compilazione di documenti falsi o alterati, il ricorrente ha dunque attuato pure gli estremi soggettivi del reato contemplato all'art. 251 CP.
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Poichè tanto la condizione oggettiva (esistenza di un falso materiale o ideologico) quanto quella soggettiva (intento di nuocere al patrimonio altrui) sono adempiute già per i motivi esposti, appare superfluo esaminare se la condizione soggettiva sarebbe realizzata anche nel caso in cui il ricorrente avesse agito credendo di ledere un diritto vero e proprio e questo non fosse in realtà esistito. È nemmeno è necessario ricercare se il ricorrente abbia voluto procacciarsi un indebito profitto, l'intenzione provata di nuocere al patrimonio altrui bastando per il perfezionamento soggettivo del reato.
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Il Tribunale federale pronuncia:
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In quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
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