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15. Estratto della sentenza del 14 maggio 1986 nella causa Chotas contro Cassa di compensazione del Cantone Ticino e Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino | |
Regeste |
Art. 128 Abs. 1 AHVV, Art. 91 Abs. 1 IVV. | |
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Secondo l'art. 128 cpv. 1 OAVS tutti gli atti amministrativi delle casse di compensazione concernenti crediti o debiti degli assicurati o delle persone tenute a pagare contributi devono rivestire la forma di una decisione scritta. Per il cpv. 2 della medesima norma le decisioni delle casse devono indicare entro quale termine, in che forma e a quale istanza può essere presentato ricorso.
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Per quanto riguarda la firma delle decisioni le Direttive sulle rendite, edite dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, cfr. ![]() | 3 |
Le disposizioni della Circolare sul contenzioso sopra richiamate non violano i principi giurisprudenziali enunciati in DTF 105 V 248 e segg. e tengono rettamente conto dell'evoluzione nell'ambito amministrativo dovuta all'uso di elaboratori elettronici nella resa di decisioni amministrative (v. al riguardo GRISEL, Traité de droit administratif, pag. 406; DEGRANDI, Die automatisierte Verwaltungsverfügung, 1977, tesi Zurigo 1977, pag. 117 e segg.). Esse meritano di essere confermate in quanto non sono contrarie alle vigenti disposizioni legali applicabili in materia d'AVS (art. 128 cpv. 1 OAVS) e AI (art. 91 cpv. 1 OAI).
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