![]() ![]() | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
![]() | ![]() |
45. Estratto della sentenza del 12 dicembre 1978 nella causa R. contro Cassa di compensazione del Cantone Ticino e Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino | |
Regeste |
Berechnung der Beiträge der nichterwerbstätigen Versicherten (Art. 10 AHVG, Art. 28 und Art. 29 AHVV). | |
![]() | |
1 | |
Le persone che non esercitano un'attività lucrativa, e per le quali non è previsto il pagamento del contributo annuo minimo, pagano i contributi calcolati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita, secondo quanto stabilito all'art. 28 cpv. 1 OAVS. Inoltre, se esse non esercitano un'attività lucrativa e dispongono di una sostanza e di una ![]() | 2 |
Secondo l'art. 29 cpv. 1 e 2 OAVS la sostanza delle persone che non esercitano un'attività lucrativa è stabilita dall'autorità fiscale cantonale. La procedura prevista negli articoli da 22 a 27 OAVS è applicabile per analogia. Il giorno di riferimento per il calcolo della sostanza è fissato conformemente alle relative disposizioni in materia d'imposta per la difesa nazionale, Queste disposizioni sono pure applicabili alla valutazione della sostanza. L'accertamento della rendita per contro incombe alle casse di compensazione, che a tal fine collaborano, per quanto sia possibile, con le autorità fiscali del cantone di domicilio.
| 3 |
4 | |
Dalla documentazione fiscale contenuta negli atti della causa risulta chiaramente che l'ex-marito della ricorrente si sia impegnato per convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio a versarle una pensione alimentare di Fr. 3500.- mensili (pari a Fr. 42 000.- all'anno). Risulta pure dagli atti che la ricorrente annualmente avrebbe percepito dall'ex-marito Fr. 30 000.-. Pure incontestato è che la ricorrente possegga a Z. un appartamento stimato ai fini fiscali a Fr. 681 000.- e gravato di ipoteche per Fr. 495 000.-. Infine, all'atto del divorzio l'ex-marito si è impegnato a versarle l'importo complessivo di Fr. 500 000.- in cinque rate scadenti il lo di settembre degli anni 1974, 1975, 1976, 1977 e 1978 di Fr. 100 000.- cadauna.
| 5 |
I primi giudici hanno ritenuto che la pensione percepita dalla ricorrente e prestata dall'ex-marito raggiungesse l'importo di Fr. 72 000.- all'anno, considerando quali elementi di computo della pensione medesima Fr. 42 000.- di alimenti e ![]() | 6 |
"Gemäss beigelegter Fotokopie betragen die Alimente pro Monat
| 7 |
Fr. 3 500.-. Zusätzlich zu diesem Betrag bezahlt Herr R... jährlich
| 8 |
noch Fr. 30 000.-. Total erhält daher Frau R... Fr. 72 000.-."
| 9 |
In sede cantonale per la ricorrente si è affermato che detto importo le sarebbe stato versato dall'ex-marito per pagare gli interessi ipotecari. Rettamente i primi giudici hanno argomentato che l'importo di Fr. 60 000.-, se in realtà destinato a pagare gli interessi ipotecari, doveva essere aggiunto alla pensione perché il concetto di reddito conseguito in forma di rendita comprende tutte le prestazioni che hanno un'influenza sulla situazione sociale di una persona che non esercita un'attività lucrativa, anche se esse sono versate in modo irregolare e se raggiungono importi variabili. 11 concetto di rendita secondo la definizione del diritto fiscale è irrilevante poichè nel caso in esame non occorre definire se le prestazioni sono accordate in seguito ad un obbligo legale o volontariamente, ma se esse contribuiscono al sostentamento di chi ne è al beneficio (RCC 1975 p. 30).
| 10 |
Dall'estratto della convenzione sugli effetti accessori del divorzio consegnato agli atti risulta che l'ex-marito della ricorrente si era impegnato contrattualmente a solvere gli interessi ipotecari. Pertanto, ne dev'essere concluso che rettamente la Cassa di compensazione e i primi giudici hanno considerato rendita ai sensi dell'art. 28 OAVS anche l'importo di Fr. 30 000.- versato alla ricorrente a titolo di rimborso degli interessi ipotecari gravanti il bene immobile assegnatole. Invero, se per la parte ricorrente in sede cantonale questi Fr. 30000.- erano un importo:
| 11 |
"... völlig freiwillig von Herrn R... bezahlt, damit Frau R... ihren
| 12 |
Verpflichtungen bezüglich den zu bezahlenden Hypothekarzinsen für
| 13 |
die ihr gehörende Eigentumswohnung bezahlen kann", nel ricorso di diritto amministrativo questa stessa cifra diventa un acconto di Fr. 30 000.- annui versato dall'ex-marito sui complessivi Fr. 500 000.- da solvere in cinque rate annue.
| 14 |
![]() | 15 |
Malgrado le imprecise allegazioni ricorsuali e le costatazioni dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali dagli atti della causa - segnatamente dall'estratto della sentenza di divorzio e dalla tassazione fiscale 1975 relativa all'immobile proprietà di X. R. situato nel cantone Z., secondo cui gli interessi ipotecari ammontano a Fr. 30 000.- annui - è quindi lecito inferire che il versamento a due riprese della somma di Fr. 30 000.- era destinato al pagamento degli interessi ipotecari della ricorrente e che come tale costituisce un elemento di computo della rendita annua per la determinazione dei contributi giusta l'art. 28 OAVS.
| 16 |
17 | |
Nell'evenienza concreta la sostanza immobiliare è stata accertata dall'autorità fiscale del Cantone Z., mentre quella mobiliare dall'autorità fiscale ticinese. Orbene quest'ultima, nella sua tassazione, non ha ritenuto il credito di Fr. 500 000.-. Ciò tuttavia non impedisce al giudice delle assicurazioni di scostarsene quando essa sia infirmata da errori manifesti o comunque comprovati, oppure quando sia necessario apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma di rilievo per quello assicurativo (DTF 102 V 30 consid. 3a).
| 18 |
Nella sua risposta al gravame a ragione la Cassa di compensazione espone che fanno parte della sostanza non solo i beni mobili e immobili ma anche i crediti patrimoniali. A torto ![]() | 19 |
Quanto all'alleatorietà del credito la ricorrente non ha apportato prova alcuna se non affermazioni generiche, né ha dimostrato di aver fatto quanto in suo potere per ottenere alle scadenze pattuite il versamento dell'importo che le era dovuto. Né infine è da escludere che il suo credito nella consistenza attuale possa un giorno essere onorato. Pertanto i controversi contributi AVS sono da fissare per gli anni 1974 e 1975 sulla base di una rendita di Fr. 72 000.- annua e su una sostanza complessiva del valore del bene immobile (Fr. 186 000.-) maggiorato di Fr. 200 000.-.
| 20 |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |