BGer 1A.207/1999 | |||
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BGer 1A.207/1999 vom 12.01.2000 | |
[AZA 0]
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1A.207/1999
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I CORTE DI DIRITTO PUBBLICO
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12 gennaio 2000
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Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, presidente
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della Corte, Jacot-Guillarmod e Catenazzi.
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Cancelliere: Crameri.
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Visto il ricorso di diritto amministrativo presentato il 7 settembre 1999 dalla X.________ SA, patrocinata dall'avv. Stefano Pizzola, Studio legale Spiess Brunoni Pedrazzini
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Molino, Lugano, contro la decisione emanata il 6 agosto 1999 dal Ministero pubblico della Confederazione nell'ambito di una domanda di assistenza giudiziaria in materia penale avviata su domanda della Repubblica italiana;
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Ritenuto in fatto :
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A.- In data 14 marzo, 9 agosto e 3 settembre 1996, l'Ufficio federale di polizia (UFP) ha delegato al Ministero pubblico della Confederazione (MPC) l'esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria in materia penale del 14 marzo 1996, e di ulteriori domande complementari, presentate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano. L'autorità estera procede, in particolare, a indagini contro Z.________, H.________ e Y.________, per concorso in reati continuati di corruzione legati ad atti contrari ai doveri d'ufficio, addebitando al primo di essersi fatto corrompere, agli altri due di aver corrotto.
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Le Autorità italiane hanno accertato in particolare un indebito versamento a magistrati romani, volto a far soccombere processualmente W.________ nei confronti della società J.________, appartenente a Q.________ e attualmente ai suoi eredi. Questi ultimi hanno ammesso il versamento - privo di causa certa e verosimilmente inerente a fatti di corruzione oggetto dell'inchiesta - di ingenti somme di denaro a U.________, Y.________ e H.________, che avrebbero agito da mediatori nell'ambito della corruzione.
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Sull'ammissibilità della rogatoria e di numerose decisioni di chiusura prese in tale ambito dal MPC, il Tribunale federale si è pronunciato con sentenze del 16 gennaio 1997 e del 22 luglio 1997.
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Fondandosi su documenti bancari trasmessi dalla Svizzera, le Autorità italiane hanno poi accertato l'esistenza di operazioni collegate a versamenti su altri conti bancari, di cui sospettano un collegamento con attività corruttive. Si tratta in particolare degli accrediti del 12 ottobre 1994, 26 maggio 1995 e 1° dicembre 1995 rispettivamente di 11'590'000 lire italiane, 2071. 50 franchi svizzeri e 11'013'774 lire italiane.
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B.- In esecuzione di tre complementi rogatoriali del 13 agosto 1997, il MPC ha emesso, il 22 settembre 1997, altrettante ordinanze di sequestro della documentazione bancaria relativa a relazioni sulle quale sarebbero stati accreditati bonifici provenienti dal conto "A.________" presso la banca Darier, Hentsch & Cie di Ginevra, il cui titolare è l'indagato Y.________. Ottemperando ai citati ordini, il 10 ottobre 1997 la Banca del Gottardo di Lugano ha inviato al MPC i giustificativi relativi ai tre versamenti litigiosi sul conto B.________, intestato alla X.________ SA di Lugano. In data 2 luglio 1999 la Banca, a richiesta del MPC, ha poi spedito la documentazione integrale del conto.
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C.- Il 15 luglio 1999, il MPC ha ordinato la trasmissione integrale alle Autorità italiane della documentazione del conto sequestrato.
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Avverso questa decisione la X.________ SA ha inoltrato un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiede, concesso al gravame effetto sospensivo, di riformare la decisione impugnata nel senso dei considerandi, segnatamente nel senso di limitare la trasmissione di documenti di apertura del conto e di quelli concernenti i giustificativi relativi ai bonifici dalla banca ginevrina a quella luganese.
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Il MPC conclude per la reiezione, in quanto ammissibile, del ricorso. L'UFP, senza formulare osservazioni, chiede di confermare la decisione impugnata.
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Considerando in diritto :
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1.- Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi sottopostigli (DTF 125 I 14 consid. 2a, 253 consid. 1a, 412 consid. 1a).
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a) Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351. 1). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351. 1) e la sua ordinanza di applicazione (OAIMP; RS 351. 11), con le rispettive modifiche del 4 ottobre e del 9 dicembre 1996 (art. 110a AIMP), sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all' assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 123 II 134 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c).
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b) Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura essa debba esser prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'Autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d). Le conclusioni che vanno oltre la richiesta di annullamento della decisione impugnata sono, di massima, ammissibili (art. 25 cpv. 6 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1c e rinvii).
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c) Interposto tempestivamente contro una decisione di trasmissione di documenti, acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza resa dall'Autorità federale di esecuzione, il ricorso di diritto amministrativo è ricevibile sotto il profilo dell'art. 80g cpv. 1 AIMP. La legittimazione della ricorrente, titolare del conto oggetto della decisione impugnata, è data (art. 80h lett. b AIMP in relazione con l'art. 9 lett. a OAIMP).
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2.- La ricorrente fa valere in primo luogo che nella decisione impugnata è stato rilevato a torto ch'essa avrebbe lasciato scadere infruttuosamente il termine del 20 ottobre 1997 fissatole dal MPC per presentare eventuali osservazioni. Ciò poiché la banca, in data 10 ottobre 1997, aveva trasmesso all'Autorità federale le informazioni che la ricorrente era d'accordo di fornire, conformemente a una sua lettera indirizzata alla banca. Da questa lettera si evince che la titolare del conto si opponeva alla trasmissione degli atti, eccezion fatta per quelli riguardanti i tre accrediti in provenienza dal conto "A.________". Secondo la ricorrente, visto che il MPC non ha reagito per due anni, esso avrebbe violato il suo diritto di essere sentito non concedendole la possibilità di esprimersi prima dell' emanazione del giudizio impugnato. È vero che con lettera del 2 luglio 1999 il MPC ha poi ordinato alla banca di trasmettergli tutta la documentazione del conto: una lettera del 6 agosto 1999 della ricorrente si è incrociata con la decisione impugnata.
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Nelle sue osservazioni il MPC rileva che lo scritto della ricorrente del 9 ottobre 1997 era indirizzato alla banca che, in assenza di una procura, non era autorizzata a rappresentare la ricorrente. Sostiene quindi ch'esso si aspettava una reazione della titolare del conto o di un suo rappresentante legittimato da procura. Ora, dalla decisione di sequestro si evince che la banca era invitata a informare le persone interessate e che eventuali osservazioni scritte potevano essere inoltrate al MPC. Non vi è quindi nessuna violazione del diritto di essere sentito della ricorrente, la quale avrebbe dovuto rivolgersi, come indicato, direttamente all'Autorità federale.
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3.- La ricorrente considera i complementi rogatoriali del 13 agosto 1997 lacunosi.
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a) Nell'ambito del presente gravame, la ricorrente può censurare solo l'ammissibilità delle domande complementari sulle quali il Tribunale federale non si è ancora pronunciato (art. 80g cpv. 1 AIMP). In concreto è tuttavia manifesto che i complementi litigiosi s'inseriscono nel quadro della rogatoria iniziale del 14 marzo 1996, la cui ammissibilità è stata confermata dal Tribunale federale (sentenze inedite del 16 gennaio e del 22 luglio 1997). L'Autorità estera non era quindi tenuta a ribadire compiutamente i sospetti addotti in quella domanda e nei successivi complementi.
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D'altra parte, essa non fa valere d'aver chiesto di poter esaminare la rogatoria iniziale e i complementi precedenti, sui quali si fondano quelli litigiosi, né sostiene che il MPC le avrebbe negato, violando l'art. 80b cpv. 1 AIMP, il diritto di consultarli. Non si è pertanto in presenza di fatti nuovi, per cui le critiche ricorsuali sulla lacunosità della domanda non devono essere esaminate oltre nel quadro della presente causa (DTF 122 II 367 consid. 1c, 116 Ib 89 consid. 1b). L'esposto dei fatti, non lacunoso, è quindi vincolante per il Tribunale federale (DTF 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 seg. ).
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b) Nel merito, la ricorrente, precisato che svolge un'attività di consulenza assicurativa e di brokeraggio assicurativo, fa valere che né l'Autorità richiedente né il MPC avrebbero reso verosimile che i tre versamenti effettuati sul suo conto proverrebbero dai prospettati reati di corruzione. Ora, non si può seriamente sostenere che non sussista una relazione diretta e oggettiva tra il suo conto, usato per transazioni sospette, come accertato nel quadro della rogatoria iniziale e di numerosi complementi, e i reati per i quali si indaga (DTF 120 Ib 251 consid. 5a e b).
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Certo, la ricorrente sottolinea di non essere oggetto di alcun procedimento penale, e sostiene che i versamenti litigiosi concernerebbero il pagamento di premi per (non meglio precisate) assicurazioni stipulate da Y.________. A suo dire, il fatto che il conto dal quale sono stati accreditati possa essere stato utilizzato dall'inquisito Y.________ per convogliarvi il prospettato provento dei sospettati reati, non la concernerebbe né escluderebbe che detti versamenti siano del tutto leciti.
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Secondo la ricorrente, i rapporti commerciali che intercorrono tra essa e Y.________ sono riconducibili all'attività da lei svolta per l'inquisito, noto avvocato italiano. Afferma inoltre che non sussiste alcun sospetto di un suo coinvolgimento nei fatti rimproverati all'inquisito. Il semplice fatto che una persona abbia avuto un rapporto commerciale con la ricorrente non sarebbe sufficiente a giustificare il sospetto che questa persona abbia favorito la commissione del reato di corruzione.
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c) In concreto non è contestato che i versamenti litigiosi, indicati nei complementi del 13 agosto 1997 e di cui si sospetta una connessione con i reati di corruzione, concernono l'inquisito Y.________. La ricorrente sostiene nondimeno che il suo conto bancario sarebbe estraneo a quei fatti. La censura è priva di fondamento.
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L'eventuale qualità di persona, fisica o giuridica, non implicata nell'inchiesta all'estero, non consente a priori di opporsi alle misure di assistenza, a maggior ragione dopo l'abrogazione dell'art. 10 cpv. 1 AIMP. Basta d'altra parte che sussista una relazione diretta e oggettiva tra la persona o la società e il reato per il quale si indaga, eventualità che si verifica per la ricorrente, titolare di un conto bancario utilizzato per transazioni sospette: e ciò senza che siano necessarie un'implicazione nell'operazione criminosa e ancor meno una colpevolezza soggettiva ai sensi del diritto penale (DTF 120 Ib 251 consid. 5a e b). Il conto della ricorrente è stato utilizzato per effettuare versamenti da un conto intestato a un inquisito indagato per i reati litigiosi: si tratta quindi di transazioni sospette. Poiché sussistono sufficienti e ragionevoli motivi per ritenere che i versamenti litigiosi possano essere in relazione con i prospettati reati, il criticato sequestro è ammissibile (DTF 122 IV 91 consid.
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4); del resto la critica contro il sequestro del conto è tardiva (art. 80k AIMP).
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d) Per di più, l'Autorità estera non deve provare la commissione del reato prospettato ma soltanto esporre in modo sufficiente le circostanze e gli indizi sui quali fonda i propri sospetti: spetterà al giudice straniero del merito esaminare se l'accusa potrà esibire o no le prove dell'asserito reato (DTF 122 II 367 consid. 2c). Certo, la ricorrente fa valere la sua estraneità ai reati indicati nella domanda: l'assunto non è decisivo, visto che la concessione dell'assistenza non presuppone affatto che l'interessato, nei cui confronti la domanda è rivolta, coincida con l'inquisito o l'accusato nella procedura aperta nello Stato richiedente. In effetti, l'assistenza dev'essere prestata anche per acclarare se il reato fondatamente sospettato sia effettivamente stato commesso e non soltanto per scoprirne l'autore o raccogliere prove a suo carico (DTF 118 Ib 547 consid. 3a pag. 552). È palese che se i citati fatti si fossero verificati in Svizzera, essi giustificherebbero quantomeno l'apertura di un'inchiesta destinata ad appurare il fondamento dei sospetti. Inoltre, lo scopo principale dell'AIMP è di lottare efficacemente - mediante la cooperazione internazionale - contro la delinquenza (DTF 115 Ib 517 consid. 4; v. l'art. 1 cpv. 1 CEAG).
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4.- La ricorrente sostiene che la decisione del MPC di trasmettere tutta la documentazione del conto - sul quale confluivano i versamenti di una parte dei suoi clienti, tra cui figurano anche cittadini italiani che in maniera del tutto legittima hanno stipulato con lei accordi di consulenza - la porrebbe in gravissime difficoltà, visto il clima di sospetto e di tensione che vigerebbe nella vicina penisola; ciò provocherebbe un grave danno sulla sua clientela che potrebbe comportare una perdita di contratti.
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Premesso che la ricorrente non si oppone alla trasmissione dei documenti di apertura del conto e di quelli relativi ai tre citati bonifici, occorre rilevare che è vero che la Parte richiesta non può trasmettere in blocco tutti gli atti della relazione bancaria, in modo acritico e indeterminato e lasciare la loro cernita all'Autorità estera (DTF 122 II 369 consid. 2c, 115 Ib 186 consid. 4, 193 consid. 6, 112 Ib 576 consid. 14a pag. 604). In concreto, tuttavia, il MPC, dopo aver esaminato la documentazione sequestrata, ha ritenuto che gli atti litigiosi presentano un interesse per le Autorità italiane, che ne hanno chiesto la trasmissione integrale: ciò, in particolare alla luce delle relazioni con il conto "A.________", che gli inquirenti italiani presumono sia connesso, come i bonifici in discussione, con attività corruttive degli indagati. Del resto, il MPC non ha ecceduto la domanda estera, visto che nella stessa è stato espressamente richiesto l'invio della documentazione bancaria completa.
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5.- La ricorrente lamenta una violazione del principio della proporzionalità poiché i complementi rogatoriali, fondandosi su sospetti non specificati, configurerebbero un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove. Inoltre, non sussistendo nessuna connessione tra le operazioni effettuate sul suo conto e i prospettati reati, la trasmissione dei documenti bancari sarebbe inutile.
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a) La censura, che concerne in realtà l'asserita lacunosità della domanda estera, è infondata. Come già si è visto, l'Autorità estera non deve provare la commissione dei reati ma soltanto esporre in modo sufficiente le circostanze e gli indizi sui quali fonda i propri sospetti, ciò che è avvenuto in concreto: spetterà poi al giudice straniero del merito esaminare se l'accusa potrà esibire o no le prove degli asseriti reati (DTF 122 II 367 consid. 2c). Non compete infatti al giudice dell'assistenza pronunciarsi sulla contestata valutazione delle prove posta a fondamento dei complementi esteri (DTF 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88, 112 Ib 347 consid. 4); tali quesiti dovranno essere verificati dal Giudice italiano del merito, non emergendo comunque elementi atti a far ritenere la rogatoria addirittura abusiva (cfr. DTF 122 II 134 consid. 7b).
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Visto inoltre che l'Autorità estera chiede informazioni su una precisa relazione bancaria, in relazione con precisi bonifici effettuati su un determinato conto, è fuori luogo parlare di una ricerca indiscriminata di prove ("fishing expedition"; v. DTF 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73erinvii).
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b) La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero dev'essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle Autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituire il proprio potere di apprezzamento a quello dell'Autorità estera che conduce le indagini. La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se l'invocato principio, nella limitata misura in cui può esser applicato in procedure rette dalla CEAG (DTF 112 Ib 576 consid. 13d pag. 603, 113 Ib 157 consid. 5a pag. 165, 121 II 241 consid. 3c), sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b, 121 II 241 consid. 3a). Ciò non si verifica in concreto.
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D'altra parte, l'esame dell'idoneità dei mezzi di prova è circoscritto a un giudizio "prima facie" e d'apparenza: per il resto la valutazione definitiva del materiale probatorio, segnatamente la valutazione delle deposizioni rese dagli eredi Rovelli, come il quesito della colpevolezza, sono riservati al giudice estero del merito (DTF 118 Ib 547 consid. 3a in fine pag. 552, 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88, 112 Ib 576 consid. 14a pag. 605).
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c) Trasmettendo i documenti richiesti espressamente dall'Autorità estera, il MPC non ha leso il principio della proporzionalità. Quando le Autorità estere chiedono informazioni su conti bancari in procedimenti per reati patrimoniali o corruttivi, esse necessitano di regola di tutti i documenti. Ciò perché debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico del conto e sapere a quali persone sia pervenuto l'eventuale provento del reato. Al riguardo, necessita che le Autorità estere possano prendere conoscenza di tutte le transazioni effettuate sui conti interessati, in particolare dei documenti d'apertura (DTF 124 II 180 consid. 3c inedito, 121 II 241 consid. 3c).
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I documenti che l'Autorità svizzera non deve trasmettere sono solo quelli che con sicurezza non sono rilevanti per il procedimento penale estero e per la fattispecie descritta nella rogatoria (art. 63 cpv. 1 AIMP; DTF 122 II 367 consid. 2c e d). La ricorrente non indica però quali singoli documenti sarebbero sicuramente irrilevanti per il procedimento penale estero, e nemmeno spiega, sempre per ogni singolo documento, perché un determinato atto non dovrebbe essere trasmesso; tale compito non spetta al Tribunale federale (DTF 122 I 367 consid. 2d pag. 371 seg. ). Del resto, non sono ravvisabili atti che, con sicurezza, non sarebbero rilevanti per il procedimento estero. La trasmissione integrale dei documenti bancari, espressamente richiesta, e idonea a far progredire l'inchiesta estera, è quindi giustificata (DTF 122 II 134 consid. 7b, 121 II 241 consid. 3a).
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6.-a) Il ricorso contro la decisione che autorizza la trasmissione all'estero di informazioni inerenti alla sfera segreta ha effetto sospensivo (art. 80l cpv. 1 AIMP). Con l'emanazione del presente giudizio la decisione impugnata diventa comunque immediatamente esecutiva.
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b) Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
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Per questi motivi
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il Tribunale federale
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pronuncia :
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1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2. La tassa di giustizia di fr. 5000. -- è posta a carico della ricorrente.
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3. Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione e all'Ufficio federale di polizia.
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Losanna, 12 gennaio 2000
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MDE
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
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Il Presidente,
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Il Cancelliere,
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