BGer I 480/1999 | |||
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BGer I 480/1999 vom 28.01.2000 | |
«AZA»
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I 480/99 Ws
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IIa Camera
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composta dei giudici federali Meyer, Borella, Soldini, supplente; Schäuble, cancelliere
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Sentenza del 28 gennaio 2000
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nella causa
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S.________, Italia, ricorrente, rappresentato dall'avv. V.________, Italia,
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contro
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Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, Ginevra, opponente,
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e
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Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna
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F a t t i :
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A.- Mediante decisione 2 dicembre 1988 la Cassa di compensazione del Cantone Zurigo ha posto il cittadino italiano S.________, nato nel 1949, al beneficio di una rendita intera d'invalidità a contare dal 1° febbraio 1988. L'assicurato, di professione pittore/gessino, era stato operato due volte di ernia del disco (nel 1980 e 1988) e soffriva dei postumi del duplice intervento.
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Il diritto alla rendita intera è stato confermato in occasione di una prima procedura di revisione nel corso del 1990 e successivamente, dopo il rimpatrio, ancora nel novembre del 1993.
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Nel giugno 1996 è stata avviata una terza procedura di revisione della rendita. In tale ambito l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero ha incaricato il prof. T.________, specialista in medicina interna a R.________, che già aveva visitato l'assicurato nel quadro del precedente procedimento revisionale, di esaminarlo nuovamente.
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Dopo aver sottoposto la nuova documentazione sanitaria e quella precedentemente acquisita agli atti in occasione dell'esame della domanda di prestazioni e delle due successive procedure di revisione ad un proprio consulente medico e aver chiesto un rapporto economico all'esperto del mercato del lavoro, l'Ufficio AI, il 3 ottobre 1997, ha notificato all'assicurato un progetto di decisione con cui la rendita intera veniva sostituita da una mezza rendita.
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Esaminata la presa di posizione presentata dall'avv. V.________ per conto dell'interessato e la documentazione allegata, tra cui una perizia del dott. R.________, specialista in medicina legale e delle assicurazioni a L.________, l'Ufficio AI, per il tramite del suo consulente medico, ha ordinato al prof. T.________ di esperire un complemento d'indagine. Con decisione 20 marzo 1998 l'amministrazione ha poi confermato la sostituzione della rendita intera con una mezza rendita dal 1° maggio 1998.
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B.- Adita tempestivamente da S.________, sempre assistito dall'avv. V.________, la Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero ha per giudizio 28 giugno 1999 respinto il gravame.
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C.- S.________, ancora con il patrocinio dell'avv. V.________, insorge al Tribunale federale delle assicurazioni con un ricorso di diritto amministrativo. Chiede l'annullamento del giudizio commissionale e il ripristino del versamento della rendita intera dal 1° maggio 1998. Degli argomenti ricorsuali verrà detto in seguito, per quanto necessario.
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Mentre l'Ufficio AI propone la reiezione del gravame, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non si è determinato in merito.
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D i r i t t o :
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1.- a) Nel querelato giudizio la precedente autorità di ricorso ha già ampiamente enunciato le norme legali e i principi giurisprudenziali che disciplinano la presente vertenza, per quanto segnatamente riferito alla concessione e alla revisione di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera. A detta esposizione può pertanto essere fatto riferimento e prestata adesione.
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b) È utile comunque ricordare che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questo stato di cose devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo (DTF 121 V 366 consid. 1b e sentenze ivi citate).
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2.- a) Al ricorrente è stata assegnata una rendita intera d'invalidità a contare dal 1° febbraio 1988, poiché era inabile al lavoro in misura completa dal febbraio dell'anno precedente a causa della recidiva di ernia del disco lombare, manifestatasi a livello L4/L5, dopo che era già stato operato a livello L5/S1 nel 1980. Alla data di decorrenza della prestazione, nel febbraio del 1988, egli non era ancora stato sottoposto al secondo intervento chirurgico, che veniva effettuato soltanto nel corso del successivo mese di agosto.
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Non v'è quindi dubbio che a quell'epoca l'assicurato fosse completamente inabile al lavoro e che lo sarebbe stato ancora quanto meno per un periodo prolungato, a seguito del secondo intervento chirurgico, della necessaria convalescenza e riabilitazione.
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b) In occasione della seconda procedura di revisione della rendita, promossa dall'Ufficio AI dopo il rimpatrio dell'assicurato, il prof. T.________ e il suo collegio di specialisti avevano ritenuto ormai stabilizzata l'evoluzione del danno alla salute e valutato la capacità lavorativa dell'interessato quale pittore/gessino nella misura del 30%, ma del 50% in attività sostitutive adeguate e compatibili. La loro valutazione non divergeva peraltro sostanzialmente da quella dei medici dell'INPS di L.________, che il 24 marzo 1992 stabilivano il grado d'invalidità del ricorrente per qualsiasi attività nella misura del 50%.
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L'incapacità di guadagno che ne era risultata si aggirava, sulla scorta dei dati forniti dall'esperto del mercato del lavoro, attorno al 69%. Il dott. S.________, consulente medico dell'Ufficio AI, proponeva pertanto il mantenimento della rendita intera, malgrado l'indubbio miglioramento della capacità lavorativa rispetto al febbraio del
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1988, poiché la perdita di guadagno era ancora superiore, seppur di poco, ai due terzi.
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c) Nell'ambito del controverso terzo procedimento di revisione i medici dell'INPS hanno confermato il grado d'invalidità del 50%. Il prof. T.________ e i suoi consiliari, nuovamente sollecitati ad esprimersi dall'Ufficio AI sull'evoluzione dello stato di salute dell'assicurato, costatavano nel maggio del 1997, sulla base delle risultanze degli esami clinici, un miglioramento delle condizioni e valutavano positivamente l'evolversi dell'incapacità lavorativa dal 1993 al 1997, ritenendo ormai l'interessato abile al lavoro al 45% quale gessino/pittore e al 65% in attività sostitutive adeguate e compatibili. Di diverso avviso era il dott. R.________, il quale nella perizia prodotta dal ricorrente in sede di opposizione al progetto di decisione considerava il paziente inabile al lavoro nella misura del 100%. Nuovamente interpellati e invitati a determinarsi su queste conclusioni, il prof. T.________ e il suo collegio si confermavano pienamente nella loro valutazione. In particolare, il prof. R.________, specialista in neuropsichiatria e neurofisiopatologia, rilevava l'esistenza di una contraddizione tra le conclusioni tratte dal Servizio di neurologia di T._____, su cui tra l'altro si fondava la valutazione del dott. R.________, e i loro riscontri obiettivi.
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d) Il Tribunale federale delle assicurazioni non può quindi che condividere le conclusioni dei giudici di primo grado, che hanno fatto proprio il parere del collegio peritale diretto dal prof. T.________ e dei consulenti medici dell'Ufficio AI, fondato su accertamenti obiettivi, da cui possono derivare utili e persuasivi elementi di giudizio. La pronunzia commissionale di tutelare il provvedimento con cui l'amministrazione ha sostituito dal 1° maggio 1998 la rendita intera con una mezza rendita deve pertanto essere confermata.
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e) Con il presente gravame - sia notato di transenna - il ricorrente non produce elementi di giudizio nuovi, limitandosi in sostanza ad appellarsi alla valutazione del dott. R.________, che per quanto si è visto non può comunque essere ritenuta.
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3.- a) Come rettamente ricordato dalla precedente istanza, va a titolo abbondanziale attirata l'attenzione del ricorrente sull'obbligo per l'assicurato di diminuire il danno, che scaturisce da un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3, 111 V 239 consid. 2a). In virtù di tale obbligo l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia da lui ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa se necessario in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate).
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b) Va infine rammentato pure che l'assenza di un'occupazione lucrativa per ragioni estranee ad un danno alla salute non giustifica il riconoscimento di una rendita. Se un
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assicurato non reperisce un lavoro adeguato a dipendenza dell'età o di una formazione insufficiente, l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a risponderne; l'"incapacità di lavoro" che ne risulta non è dovuta a una causa per la quale la legge le impone di prestare (DTF 107 V 21 consid. 2c; RCC 1991 pag. 333 consid. 3c, 1989 pag. 325 consid. 2b). Sotto questo aspetto il nostro diritto diverge sostanzialmente da quello italiano, che invece considera tali fattori. Nell'ordinamento giuridico svizzero la mancanza di lavoro a seguito della disoccupazione endemica che colpisce una determinata regione, quindi dovuta a veri e propri squilibri del mercato del lavoro, viene assunta nei limiti della legge dall'assicurazione contro la disoccupazione.
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Anche alla luce di questi principi l'impugnativa di S.________ deve pertanto essere respinta.
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Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
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p r o n u n c i a :
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I. Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
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II. Non si percepiscono spese giudiziarie.
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III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla
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Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI
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per le persone residenti all'estero e all'Ufficio fe-
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derale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 28 gennaio 2000
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In nome del
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Il Giudice presidente la IIa Camera:
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Il Cancelliere:
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