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20. Estratto della sentenza del 19 aprile 1990 nella causa C. contro Cassa Pensione dei dipendenti dello Stato e Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino | |
Regeste |
Art. 73 Abs. 1 und 4 BVG: Zuständigkeit der Rechtspflegeorgane im Bereich des BVG. | |
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La dottrina non è unanime trattandosi di stabilire se le controversie di cui all'art. 73 cpv. 1 LPP siano di diritto delle assicurazioni sociali o di diritto privato (LANG, Aufsicht, ![]() | 1 |
Vertenze fra istituti di previdenza e aventi diritto sono segnatamente quelle concernenti prestazioni finanziarie degli istituti, quelle relative a questioni contributive, ad altre prestazioni o a particolari temi, p. es. riferiti alla produzione di atti, al rilascio di informazioni (cfr. RIEMER, op.cit., pag. 128); pure da annoverare in quest'ambito sono determinate azioni d'accertamento (LANG, op.cit., pag. 305) o azioni costitutive (MEYER, op.cit., pag. 614). Anche le contestazioni fra datori di lavoro e aventi diritto devono avere come oggetto la previdenza professionale in senso stretto o in senso lato. La via di cui all'art. 73 LPP non è quindi data qualora la lite fra datore di lavoro e avente diritto verta su temi estranei alla previdenza professionale (RIEMER, op.cit., pag. 127). Liti in materia di previdenza professionale in questo senso possono essere ad esempio quelle relative all'obbligo del datore di dedurre i contributi dal salario del lavoratore e di versarli all'istituto di previdenza (MEYER, op.cit., pag. 614), oppure concernenti obblighi, ai sensi del diritto del lavoro o del diritto pubblico, del datore nei confronti dell'istituto (RIEMER, op.cit., pag. 127).
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