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30. Estratto della sentenza del 16 agosto 1993 della Camera d'accusa nella causa Banca X c. Amministrazione federale delle contribuzioni (reclamo) | |
Regeste |
Beschlagnahme und Durchsuchung von Papieren (Art. 46 und 50 VStrR). Bankgeheimnis. |
2. Der Umstand, dass sich unter den beschlagnahmten Papieren auch solche befinden könnten, die sich im nachhinein als für die Untersuchung unerheblich erweisen, steht der Beschlagnahme nicht entgegen, sondern liegt vielmehr in der Natur dieser Zwangsmassnahme. Es steht der (an das Amtsgeheimnis gebundenen) Untersuchungsbehörde und nicht der betroffenen Bank zu, die Auswahl zu treffen. Für die Durchsuchung von Papieren bleibt Art. 50 Abs. 3 VStrR vorbehalten. |
3. Zwischen einer Bank, die als Grossistin im Sinne des Warenumsatzsteuerbeschlusses Edelmetalle verkauft, und dem Käufer besteht keine bankengeschäftliche Beziehung im eigentlichen Sinne, sondern eine Geschäftsbeziehung, für die das Bankgeheimnis nicht angerufen werden kann. | |
Sachverhalt | |
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Considerando in diritto: | |
3. La reclamante si limita a contestare, in modo generale, la legittimità del sequestro. A ragione essa non sostiene che il sequestro litigioso lederebbe concretamente interessi meritevoli di tutela di terzi non implicati. Come ricordato giustamente dall'AFC nelle proprie circostanziate osservazioni, che menzionano la dottrina e la giurisprudenza univoche al proposito, il segreto bancario non garantisce un diritto assoluto di rifiutarsi di testimoniare e di produrre atti richiesti da un'autorità inquirente (v. AUBERT/KERNEN/SCHÖNLE, Le secret bancaire suisse, 2a ediz. Berna 1982, pag. 162 con richiami; BODMER/KLEINER/LUTZ, Kommentar zum Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen, 2o supplemento 1982, n. 50 ad art. 47 LBCR). La dottrina citata si fonda, in particolare, sull'art. 41 cpv. 2 DPA in relazione con gli art. 74 PP segg. (specialmente con l'art. 77 PP). Ne discende che le informazioni richieste dall'AFC quale autorità inquirente nel quadro di un procedimento di diritto penale amministrativo devono essere fornite, senza che possa essere invocato il segreto bancario. Lo stesso vale per le interrogazioni orali degli organi della banca, che l'AFC si propone di effettuare. L'AFC rammenta d'altronde che la stessa Associazione dei Banchieri Svizzeri aveva rilevato già nel proprio rapporto di gestione del 1978/79 che in Svizzera le banche sono tenute, in virtù delle leggi di procedura penale della Confederazione e di tutti i Cantoni, a prestare testimonianza e a produrre atti, e che l'obbligo di testimoniare, di fornire informazioni e di produrre atti, posto a carico del banchiere, va oltre quello dei titolari di un diritto al segreto professionale stabilito a favore dei medici, degli avvocati o degli ecclesiastici. La decisione di sequestro delimita chiaramente ciò che è richiesto, ossia la documentazione relativa a quanto accaduto nell'interno della Banca X con riferimento alle relazioni con la Y. S.A., in particolare la documentazione concernente l'inchiesta interna della Banca X per ![]() | 2 |
Va ancora rilevato che l'AFC a ragione fa valere nelle proprie osservazioni che la "relazione bancaria" intrattenuta dalla Banca X con la Y. S.A. non era in realtà affatto una relazione bancaria in senso proprio, bensì una semplice relazione di affari; la Banca X agiva come grossista e trattava con la Y. S.A., anch'essa grossista fino alla sua cancellazione dal relativo registro: il segreto bancario nulla ha a che vedere con questa relazione d'affari, in merito alla quale la reclamante è quindi tenuta a fornire le più ampie informazioni, comprese quelle circa la diligenza osservata dal proprio personale nello svolgimento delle operazioni concernenti il traffico di argento granulato intervenute tra di essa e la Y. S.A.
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