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Informationen zum Dokument  BGer U 159/1999  Materielle Begründung
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BGer U 159/1999 vom 25.01.2000
 
«AZA»
 
U 159/99 Ws
 
IIa Camera
 
composta dei giudici federali Meyer, Borella e Ferrari; Scartazzini, cancelliere
 
Sentenza del 25 gennaio 2000
 
nella causa
 
F.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. C.________, Lugano,
 
contro
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Lucerna, opponente,
 
e
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
 
F a t t i :
 
A.- F.________, nato nel 1966, in data 14 settembre 1989 è rimasto vittima di un incidente della circolazione stradale: camminando sul marciapiede, è stato investito da un'autovettura in fase di sbandamento, riportando una frattura del femore destro, una sindrome della loggia a destra ed una lesione del legamento crociato posteriore del ginocchio destro. All'epoca egli lavorava alle dipendenze della P.________ e come tale era assicurato presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), il quale ha assunto il caso e corrisposto le prestazioni di legge.
 
Con decisione 3 dicembre 1993, l'Istituto assicuratore
 
ha negato la propria responsabilità per quanto riguardava disturbi psichici lamentati dall'assicurato, ossia turbe psicogene manifestatesi sotto forma di stati d'ansia, non ritenendoli quale naturale conseguenza del summenzionato evento infortunistico. Ha pure rifiutato il riconoscimento di una rendita d'invalidità, riservandosi peraltro di prendere posizione in merito all'eventuale diritto ad un'indennità per menomazione dell'integrità quando la situazione sarebbe stata ritenuta stabilizzata. Detto provvedimento, contestato dall'interessato, venne confermato mediante decisione su opposizione 31 gennaio 1994, con la quale l'INSAI ha riconosciuto che le turbe psichiche da lui invocate si trovavano in un nesso di causalità naturale con l'infortunio occorsogli nel settembre 1989, ma che doveva essere negata l'adeguatezza della relazione. Quest'ultima pronunzia è cresciuta in giudicato incontestata.
 
Con decisione 30 aprile 1998, fondandosi su un rapporto 21 aprile 1998 del proprio medico di circondario, l'Istituto assicuratore ha comunicato a F.________ il suo rifiuto di riconoscergli un'indennità per menomazione dell'integrità fisica. Riferitosi ad un referto peritale 28 marzo 1995, allestito dal "Z.________" su incarico dell'Ufficio AI del Cantone Ticino, nonché a indagini di sanitari già espressisi in precedenza ed il cui parere era stato preso in considerazione in tale referto, l'interessato si è opposto al provvedimento amministrativo facendo valere che tra i problemi psichici di cui soffriva e l'infortunio in parola sarebbe esistito un evidente nesso di causalità. L'INSAI ha riconfermato la propria posizione emanando una decisione su opposizione 12 giugno 1998, con la quale ha stabilito che la questione riguardante la causalità fra le turbe psichiche e l'infortunio era già stata risolta con provvedimento del 31 gennaio 1994, cresciuto in giudicato. La revisione processuale o la riconsiderazione, le cui premesse non erano però soddisfatte, sarebbero quindi state gli unici rimedi di diritto a disposizione dell'assicurato.
 
B.- Patrocinato dall'avvocato C.________, F.________ è insorto contro la suddetta decisione con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, mediante il quale ha chiesto di essere messo al beneficio di un'indennità per menomazione dell'integrità. Postulato l'allestimento di una perizia psichiatrica, ha fatto valere che le turbe psicogene di cui soffriva a seguito dell'infortunio, attestate nel referto stilato dal menzionato Z.________, gli avrebbero conferito un diritto a simile indennità. Detto referto, redatto nel marzo 1995, non era conosciuto al momento della decisione su opposizione 31 gennaio 1994 ed accertava pertanto fatti nuovi riguardanti il suo stato di salute psichico, in quanto attestava una menomazione importante e durevole dell'integrità.
 
L'autorità di ricorso cantonale ha respinto il gravame con giudizio del 25 febbraio 1999. Ricordato da un lato come l'INSAI avesse già rifiutato di riconoscere il proprio obbligo prestativo a dipendenza delle turbe psichiche per pronunzia 31 gennaio 1994, provvedimento che l'assicurato non aveva impugnato, la Corte di prime cure ha constatato che in tali circostanze a ragione detto Istituto aveva ritenuto poter l'assicurato pretendere un'indennità per menomazione dell'integrità psichica soltanto facendo capo ai rimedi di diritto straordinari. Ora, in concreto non erano dati né i presupposti per la riconsiderazione né quelli per la revisione processuale. Da un altro lato, doveva altresì essere negato il diritto ad un'indennità per menomazione dell'integrità fisica, le infermità somatiche dell'interessato essendo state compiutamente accertate sia dal medico di circondario dell'INSAI in data 21 aprile 1998 che dai sanitari pronunciatisi nel referto peritale 28 marzo 1995 dello Z.________.
 
C.- Tramite il suo legale, F.________ interpone al Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso di diritto amministrativo avverso il giudizio cantonale. Protestate spese e ripetibili, ribadisce le argomentazioni e le conclusioni formulate in sede di prima istanza. Chiede in particolare il riconoscimento del diritto ad un'indennità per menomazione dell'integrità psichica e postula il rinvio degli atti di causa alla precedente autorità per decidere sull'ammontare della prestazione.
 
L'INSAI propone l'integrale disattenzione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.
 
D i r i t t o :
 
1.- Nei considerandi dell'impugnato giudizio è già stato debitamente illustrato come, nel caso della revisione processuale, l'autorità sia tenuta a rinvenire su decisioni cresciute in giudicato quando sono scoperti fatti o prove nuovi idonei a determinare un diverso apprezzamento giuridico della vertenza (DTF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2, 121 V 4 consid. 6 con riferimenti di giurisprudenza). A questa esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.
 
a) Nella fattispecie in esame, come è stato correttamente constatato dall'autorità giudiziaria cantonale, le condizioni per una revisione processuale non sono realizzate. In particolare, il Tribunale di prime cure ha considerato in modo pertinente che i rapporti cui l'insorgente faceva riferimento, segnatamente quello allestito nel 1995 dallo Z.________, altro non facevano che confermare l'esistenza di una relazione di causalità naturale fra le turbe psichiche e l'infortunio del settembre 1989, requisito che l'INSAI, negata però l'adeguatezza del nesso, aveva già espressamente ammesso con decisione 31 gennaio 1994, rimasta inimpugnata. Pure in modo esatto è stato ricordato come non sia possibile far valere nuovi fatti o mezzi di prova invocando l'esistenza di una relazione di causalità adeguata - né quindi si giustificava in concreto dar seguito alla richiesta di allestimento di una perizia psichiatrica - ove si osservi che, trattandosi di una mera questione di natura giuridica, gli stessi non avrebbero comunque la benché minima rilevanza nell'apprezzamento di tale nesso causale. Infatti, per censurare quell'aspetto della lite, oggetto del provvedimento 31 gennaio 1994, non può soccorrere il rimedio di diritto straordinario invocato nell'attuale procedimento.
 
b) Risollevando nel ricorso di diritto amministrativo le doglianze già esposte dinanzi alla precedente istanza, l'insorgente fa d'ogni erba un fascio senza per questo riuscire a addurre nuovi elementi atti a fondare la ricorrenza dei presupposti necessari per una revisione processuale. Tra altri argomenti egli asserisce, in particolare, che gli stati d'ansia manifestatisi dopo l'incidente del 14 settembre 1989 sarebbero tipici dei postumi di un "colpo di frusta" alla colonna cervicale: tale affezione non è però stata debitamente accertata dai sanitari espressisi sugli esiti dell'evento in discussione. Al fine di contrastare le surricordate pertinenti motivazioni del giudizio cantonale, il ricorrente fa altresì capo alla giurisprudenza di questa Corte, errando tuttavia - in quanto riproduce le allegazioni ricorsuali quivi invocate (cfr. DTF 123 V 101 in fine) - nel sostenere come in tale prassi si sarebbe stabilito che all'esame del nesso di causalità adeguata si possa rinunciare qualora sia data l'esistenza di un rapporto causale naturale tra infortunio per "colpo di frusta" alla colonna cervicale e disturbi persistenti (cfr. DTF 123 V 102 consid. 3b e sentenze ivi citate).
 
Ne deriva che le censure sollevate dall'insorgente in
 
questa sede non sono suscettibili di sovvertire quanto affermato nel giudizio impugnato, dato che egli si limita in sostanza a riproporre gli argomenti già addotti dinanzi all'autorità di prima istanza.
 
2.- Dato quanto precede, il ricorso risulta infondato, mentre meritano conferma il giudizio cantonale ed il provvedimento da esso protetto.
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
 
p r o n u n c i a :
 
I. Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
 
II. Non si percepiscono spese giudiziarie.
 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e
 
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 25 gennaio 2000
 
In nome del
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Il Giudice presidente la IIa Camera:
 
Il Cancelliere:
 
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