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20. Estratto della sentenza della Corte di cassazione penale del 15 marzo 1994 nella causa X. c. Ministero pubblico del Cantone Ticino (ricorso per cassazione) | |
Regeste |
Versuch des qualifizierten Delikts; Art. 21 Abs. 1, Art. 139 Ziff. 2 und 3 StGB. | |
Sachverhalt | |
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B.- Con ricorso per cassazione X. è insorto contro la sentenza della CCRP, chiedendo che essa sia annullata e la causa rinviata all'autorità cantonale per nuova decisione. Egli adduce tra l'altro che la CCRP ha violato il diritto federale nel riconoscerlo colpevole di tentata rapina aggravata ai sensi dell'art. 139 n. 3 CP.
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Il Tribunale federale ha deciso che X. si è reso colpevole di tentata rapina aggravata ai sensi dell'art. 139 n. 2 CP.
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Considerando in diritto: | |
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a) Nella misura in cui il ricorrente considera come arbitrari gli accertamenti di fatto dei giudici di prima istanza, riconosciuti come esenti da arbitrio dalla CCRP, non può essere entrato nel merito della sua doglianza. Una censura d'arbitrio può essere sollevata esclusivamente con ricorso di diritto pubblico (art. 269 cpv. 2 PP), la cui motivazione deve ![]() | 6 |
b) Perché sia adempiuta la fattispecie legale prevista dall'art. 139 n. 3 CP occorre che il pericolo concreto di una lesione mortale della vittima sia imminente, ciò che si determina in base alle circostanze di fatto e del comportamento concreto dell'agente. Tale imminenza del pericolo è così, ad esempio, data allorché un'arma da fuoco carica, disassicurata, con un proiettile in canna, sia puntata a breve distanza sulla vittima, in modo che un colpo possa partirne in qualsiasi momento, sia pure involontariamente; lo stesso vale ove l'arma sia carica ma assicurata e priva di un proiettile in canna, allorquando sussistano particolari circostanze ulteriori (per esempio, in caso di zuffa) (DTF 117 IV 419 consid. 4).
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Un tentativo di reato va ammesso secondo l'art. 21 cpv. 1 CP, quando l'agente abbia cominciato l'esecuzione di un crimine o di un delitto. Per inizio dell'esecuzione ai sensi di tale disposizione va intesa qualsiasi attività che, secondo il piano criminoso dell'agente, costituisca l'ultimo passo decisivo verso l'evento del reato, passo superato il quale l'agente non suole normalmente più tornare indietro, salvo che circostanze esterne gli rendano più difficile o impossibile l'attuazione del suo proposito (DTF 117 IV 395 consid. 3, DTF 114 IV 112 consid. 2c/bb, con i rispettivi richiami).
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Per quanto concerne la relazione fra tentativo e forma aggravata di un reato, la giurisprudenza ha ammesso che fosse ravvisabile un tentativo di reato qualificato già laddove l'agente avesse voluto realizzare la fattispecie legale qualificata. Tale giurisprudenza è stata espressa concretamente in un caso paragonabile a quello in esame (anche se la forma qualificata per il pericolo di morte imminente era regolata dall'allora vigente art. 139 n. 2 CP e non dal corrispondente art. 139 n. 3 CP vigente attualmente); il Tribunale federale aveva rilevato (DTF 108 IV 18 consid. 2c) che un tentativo di rapina aggravata in ragione di una minaccia di morte non è dato soltanto laddove l'agente abbia minacciato concretamente una persona di morte e la vittima non sia divenuta ciononostante incapace di opporre resistenza, ma bensì già laddove l'agente abbia voluto minacciare una persona di morte, irrilevante essendo al proposito sapere se egli fosse pronto ad attuare la sua minaccia. Questa giurisprudenza diverge dall'opinione dominante in dottrina e secondo la quale, perché si abbia un tentativo di un reato aggravato, non è sufficiente la volontà soggettiva di ![]() ![]() | 9 |
Va quindi tenuto fermo che, nelle concrete circostanze, il ricorrente e il suo correo non si sono resi colpevoli di tentativo di rapina aggravata ai sensi dell'art. 139 n. 3 CP, perché il limite dal quale inizia il tentativo di tale reato qualificato non era ancora stato superato.
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c) Detto ciò, è manifesto - ed ammesso dallo stesso ricorrente (v. atto di ricorso, pag. 6 cpv. 2) - che ci si trova in presenza di un tentativo di rapina aggravata ai sensi dell'art. 139 non n. 3, bensì n. 2, e ciò perché l'agente, per il modo in cui ha perpetrato il tentativo di rapina, si è dimostrato particolarmente pericoloso. La pericolosità è palese, ove si consideri che il ricorrente non solo si era munito di un'arma da fuoco (ciò che giustificherebbe soltanto l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 139 n. 1bis CP), bensì l'aveva, al momento in cui era iniziata l'esecuzione della rapina ai sensi dell'art. 21 cpv. 1 CP, disassicurata e pronta a sparare ed era inoltre deciso a farne uso in caso di resistenza, come risulta dagli accertamenti di fatto vincolanti per il Tribunale federale. In altre parole, egli aveva superato l'ultimo passo verso l'esecuzione di una rapina che, secondo il piano criminoso ideato, doveva aver luogo minacciando le vittime con le armi pronte a sparare, brandite dal ricorrente e dal suo correo. In tal modo il ricorrente ha tentato di eseguire una rapina comportante un rischio concreto per la vittima, rischio che, pur non essendo stato superato il limite in cui comincia il tentativo del reato di cui all'art. 139 n. 3 CP, integra comunque la fattispecie della particolare pericolosità richiesta dall'art. 139 n. 2 CP (DTF 117 IV 419 consid. 4b).
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