BGE 142 V 219 | |||
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23. Estratto della sentenza della I Corte di diritto sociale nella causa A. contro Helsana Assicurazioni SA (ricorso in materia di diritto pubblico) |
8C_276/2015 dell'8 marzo 2016 | |
Regeste |
Art. 4 ATSG; Art. 9 Abs. 2 und 3 UVV; Unfallbegriff, Prothese, unfallähnliche Körperschädigung. | |
Sachverhalt | |
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A.a Il 28 febbraio 2011 è stata impiantata ad A., geologo indipendente, una protesi nell'anca sinistra. Il 7 marzo 2012, in seguito a complicazioni derivanti dal precedente intervento, è stata inserita quella che sarebbe dovuta essere la protesi definitiva.
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A.b Successivamente A., secondo le sue dichiarazioni, ha subito la rottura della protesi, mentre stava uscendo dal suo autoveicolo. Il 12 settembre 2013 egli ha dovuto effettuare un nuovo intervento.
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A.c Il 22 aprile 2014 mediante decisione formale Helsana Assicurazioni SA, come assicuratore contro gli infortuni, ha negato il proprio obbligo a versare prestazioni: l'assicuratore ha considerato che la rottura della protesi era dovuta a malattia o meglio a un fenomeno degenerativo, difettando quindi la presenza di un evento esterno straordinario. Analogamente è stata esclusa la possibilità di far ricadere il disturbo fra le lesioni corporali parificate, non figurando tale aspetto sull'elenco di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF (RS 832.202). Il 30 giugno 2014 l'assicuratore ha confermato su opposizione il proprio provvedimento.
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B. Con giudizio del 9 marzo 2015 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso contro la decisione su opposizione.
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C. A. presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo che il giudizio sia riformato nel senso di accertare un obbligo di Helsana Assicurazioni SA a erogare le prestazioni.
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Non sono state chieste osservazioni.
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Il Tribunale federale ha respinto il ricorso.
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Dai considerandi: | |
Erwägung 4 | |
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4.2 Il ricorrente, dopo aver riassunto le tappe principali della procedura, sostiene che il suo caso debba risolvere il quesito a sapere se la rottura di una protesi (apparentemente difettosa) sia da trattare come infortunio o malattia. Proprio la difettosità della protesi, secondo il ricorrente, deve essere considerata quale fattore esterno, peraltro di natura repentina. Ad ogni modo, proprio perché le protesi sono prodotti di altissima qualità, sarebbe sicuramente inabituale e straordinaria la costruzione di un impianto difettoso. Tale aspetto comporterebbe inoltre la realizzazione di uno sforzo eccessivo, essendosi fratturata la protesi. A torto la Corte cantonale parlerebbe pertanto di malattia o infortunio pregresso all'anca.
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Erwägung 4.3 | |
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4.3.2 In maniera impropria il ricorrente tenta di spostare l'adempimento del fattore esterno sulle conseguenze del suo movimento, discostandosi dai principi sovraesposti. Decisiva al riguardo, come accertato dalla Corte cantonale, è soltanto la rottura della protesi mentre il ricorrente compiva un movimento in una situazione del tutto usuale, come l'uscire dall'automobile, ancorché con la portiera non aperta completamente a causa del forte traffico. Certo, è possibile che il ricorrente abbia dovuto prestare attenzione alla viabilità, tuttavia non si può nemmeno concludere che si sia trattato di un movimento insolito e scomposto, dato che la situazione è assimilabile alla sosta in un parcheggio stretto. Del resto, la rottura in quanto tale di una protesi difettosa, aspetto sottolineato dal ricorrente, è un mero fattore interno al corpo umano, che difetta sia del carattere causale esterno sia di quello straordinario (già in tal senso STFA 1936 pag. 69 seg. e sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni del 29 ottobre 1918 in re P. consid. 3; KURT SCHOCH, Der Unfallbegriff in der schweizerischen privaten Einzel-Unfall-Versicherung, 1930, pagg. 76-79; GHÉLEW/RAMELET/RITTER, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, 1992, pag. 77). Sotto questo profilo le critiche del ricorrente non sono fondate.
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Erwägung 5 | |
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5.3 Contrariamente all'argomentazione del ricorrente, in maniera incontestata nel caso concreto, è stata la protesi a fratturarsi, ancorché ancorata in un osso. Non si è quindi in presenza di una lesione a norma dell'art. 9 cpv. 2 OAINF. Infatti, lo stesso art. 9 cpv. 3 OAINF disciplina in modo chiaro le strutture applicate in seguito a malattia che sostituiscono una parte del corpo o una funzione fisiologica. Una presa a carico dell'assicurazione contro gli infortuni potrebbe verificarsi soltanto nell'ipotesi in cui sia stato un'infortunio ad aver provocato un danno a una protesi (art. 12 e 36 LAINF; Messaggio del 18 agosto 1976 per una legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni, ad art. 12 LAINF, FF 1976 III 206; DTF 105 V 300 consid. 4c pag. 303; STFA 1936 pag. 69 seg. e sentenza U 44/95 del 12 dicembre 1995 consid. 4, in SVR 1997 UV n. 74 pag. 257), eventualità non realizzata in concreto (consid. 4.3.2). Per contro, la rottura a causa di un (asserito) difetto dell'impianto non può entrare in linea di conto per adempiere un obbligo prestativo dell'assicuratore contro gli infortuni. Anche sotto questo profilo il giudizio impugnato non lede il diritto federale. (...)
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