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26. Sentenza del 29 luglio 1983 nella causa Ufficio federale delle assicurazioni sociali contro Ardizzi e Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino | |
Regeste |
Art. 3 Abs. 1 lit. d und Abs. 3 lit. a ELG, Art. 13 Abs. 1 und 3 ELV. |
Frage in casu offengelassen, ob und in welchem Umfange die garantierte Leistung bei der Ermittlung des massgebenden Einkommens anzurechnen ist. |
Eine solche Garantie steht unter dem Vorbehalt der "clausula rebus sic stantibus". | |
Sachverhalt | |
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Titolare di una rendita di vecchiaia, Rosa Ardizzi ha instato per l'erogazione di una prestazione complementare. Ascrivendo al reddito, oltre alla pensione italiana e svizzera di vecchiaia, Fr. 10'048.-- corrispondenti ![]() | 2 |
B.- Rosa Ardizzi è insorta contro la decisione amministrativa. Fece valere che Alfredo Ardizzi aveva rilasciato la dichiarazione all'Ufficio cantonale degli stranieri nel 1966 allorché egli era ancora celibe. La situazione rimase immutata sino al 1976, quando dopo il matrimonio e la nascita di due figlie più non gli fu possibile assisterla. Se logica è la sussistenza di un dovere giuridico e morale di assistenza da parte dei figli derivante dal diritto di famiglia anche in mancanza di una dichiarazione quale quella rilasciata dal figlio, tale garanzia, affermò l'insorgente, non è assimilabile a vitalizi o usufrutti, rispondenti ad altre premesse e richiedenti una forma particolare. Altrimenti sarebbero stati da ritenere anche gli obblighi di mantenimento dei figli stabiliti dal codice civile. Chiese pertanto lo stralcio dal reddito ai fini del calcolo della prestazione complementare dell'importo di Fr. 10'048.-- e l'addebito delle pensioni di vecchiaia.
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Con giudizio del 19 aprile 1982 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha tutelato il gravame assegnando all'assicurata una prestazione complementare di Fr. 235.-- mensili dal 1o maggio 1981. I primi giudici, ammesso che l'impegno di mantenimento e di assistenza dei genitori assunto nei confronti dell'autorità amministrativa costituisca una convenzione analoga al vitalizio, hanno distinto tra permesso di dimora e permesso di domicilio, il primo suscettibile di condizioni e il secondo non vincolabile. Pertanto, a loro parere, la garanzia prestata dal figlio più non era richiamabile. Inoltre hanno rilevato che dal 1976 l'assicurata più non conviveva con il figlio, il quale più non era nella situazione economica del 1966. Pertanto l'eventuale sussidio del figlio non poteva essere computato.
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C.- L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali interpone ricorso di diritto amministrativo a questa Corte postulando l'annullamento del giudizio e il ristabilimento della decisione amministrativa. Il ricorrente precisa che la dichiarazione di provvedere al mantenimento sarebbe "condizione sine qua non" per permettere ad uno straniero di entrare in Svizzera. Con questa dichiarazione l'interessato si impegna a non gravare finanziariamente i pubblici poteri. Presentando la richiesta di prestazioni ![]() | 5 |
L'opponente postula la disattenzione del gravame.
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Diritto: | |
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"Consapevole che mia madre non eserciterà alcuna attività lucrativa, sarà mio impegno provvedere al suo sostentamento, garantendole una vita decorosa e adeguata alle mie possibilità finanziarie."
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Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, fondandosi sulla giurisprudenza di questa Corte pubblicata in RCC 1967 pag. 169, 1969 pag. 182 e 1974 pag. 281, ha affermato che per "convenzioni analoghe" ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. d LPC non si devono intendere soltanto gli accordi intervenuti, secondo il diritto civile, fra il debitore e il beneficiario della prestazione, bensì pure quegli impegni di mantenimento e di assistenza che una persona o una comunità si assumono o fanno valere di essersi assunti nei confronti del beneficiario. Orbene questa giurisprudenza è riferita a comunità religiose o di beneficenza. Voler dedurne - come fatto dai primi giudici - un'analogia con la garanzia di sostentamento di una persona sembra quantomeno opinabile. Nel caso del membro di una comunità religiosa, in particolare, si tratta di persona che nei confronti della stessa fruisce di un diritto derivato dalla cessione della dote, da considerare controprestazione per l'attività di un'intera vita. È dubbio pertanto che, sulla scorta della dichiarazione rilasciata dal figlio, la madre avrebbe potuto far valere diritti più ampi di quelli riconosciuti dagli art. 328 segg. CC. Il tema può tuttavia rimanere irrisolto.
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Infatti, se è vero che una garanzia di sostentamento è condizione opponibile all'ingresso in Svizzera di cittadino straniero non esercitante un'attività lucrativa e se è pure vero che con ciò si intende evitare che l'ente pubblico venga successivamente gravato di prestazioni assistenziali, deve pur essere notato che, una volta non ottemperata la condizione, la sanzione che pare normale è la revoca del permesso di dimora: ci si chiede infatti quali mezzi abbia l'amministrazione, se non eventualmente quelli del subingresso, in cause di assistenza tra parenti per conseguire il versamento. Ad ogni modo dev'essere condiviso il punto di vista dei primi giudici che esattamente hanno ricordato che se il permesso di dimora è suscettibile di condizioni, altrettanto non lo è il permesso di domicilio, il quale è di durata illimitata e non può essere condizionale (v. art. 5 e 6 LDDS). A partire dal momento dell'assegnazione del permesso di domicilio lo straniero in Svizzera gode, dal profilo delle assicurazioni sociali, di tutti i diritti riconosciutigli dalle leggi senza che gli siano opponibili ![]() | 12 |
Dato quanto precede, a ragione i giudici cantonali non hanno ritenuto ai fini del computo del reddito determinante gli importi necessari al mantenimento dell'interessata per i quali Alfredo Ardizzi si era fatto garante.
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In tali circostanze non deve essere esaminata la questione del calcolo dell'obbligo di sostentamento operato dalla Cassa di compensazione e dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Giova comunque rilevare che detto calcolo, il quale fissa l'obbligo di sostentamento ai limiti di esistenza da parte dell'obbligato, appare perlomeno opinabile.
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La Corte non ha altrimenti motivo di scostarsi dal calcolo della prestazione complementare operato dai primi giudici per cui la pronuncia querelata non può che essere confermata.
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Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
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