BGE 101 IV 344 | |||
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82. Estratto della sentenza 30 settembre 1975 della Corte di cassazione penale nella causa Zehnder contro Procuratore pubblico sottocenerino | |
Regeste |
Art. 15 Abs. 2 lit. a AO. Unrichtige oder irreführende Ankündigung: Begriff der "handelsüblichen Preise" (Erw. 2). |
Art. 61 StGB. Die Veröffentlichung des Dispositivs eines Strafurteils betreffend unlauteren Wettbewerb mit Namensangabe des Verurteilten rechtfertigt sich, wenn das von Art. 61 StGB vorausgesetzte öffentliche Interesse darin besteht, die vom Verurteilten gezeigte Hartnäckigkeit zu brechen und eine weitere Irreführung des Publikums zu verhindern (Erw. 7). | |
Sachverhalt | |
La fabbrica di mobili Zehnder-Lordelli & Co., Lucerna-Mendrisio, otteneva il 7 novembre 1973 dal Dipartimento dell'Economia pubblica del Cantone Ticino l'autorizzazione di liquidare tutta la merce esistente nei suoi negozi di Mendrisio e di Massagno, menzionata nell'inventario; in quest'ultimo, posto a base dell'autorizzazione, era stato indicato il prezzo di costo.
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Su denuncia presentata nel dicembre 1973 da dieci ditte ticinesi del ramo, il Dipartimento cantonale dell'Economia pubblica revocava il 1o febbraio 1974 la propria autorizzazione, ritenendo che l'impresa Zehnder-Lordelli & Co. avesse violato norme federali e cantonali che disciplinano le liquidazioni e le operazioni analoghe. Ciononostante l'impresa annunciava sui quotidiani il 2 e il 4 febbraio 1974 la continuazione della vendita.
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In seguito all'azione penale promossa dal Procuratore pubblico della giurisdizione sottocenerina, il Presidente delle Assise correzionali di Lugano-Ceresio dichiarava con sentenza 15 luglio 1974 Joseph Zehnder-Lordelli colpevole di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 13 lett. b e 18 lett. a LCSl, nonché degli art. 13, 14, 15 cpv. 2 lett. a, 20 cpv. 1 lett. b, c e 21 OL, per aver pubblicato o fornito al pubblico durante la liquidazione totale autorizzata annunci fallaci e per essersi rifornito di merci sia a scopo di liquidazione, sia durante la liquidazione. Il menzionato magistrato lo condannava quindi alla pena di un mese di detenzione, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due anni, ordinando la pubblicazione del dispositivo su sei quotidiani ticinesi a spese del condannato, una volta che la sentenza fosse cresciuta in giudicato.
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La Corte di cassazione e di revisione penale del Cantone Ticino respingeva il gravame presentatole da Joseph Zehnder-Lordelli. Questi è insorto avanti il Tribunale federale con ricorso per cassazione contro la decisione della Corte cantonale, chiedendo il suo annullamento e il rinvio della causa a tale autorità per nuovo giudizio.
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Considerando in diritto: | |
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a) Il ricorrente intende per prezzo normale quello risultante dal costo di fabbricazione, aumentato delle spese di trasporto, di dogana, di magazzinaggio, di quelle necessarie per la vendita, ecc., e maggiorato da un margine di guadagno usuale, che nel ramo mobili è del 50-60% del prezzo di costo più le spese.
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Il prezzo così determinato corrisponde ad uno schema generale valido per un calcolo aziendale; per le merci non vincolate ad un prezzo imposto, esso può essere variato a volontà dal venditore, il quale suole modificarlo secondo la situazione del mercato, le possibilità di vendita, le condizioni offerte dalla concorrenza, ecc. Lo schema di calcolo sopra illustrato non interessa l'acquirente. Questi intende confrontare il prezzo della merce offerta con quello a cui potrebbe comprarla altrove. Solo in tal guisa può infatti essere correttamente interpretata l'usuale pubblicità in materia di prezzi. Per "prezzo normale" (il testo francese dell'art. 15 cpv. 2 OL parla di "prix usuel") va inteso il prezzo usuale sul mercato ("handelsüblich", secondo il testo tedesco) praticato per quella determinata merce all'epoca della liquidazione, ossia, come hanno esattamente rilevato i giudici cantonali, il prezzo al quale detta merce potrebbe conseguirsi altrove sul mercato in tale epoca.
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Al proposito i giudici precedenti hanno accertato in modo vincolante per la Corte di cassazione che i mobili in questione potevano, all'epoca della liquidazione, essere acquistati altrove ad un prezzo similare o di poco superiore a quello reclamizzato dal ricorrente, dato che i prezzi originari, sensibilmente più elevati, erano stati ribassati in misura considerevole in ragione delle difficoltà di vendita. Tali giudici hanno accertato altresì che la stessa ditta Zehnder-Lordelli e Co. vendeva i mobili di cui trattasi fuori della liquidazione a prezzi analoghi, e che detti mobili potevano essere conseguiti nel Ticino al medesimo prezzo. Gli annunci secondo cui la merce era venduta con ribassi enormi o tali da raggiungere il 60% erano quindi inesatti.
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b) Il ricorrente fa valere che i giudici cantonali hanno comparato a torto i prezzi di liquidazione con prezzi anteriori, di nessun interesse per l'acquirente. Questi è allettato non dal confronto con prezzi precedenti, bensì dall'assicurazione di non poter più comprare più tardi a condizioni tanto vantaggiose.
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Tale argomento e i relativi rinvii alla dottrina (RUDOLF FLUELER, Rechtliche Regelung des Ausverkaufswesens, tesi Berna 1957, pag. 78 seg.) e alla giurisprudenza (DTF 78 IV 126, DTF 81 IV 195) non possono giovare al ricorrente, in quanto riferiti alla fattispecie concreta. I giudici cantonali hanno accertato che i prezzi originari dei mobili di cui si discute avevano dovuto essere ridotti notevolmente; non si poteva pertanto contare che sul mercato normale essi sarebbero aumentati poco dopo la liquidazione. Inducendolo a credere che i mobili in parola si sarebbero potuti acquistare sul mercato dopo la liquidazione soltanto a prezzi considerevolmente più elevati, il ricorrente ha tratto in inganno il pubblico.
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6. Con il suo gravame il ricorrente impugna la sentenza della Corte cantonale anche perché questa lo ha riconosciuto colpevole, quale contitolare della ditta Zehnder-Lordelli e Co., delle infrazioni punite dagli art. 13 LCSl e 20 OL. Tali infrazioni sarebbero peraltro state commesse non da lui, bensì dal procuratore della ditta, X. Il ricorrente stesso sarebbe dovuto essere semmai giudicato ai sensi dell'art. 14 LCSl e 21 OL, che disciplinano la responsabilità penale del datore di lavoro o del mandante.
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La censura è infondata. I giudici di prima e di seconda istanza hanno accertato che il ricorrente era stato sempre informato delle operazioni effettuate da X., e che le aveva autorizzate. Tale circostanza è stata ammessa dallo stesso ricorrente. Ne segue che costui doveva essere considerato come autore delle infrazioni contestategli, e più precisamente come correo, secondo il criterio della participazione soggettiva.
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Gli art. 14 LCSl e 21 OL regolano una responsabilità che eccede quella già riconosciuta dal diritto penale ordinario; se così non fosse, tratterebbesi di norme superflue. Esse presuppongono che impiegati, operai o mandatari commettano, nel compimento delle loro incombenze di servizio o di mandato, gli atti puniti da tale legislazione, senza essere stati a ciò indotti dal datore di lavoro e senza che questi li approvasse. In presenza di questo presupposto il datore di lavoro che, venuto a conoscenza di detti atti, abbia tralasciato d'impedirli o di eliminarne gli effetti, è dichiarato punibile ai sensi degli art. 14 LCSl e 21 OL. Poiché il ricorrente già è punibile come correo in base ai principi del diritto penale ordinario, non v'era neppure bisogno, come rettamente ha rilevato la Corte cantonale, di far capo alla responsabilità accessoria prevista dalle due cennate disposizioni speciali.
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La Corte cantonale ha respinto le censure mosse dal ricorrente contro la misura di cui trattasi, considerandola giustificata dall'interesse pubblico. Essa ha rilevato che la pubblicazione del dispositivo di una sentenza può aver luogo ove sia dato un interesse pubblico qualificato ed ha confermato l'esistenza nella fattispecie di un siffatto interesse. Tale conclusione è corretta. Corrisponde effettivamente ad uno specifico interesse pubblico che questo provvedimento sia adottato onde aver ragione della pervicacia di cui il ricorrente ha dato prova, e impedire che il pubblico possa essere ulteriormente tratto in inganno (DTF 78 IV 13, DTF 92 IV 186 consid. 1; SCHULTZ, Parte generale, II 162; SCHWANDER, n. 480a, pag. 282 in alto). Il giudice di merito ha ravvisato l'ostinazione del ricorrente nella sua condotta successiva alla denuncia presentata nei confronti della ditta Zehnder-Lordelli e Co., e soprattutto nel fatto che questa, dopo che le era stata revocata l'autorizzazione, ha annunciato nella stampa che la liquidazione proseguiva e che aveva denunciato a sua volta le ditte denuncianti per denuncia mendace, diffamazione e sviamento della giustizia.
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Nell'ordinare la pubblicazione del dispositivo della sentenza di condanna con indicazione del nome del condannato il giudice di merito non ha pertanto ecceduto i limiti del proprio potere d'apprezzamento, che non può essere sindacato dalla Corte di cassazione (DTF 78 IV 15).
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Il Tribunale federale pronuncia:
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