BGer 4C.355/1999 | |||
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BGer 4C.355/1999 vom 29.02.2000 | |
«AZA 0»
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4C.355/1999
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I C O R T E C I V I L E
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Seduta del 29 febbraio 2000
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Composizione della Corte: giudici federali Walter, presidente, Corboz, Klett, Rottenberg Liatowitsch e Geiser, supplente.
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Cancelliera: Gianinazzi.
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Visto il ricorso per riforma del 27 settembre 1999 presentato da A.________, Rancate, attore, patrocinato dall'avv. Rinaldo Maderni, Chiasso, contro la sentenza emanata il 25 agosto 1999 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che lo oppone alla B.________ S.A., Novazzano, convenuta, patrocinata dall' avv. Francesco Ghioldi, Lugano, in materia di contratto di lavoro;
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R i t e n u t o i n f a t t o :
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A.- Il 24 febbraio 1997 A.________ ha convenuto in giudizio la B.________ S.A. onde incassare fr. 214'816.--, oltre interessi, per l'attività svolta dal 1° luglio 1992 sino al 31 ottobre 1993, giusto prima di venire formalmente assunto dalla medesima impresa, presso la quale ha poi lavorato sino al 31 dicembre 1995. Durante il periodo litigioso l'attore asserisce di essere stato ingaggiato contemporaneamente da più società facenti capo al gruppo cui appartiene anche la convenuta, in particolare dalla C.________ Srl con sede a Torino e dalla D.________ S.A. con sede a Porrentruy. Queste lo avrebbero fra l'altro incaricato di svolgere un ruolo dirigenziale presso la B.________ S.A., filiale della D.________ S.A., per il quale, però, egli non sarebbe stato retribuito. Nella risposta di causa la B.________ S.A. ha contestato l'esistenza di un suo impegno contrattuale precedente l'assunzione, l'attività svolta durante tale periodo essendo intesa esclusivamente quale consulenza in veste di direttore della D.________ S.A. L'azione è stata integralmente respinta dalla Pretora della Giurisdizione di Mendrisio nord con sentenza del 1° marzo 1999. La giudice ha infatti stabilito che l'attore non è riuscito a dimostrare l'esistenza di un accordo a sostegno delle sue pretese né che la convenuta avrebbe accettato l'esecuzione di un'attività che non può supporsi non retribuita.
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Adita dal soccombente, il 25 agosto 1999 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello.
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B.- Contro questa decisione A.________ è insorto dinanzi al Tribunale federale con ricorso per riforma del 27 settembre 1999. Prevalendosi della violazione dell' art. 8 CC nonché dell'art. 320 cpv. 2 CO, egli postula la modifica della sentenza impugnata nel senso di accogliere l'appello e, di conseguenza, la petizione. Con risposta del 26 novembre 1999 la B.________ S.A. ha proposto l'integrale reiezione del gravame.
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C o n s i d e r a n d o i n d i r i t t o :
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1.- Posto che entrambe le parti hanno ammesso l' attività lavorativa svolta dall'attore dal 1° luglio 1992 sino al 31 ottobre 1993, la Corte cantonale ha rilevato la necessità - ai fini del giudizio - di determinare la persona debitrice del salario. Dalle tavole processuali è emerso che, a un certo momento, la società italiana si è liberata dall'impegno salariale nei confronti dell'attore e che gli azionisti del gruppo hanno concordato ch'egli sarebbe stato retribuito dalle due società svizzere. L'esame delle varie deposizioni testimoniali ha portato la Corte ticinese a convincersi che il pagamento del salario all'attore incombeva alla sola società giurassiana, la quale avrebbe poi regolato - internamente - la suddivisione dell'onere con la convenuta. Tale conclusione ha trovato conforto anche nella documentazione relativa ai diversi rapporti intrattenuti dall'attore con le autorità del Cantone Ticino - sia in merito al permesso di lavoro che alla sua posizione fiscale - così come nelle dichiarazioni in tal senso da lui rilasciate nell'ambito di una vertenza salariale che lo ha visto opposto alla società giurassiana. In queste circostanze, non avendo l'attore prodotto in causa prove migliori a conforto del suo credito, per il
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quale esistono solo indizi insufficienti, la Corte ticinese ha deciso di respingere l'appello e confermare il giudizio di primo grado. 2.- L'attore lamenta in primo luogo la violazione dell'art. 8 CC e rimprovera ai giudici ticinesi di aver, in sostanza, invertito l'onere probatorio omettendo di tenere conto del fatto che la convenuta non è riuscita a provare di non aver intrattenuto un rapporto di lavoro con lui nel periodo luglio 1992-ottobre 1993, né tantomeno di aver già estinto le sue pretese. a) Orbene, l'art. 8 CC regola, per tutti i rapporti giuridici retti dal diritto civile federale, la ripartizione dell'onere probatorio e, pertanto, le conseguenze dell'assenza di ogni prova. Esso stabilisce che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre un diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova, pena la soccombenza in causa. In concreto - contrariamente a quanto pare ritenere l'attore - incombe pertanto al lavoratore l'onere di dimostrare l'esistenza dell'asserita pretesa salariale, mentre al datore di lavoro spetta la prova dell'avvenuto pagamento o, comunque, dell'estinzione del debito. In altre parole, tocca al lavoratore il compito di addurre le circostanze di fatto necessarie a provare l'avvenuta stipulazione di un contratto di lavoro - mediante un'esplicita dichiarazione di volontà delle parti o per legge (art. 320 cpv. 2 CO) - così come l'ammontare del salario, convenuto o d'uso (art. 322 cpv. 1 CO; cfr. DTF 125 III 78 consid. 3b con rinvii giurisprudenziali e riferimenti dottrinali). Nella misura in cui ha posto a suo carico l'onere di dimostrare l'esistenza di un rapporto di lavoro con la convenuta, la Corte ticinese non ha dunque violato il diritto federale. Così come non l'ha violato ponendo a suo carico le conseguenze dell'assenza di prove a sostegno della sua tesi.
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b) La censura ricorsuale verte invero, piuttosto, sull'apprezzamento probatorio eseguito in sede cantonale. Sennonché l'art. 8 CC non disciplina l'apprezzamento probatorio (DTF 118 II 147 consid. a); esso non prescrive al giudice come valutare le risultanze dell'istruzione, tale questione essendo regolata dall'ordinamento cantonale (cfr. art. 90 CPC ticinese), la cui applicazione sfugge all'esame del Tribunale federale quale giurisdizione di riforma (art. 55 cpv. 1 lett. c OG). Il richiamo all'art. 8 CC non è dunque pertinente quando l'apprezzamento delle prove convince il giudice dell'esposizione dei fatti e che un fatto è accertato, rispettivamente che non è accertato, poiché la questione dell'onere della prova diviene allora senza oggetto (DTF 119 II 114 consid. 4c con rinvii). Nel caso in rassegna, come già esposto, la Corte cantonale, esaminati tutti gli elementi probatori agli atti, ha concluso per l'assenza di sufficienti prove a sostegno di un contratto di lavoro fra l'attore e la convenuta. Si tratta di un accertamento di fatto, frutto dell'apprezzamento delle prove, che vincola il Tribunale federale chiamato a statuire quale istanza di riforma (art. 43 cpv. 3, 55 cpv. 1 lett. c e 63 cpv. 2 OG; DTF 120 II 97 consid. 2b, 119 II 84). 3.- A mente dell'attore la decisione impugnata risulta in contrasto anche con la presunzione sancita dall' art. 320 cpv. 2 CO, di cui beneficia il lavoratore che dimostra la prestazione professionale.
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Orbene, l'art. 320 cpv. 2 CO prevede la possibilità di considerare come avvenuta la stipulazione di un contratto di lavoro quando il datore di lavoro accetta, per un certo tempo, l'esecuzione di un lavoro la cui prestazione, secondo le circostanze, non può attendersi senza salario. L'attore pare però scordare che tale norma torna applicabile solo quando non è dimostrata l'esistenza di un rapporto di lavoro avente per oggetto la prestazione di cui si pretende la remunerazione. Ciò non è il caso in concreto. Sulla scorta delle varie emergenze processuali - fra cui addirittura dichiarazioni rilasciate in tal senso dall'attore medesimo - la Corte cantonale ha infatti ammesso l'esistenza di un rapporto di lavoro fra l'attore e la società giurassiana, nell'ambito del quale egli ha fornito la propria consulenza alla convenuta. L'unica debitrice del salario per l'attività svolta tra luglio 1992 e ottobre 1993 risulta dunque essere la società giurassiana. In queste circostanze non v'è più spazio per la presunzione dell'art. 320 cpv. 2 CO. Va osservato che la considerazione dell'attore, secondo il quale il giudizio impugnato sarebbe, a questo proposito, in contrasto con quello pronunciato nel Canton Giura, appare pertinente. Ciò non muta tuttavia l'esito della presente vertenza, atteso che la sentenza giurassiana non può essere opposta alla convenuta, che non ha partecipato a tale procedura.
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Anche su questo punto, dunque, il ricorso dev'essere respinto.
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4.- In conclusione, il gravame va integralmente disatteso.
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Gli oneri processuali e le spese ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG).
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Per questi motivi
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i l T r i b u n a l e f e d e r a l e
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p r o n u n c i a :
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1. Il ricorso è respinto e la sentenza impugnata viene confermata.
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2. La tassa di giustizia di fr. 4000.-- è posta a carico dell'attore, il quale rifonderà alla convenuta fr. 6000.-- per ripetibili della sede federale.
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3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 29 febbraio 2000
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MDE
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In nome della I Corte civile
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del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
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Il Presidente,
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La Cancelliera,
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