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23. Estratto della sentenza della I Corte di diritto sociale nella causa A. contro Helsana Assicurazioni SA (ricorso in materia di diritto pubblico) |
8C_276/2015 dell'8 marzo 2016 | |
Regeste |
Art. 4 ATSG; Art. 9 Abs. 2 und 3 UVV; Unfallbegriff, Prothese, unfallähnliche Körperschädigung. | |
Sachverhalt | |
1 | |
A.a Il 28 febbraio 2011 è stata impiantata ad A., geologo indipendente, una protesi nell'anca sinistra. Il 7 marzo 2012, in seguito a complicazioni derivanti dal precedente intervento, è stata inserita quella che sarebbe dovuta essere la protesi definitiva.
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A.b Successivamente A., secondo le sue dichiarazioni, ha subito la rottura della protesi, mentre stava uscendo dal suo autoveicolo. Il 12 settembre 2013 egli ha dovuto effettuare un nuovo intervento.
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B. Con giudizio del 9 marzo 2015 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso contro la decisione su opposizione.
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C. A. presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo che il giudizio sia riformato nel senso di accertare un obbligo di Helsana Assicurazioni SA a erogare le prestazioni.
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Non sono state chieste osservazioni.
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Il Tribunale federale ha respinto il ricorso.
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Dai considerandi: | |
Erwägung 4 | |
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4.2 Il ricorrente, dopo aver riassunto le tappe principali della procedura, sostiene che il suo caso debba risolvere il quesito a sapere se la ![]() | 10 |
Erwägung 4.3 | |
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4.3.2 In maniera impropria il ricorrente tenta di spostare l'adempimento del fattore esterno sulle conseguenze del suo movimento, discostandosi dai principi sovraesposti. Decisiva al riguardo, come accertato dalla Corte cantonale, è soltanto la rottura della protesi mentre il ricorrente compiva un movimento in una situazione del tutto usuale, come l'uscire dall'automobile, ancorché con la portiera non aperta completamente a causa del forte traffico. Certo, è possibile che il ricorrente abbia dovuto prestare attenzione alla viabilità, tuttavia non si può nemmeno concludere che si sia trattato di un movimento insolito e scomposto, dato che la situazione è assimilabile alla sosta in un parcheggio stretto. Del resto, la rottura in quanto tale di una protesi difettosa, aspetto sottolineato dal ricorrente, è ![]() | 12 |
Erwägung 5 | |
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5.3 Contrariamente all'argomentazione del ricorrente, in maniera incontestata nel caso concreto, è stata la protesi a fratturarsi, ancorché ancorata in un osso. Non si è quindi in presenza di una lesione a norma dell'art. 9 cpv. 2 OAINF. Infatti, lo stesso art. 9 cpv. 3 OAINF disciplina in modo chiaro le strutture applicate in seguito a malattia che sostituiscono una parte del corpo o una funzione fisiologica. Una presa a carico dell'assicurazione contro gli infortuni potrebbe verificarsi soltanto nell'ipotesi in cui sia stato un'infortunio ad aver provocato un danno a una protesi (art. 12 e 36 LAINF; Messaggio del 18 agosto 1976 per una legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni, ad art. 12 LAINF, FF 1976 III 206; DTF 105 V 300 consid. 4c pag. 303; STFA 1936 pag. 69 seg. e sentenza U 44/95 del 12 dicembre 1995 consid. 4, in SVR 1997 UV n. 74 pag. 257), eventualità non realizzata in concreto (consid. 4.3.2). Per contro, la rottura a causa di un (asserito) difetto dell'impianto non può entrare in ![]() | 15 |
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