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51. Estratto della sentenza della Corte di cassazione penale nella causa Commissione federale delle case da gioco contro X. (ricorso per cassazione) |
6S.302/2003 del 17 ottobre 2003 | |
Regeste |
Art. 80 Abs. 2 VStrR; Fristen zur Einreichung kantonaler Rechtsmittel im Verwaltungsstrafverfahren. | |
Sachverhalt | |
1 | |
In base agli accertamenti di fatto effettuati dalla Commissione federale delle case da gioco (CFCG) gli apparecchi in questione venivano utilizzati, senza autorizzazione, per giochi d'azzardo.
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B.- La CFCG, mediante due separati decreti penali confermati, in seguito all'opposizione dell'interessato, da rispettive decisioni penali, riconosceva X. colpevole di violazione della legge federale del 18 dicembre 1998 sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco (LCG; RS 935.52) e lo condannava al pagamento di due multe per un ammontare totale di fr. 12'500.-.
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C.- In data 16 giugno 2003 il Giudice della Pretura penale, adito dall'interessato mediante richiesta del giudizio di un tribunale (art. 72 DPA [RS 313.0]), proscioglieva X. dall'accusa di violazione della LCG.
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D.- Il 15 luglio 2003 la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Canton Ticino (CCRP) dichiarava inammissibile il ricorso per cassazione inoltrato dalla CFCG contro la sentenza pretorile.
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E.- La CFCG insorge mediante tempestivo ricorso per cassazione al Tribunale federale contro la decisione dell'ultima istanza cantonale. La CCRP rinuncia a presentare osservazioni. L'opponente domanda che il ricorso venga dichiarato irricevibile, in subordine che venga integralmente respinto.
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Il Tribunale federale ha accolto il ricorso per cassazione nella misura della sua ammissibilità.
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Dai considerandi: | |
Erwägung 2 | |
8 | |
9 | |
2.3 In base all'art. 80 cpv. 2 DPA anche il procuratore generale e l'amministrazione interessata possono, ciascuno a titolo indipendente, ![]() | 10 |
2.4 Alla luce degli accertamenti di fatto effettuati in sede cantonale e vincolanti per il Tribunale federale (art. 277bis cpv. 1 seconda frase PP, richiamato l'art. 83 cpv. 1 DPA) la ricorrente ha presentato il ricorso alla CCRP entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata per iscritto e quindi in maniera tempestiva (art. 80 cpv. 2 DPA), conformemente del resto all'unico termine ricorsuale che il giudice di prime cure ha indicato giusta l'art. 79 cpv. 2 DPA. Nella sentenza impugnata le norme procedurali federali non vengono nemmeno richiamate. La CCRP ha applicato a torto il diritto cantonale in luogo e vece del diritto federale. In base alla giurisprudenza questo corrisponde ad una violazione del diritto federale in quanto tale (DTF 116 IV 19 consid. 1). La censura della ricorrente è quindi fondata.
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