BGE 130 IV 68 | |||
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11. Estratto della sentenza della Camera d'accusa nella causa X. contro Ufficio dei giudici istruttori federali, Ministero pubblico della Confederazione e Ministero pubblico del Cantone Ticino |
8G.5/2004 del 23 marzo 2004 | |
Regeste |
Art. 340bis Abs. 1 lit. a StGB in Verbindung mit Art. 305bis StGB; Ermittlungen bei organisierter Kriminalität und Wirtschaftskriminalität, Abgrenzung zwischen eidgenössischer und kantonaler Zuständigkeit bei zum Teil im Ausland begangener Geldwäscherei. | |
Sachverhalt | |
A. Con sentenza del 18 febbraio 2003 il Tribunale di Roma condannava X. ad una pena di 12 anni di reclusione e EUR 150'000.- di multa, ritenendolo colpevole di associazione con altre persone, anche residenti all'estero, finalizzata al traffico illecito di stupefacenti sul territorio italiano e estero, nonché di acquisto e importazione in Italia di 246 kg di cocaina cloridrato pura; fatti relativi al periodo compreso tra il marzo 2001 ed il 21 gennaio 2002.
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B. Già in precedenza, il 27 febbraio 2002, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) aveva ordinato l'apertura di un'inchiesta di polizia giudiziaria federale nei confronti dello stesso X. per sospetto di riciclaggio di denaro (art. 305bis CP). In seguito alle indagini preliminari condotte in Svizzera è emerso che questi è titolare di una relazione bancaria accesa il 9 agosto 2000 presso la Banca A. di Lugano, il cui saldo, attualmente sotto sequestro conservatorio, è di fr. 1'377'873.-. Secondo l'Ufficio dei giudici istruttori federali (UGI), che il 19 agosto 2003 su richiesta del MPC ordinava l'apertura dell'istruzione preparatoria, tale importo sarebbe stato trasferito dall'Italia in Svizzera e versato sulla relazione citata in tre fasi: dapprima il 18 agosto 2000 tramite una ditta di trasporto di valuta per un ammontare di EUR 870'307.- ed in seguito, il 24 agosto e il 14 settembre 2000, direttamente dall'imputato in banconote da 500'000 lire italiane, contenute in una scatola vuota di un telefonino, per un controvalore di EUR 438'988.- e di EUR 325'367.-. Sempre secondo l'UGI gli averi in questione potrebbero costituire il provento di traffici illeciti di stupefacenti. Per quanto riguarda gli atti istruttori finora svolti dall'UGI si segnalano l'interrogatorio dell'imputato mediante commissione rogatoria internazionale, avvenuto il 2 dicembre 2003, nonché l'interrogatorio di due testi il 22 ed il 23 gennaio 2004.
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C. Il 27 novembre 2003 la Corte di appello di Roma riformava la sentenza 18 febbraio 2003 del Tribunale di Roma ed assolveva X. dal reato associativo perché il reato non sussiste, eliminando quindi la relativa pena. La pena per il reato restante, relativo all'acquisto ed all'importazione di stupefacente, veniva fissata a 10 anni di reclusione e EUR 100'000.- di multa.
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D. Il patrocinatore in Svizzera di X., dopo essere stato ammesso il 19 dicembre 2003 a consultare per la prima volta gli atti del procedimento, ha subito espresso all'UGI i suoi dubbi sull'esistenza di una competenza federale in merito, mediante corrispondenza epistolare del 23 dicembre 2003 e 15 gennaio 2004. Il 19 gennaio 2004 ha quindi presentato istanza di designazione del foro presso la Camera d'accusa del Tribunale federale. In essa viene contestata la competenza federale nel procedimento penale pendente e domandata la designazione del Ministero pubblico del Cantone Ticino quale autorità competente, in quanto non sarebbero dati i presupposti giurisdizionali dell'art. 340bis cpv. 1 lett. a CP.
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E. Nell'ambito dello scambio degli scritti ordinato dal Tribunale federale sono emerse le seguenti posizioni: l'UGI si rimette eccezionalmente al giudizio della Camera d'accusa, il Ministero pubblico del Cantone Ticino postula la reiezione dell'istanza, il MPC domanda di respingerla nella misura della sua ammissibilità, mentre l'instante riafferma a conclusione della sua replica quanto inizialmente postulato.
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Il Tribunale federale ha accolto l'istanza e di conseguenza attribuito il procedimento al Ministero pubblico del Cantone Ticino.
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Dai considerandi: | |
Erwägung 2 | |
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2.2 Nella fattispecie risulta che il procedimento penale nei con fronti dell'instante è stato aperto esclusivamente per il reato di riciclaggio di denaro (art. 305bis CP). In base alla nuova normativa recentemente introdotta per migliorare l'efficienza e la legalità nel procedimento penale, in vigore dal primo gennaio 2002, tale reato è sottoposto alla giurisdizione federale a condizione di essere stato commesso prevalentemente all'estero (art. 340bis cpv. 1 lett. a CP), oppure in più Cantoni senza un riferimento prevalente in uno di essi (art. 340bis cpv. 1 lett. b CP). Quest'ultima variante può qui venire esclusa, visto che l'istruttoria in esame non ha portata intercantonale ma transfrontaliera. Si pone dunque la questione di sapere se, allo stato attuale delle indagini, l'ipotesi di riciclaggio di denaro mossa a carico dell'imputato si riferisca ad un reato commesso prevalentemente all'estero. Prima di rispondere a tale quesito va tuttavia risolto un problema interpretativo di base, posto dallo scarto esistente tra le differenti versioni linguistiche del testo di legge. Se nel testo francese, non molto diversamente da quello italiano, si parla di reato commesso "pour une part prépondérante à l'étranger", nella versione tedesca si legge invece che il reato deve essere commesso "zu einem wesentlichen Teil im Ausland". Si tratta di divergenze che vanno affrontate secondo i normali canoni di metodologia giuridica, onde appurare, al di là del significato puramente letterale del testo, quale sia l'interpretazione più vicina alla volontà del legislatore (DTF 129 I 402 consid. 3; PIO CARONI, Einleitungstitel des Zivilgesetzbuches, Berna/Francoforte s.M. 1996, pag. 104 e segg.). A questo proposito è necessario richiamarsi a quella che è l'idea guida della recente riforma legislativa, ovvero l'intento di migliorare l'efficienza e le caratteristiche dello Stato di diritto in sede di perseguimento penale, di fronte alle nuove forme di criminalità, segnatamente quella organizzata, il riciclaggio di denaro, nonché determinati generi di criminalità economica (v. FF 1998 pag. 1096). Nel dubbio occorre dunque scegliere l'interpretazione che permette di operare in maniera più efficace contro questo tipo di criminalità, tenendo conto delle risorse disponibili (FELIX BÄNZIGER/ LUC LEIMGRUBER, Das neue Engagement des Bundes in der Strafverfolgung. Kurzkommentar zur "Effizienzvorlage", Berna 2001, n. 59 ad art. 340bis CP). In quest'ottica il concetto di parte preponderante rispettivamente di parte importante del reato va interpretato non in termini quantitativi o peggio ancora contabili ma in termini qualitativi. Il reato è dunque da considerarsi commesso prevalentemente all'estero se la componente estera raggiunge una massa critica tale per cui i nuovi strumenti d'indagine messi a disposizione della Confederazione si rivelano più adatti, rispetto a quelli cantonali, nella prospettiva di un'efficiente repressione del crimine. Questo a prescindere dalle riserve di natura federalista mosse dall'instante, le quali non hanno qui alcun peso, considerato come le norme penali e procedurali in esame hanno una solida base costituzionale già ben evidenziata dal Consiglio federale nel proprio Messaggio al Parlamento (FF 1998 pag. 1131 seg.).
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