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50. Sentenza del 15 dicembre 1983 nella causa Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro contro Silvio e Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino | |
Regeste |
Art. 114 Abs. 2 OG. | |
Sachverhalt | |
1 | |
Adito dall'assicurato, il Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino, con giudizio 8 aprile 1981, ha annullato il provvedimento amministrativo per il fatto che l'occupazione sarebbe stata inadeguata dal profilo medico.
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L'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro ![]() | 3 |
B.- Il Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino, ricevuti gli atti in seguito al rinvio, ha indirizzato tramite il giudice delegato una lettera all'assicurato in cui si metteva in risalto che i considerandi della sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni lasciavano intravvedere l'eventualità di una "reformatio in pejus", per cui gli era assegnato un termine per comunicare se egli intendesse mantenere il gravame o per prendere posizione sulla ventilata riforma a suo danno.
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L'interessato ha ritirato il gravame. Con decreto 7 maggio 1982 il Presidente del Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino ha stralciato la causa dal ruolo a seguito di desistenza.
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C.- L'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro interpone un ricorso di diritto amministrativo contro il decreto di stralcio chiedendone l'annullamento e il rinvio degli atti al Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino per ulteriori accertamenti e nuova decisione conformemente ai considerandi del Tribunale federale delle assicurazioni. Secondo il ricorrente la precedente istanza sarebbe partita dal presupposto che la decisione amministrativa riacquistava validità dopo l'annullamento del primo giudizio cantonale. Ma dalla sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni emergeva che l'istanza cantonale avrebbe dovuto esaminare da un lato l'idoneità al collocamento per decidere poi o il rifiuto della prestazione oppure una sospensione nell'ambito della colpa di certa gravità. La decisione amministrativa quindi non avrebbe potuto riacquistare validità. In particolare l'istanza cantonale era vincolata dalla decisione di rinvio e non poteva ignorare le direttive del Tribunale federale delle assicurazioni, nemmeno nell'ipotesi della "reformatio in pejus". In caso contrario, sempre secondo l'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, la procedura di diritto amministrativo sarebbe stata effettuata vanamente. Il ricorrente adduce, quale ufficio legittimato a ricorrere, di essere interessato al fatto che l'istanza cantonale componga la controversia in una sentenza di merito ![]() | 6 |
L'intimato non ha presentato risposta al gravame.
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Diritto: | |
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L'Ufficio federale aveva pertanto diritto di aggravarsi contro il decreto di stralcio 7 maggio 1982 del Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino.
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Nell'evenienza concreta l'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro afferma in sostanza che essendo l'assicurato in seguito al ricorso di diritto amministrativo interposto da esso ufficio contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino diventato intimato, egli più non poteva acquistare la veste di ricorrente successivamente al rinvio del Tribunale federale delle assicurazioni e che quindi non era legittimato a ritirare il ricorso a quello stadio della procedura.
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In queste condizioni, ritenuto che l'assicurato era legittimato a ritirare il ricorso in sede della nuova procedura davanti ai giudici di prima istanza essendo egli ridivenuto ricorrente, il decreto 7 maggio 1982 del Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino stralciante la causa dal ruolo non è censurabile.
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Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
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