BGer 1P.272/2000 | |||
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BGer 1P.272/2000 vom 19.05.2000 | |
[AZA 0]
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1P.272/2000
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I CORTE DI DIRITTO PUBBLICO
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19 maggio 2000
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Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, presidente
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della Corte, Nay e Catenazzi.
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Cancelliere: Gadoni.
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Visto il ricorso di diritto pubblico del 30 aprile 2000 presentato da A.________ contro la decisione emessa il 28 marzo 2000 dal Vicepresidente della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nell'ambito di un'istanza di promozione dell'accusa presentata dal ricorrente contro i membri dell'Istituto svizzero di diritto comparato di Losanna, e contro B.________, C.________, i giudici della I Camera civile del Tribunale d'appello e ignoti, per vari titoli di reato;
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Ritenuto in fatto :
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A.- Il 5 marzo 2000 A.________ ha denunciato i membri dell'Istituto svizzero di diritto comparato di Losanna, B.________, C.________, i giudici della I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché ignoti per vari titoli di reato connessi al mancato riconoscimento del suo matrimonio, contratto il 28 aprile 1996 su una nave battente bandiera americana al largo delle coste del Venezuela.
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Il Procuratore pubblico del Cantone Ticino, ritenendo non ipotizzabile alcun genere di reato, ha emanato il 7 marzo 2000 un decreto di non luogo a procedere.
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B.- Il denunciante ha impugnato questo decreto dinanzi alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello (CRP), chiedendo la promozione dell'accusa. Il Vicepresidente della CRP ha dichiarato il gravame irricevibile con sentenza del 28 marzo 2000.
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C.- A.________ impugna questo giudizio con un ricorso di diritto pubblico del 30 aprile 2000. Rimprovera al giudice cantonale di non avere rilevato a torto, nei fatti denunciati, alcun elemento di reato. Chiede che il gravame venga esaminato da giudici che non abbiano mai pronunciato su cause che lo riguardavano e che gli venga concessa l'assistenza giudiziaria.
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D.- Non sono state chieste osservazioni.
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Considerando in diritto :
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1.- Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 125 I 14 consid. 2a, 253 consid. 1a, 124 I 11 consid. 1).
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2.- Il ricorrente chiede che il gravame venga trattato da giudici che non abbiano già statuito in cause che lo riguardavano. Tale censura può essere interpretata come una domanda di ricusazione ai sensi degli art. 22 e segg. OG. Il ricorrente non indica tuttavia, secondo quanto impone l'art. 25 cpv. 2 OG, su quali fatti si fonda la sua domanda, di cui non fornisce la prova documentata: la censura è pertanto inammissibile. Abbondanzialmente si rileva che, secondo la giurisprudenza, un giudice non perde la sua imparzialità per avere deciso a sfavore dell'istante in un procedimento anteriore: tale circostanza non costituisce un motivo di ricusa (DTF 114 Ia 278 consid. 1).
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3.- Secondo l'art. 88 OG il diritto di ricorrere spetta ai privati o agli enti collettivi che si trovano lesi nei loro diritti da decreti o decisioni che li riguardano personalmente o che rivestono carattere obbligatorio generale.
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Per costante giurisprudenza, il denunciante, la parte lesa o la parte civile che non hanno qualità di vittima ai sensi della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati del 4 ottobre 1991 (LAV) non sono, di massima, legittimati a ricorrere contro una decisione di non luogo a procedere o di abbandono, né contro un giudizio assolutorio:
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la pretesa punitiva spetta in effetti unicamente allo Stato ed essi non possono quindi prevalersi di un interesse giuridico ai sensi dell'art. 88 OG (DTF 125 I 253 consid. 1b e rinvii). Indipendentemente dalla carenza di legittimazione nel merito, il leso o il denunciante può tuttavia censurare la violazione delle garanzie procedurali che il diritto cantonale o gli art. 29 seg. Cost. e 6 CEDU gli conferiscono quale parte, sempreché tale inosservanza equivalga a un diniego di giustizia formale. Può pertanto far valere, per esempio, che il rimedio di diritto non sarebbe stato esaminato a torto nel merito, ch'egli non sarebbe stato sentito, che gli sarebbe stata negata la possibilità di offrire mezzi di prova o di consultare gli atti o che non gli sarebbe stata riconosciuta, a torto, la qualità di danneggiato (DTF 122 I 267 consid. 1b, 121 IV 317 consid. 3b, 120 Ia 220 consid. 2a). Il ricorrente non fa tuttavia valere in modo conforme alla legge queste censure, non desumibili peraltro dal gravame. Né egli sostiene di avere la qualità di vittima ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LAV, ossia di essere stato direttamente leso nell'integrità fisica, sessuale o psichica. Infine, nemmeno censura un' eventuale violazione dei suoi diritti procedurali in quanto parte nel procedimento penale. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.
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4.- a) Abbondanzialmente va rilevato che, secondo l'art. 90 cpv. 1 OG, il ricorso di diritto pubblico deve contenere le conclusioni del ricorrente (lett. a), la designazione del decreto o della decisione impugnati, l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando in che consista la violazione (lett.
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b). Il Tribunale federale si pronuncia in effetti unicamente sulle censure fatte valere e solo se esse sono sufficientemente motivate (DTF 125 I 71 consid. 1c, 492 consid. 1b).
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b) Il ricorso non adempie manifestamente questi requisiti. Invece di spiegare chiaramente per quali ragioni il Vicepresidente della CRP sarebbe caduto nell'arbitrio dichiarando il suo ricorso irricevibile, il ricorrente si limita a criticare presunte scorrettezze commesse nei suoi riguardi dalle precedenti istanze. Quando, come è qui il caso, un ricorso di diritto pubblico è presentato contro una decisione di irricevibilità, il Tribunale federale esamina unicamente, purché la legittimazione ai sensi dell'art. 88 OG sia data, la costituzionalità del rifiuto di entrare nel merito dell'istanza, senza statuire sul merito del gravame (DTF 119 Ia 4 consid. 1). Ne segue che il ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile anche in applicazione dell'art. 90 cpv. 1 OG.
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5.- Le spese processuali sono di regola poste a carico della parte soccombente (art. 156 cpv. 1 OG). Il Tribunale federale dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le cui conclusioni non sembrino dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese processuali e i disborsi (cfr. art. 152 cpv. 1 OG). In concreto, essendo il ricorso manifestamente inammissibile, ossia fin dall'inizio privo di una possibilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.
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6.- Il ricorrente palesa, nell'allegato ricorsuale, un atteggiamento non dignitoso verso le Autorità giudicanti, contro cui esprime apprezzamenti offensivi e non tollerabili. Viene formalmente avvertito che, in caso di reiterazione, si esporrà al rischio delle sanzioni disciplinari previste dall'art. 31 OG.
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Per questi motivi
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visto l'art. 36a OG
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il Tribunale federale
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pronuncia :
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1. Il ricorso è inammissibile.
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2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
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3. La tassa di giustizia di fr. 1000.-- è posta a carico del ricorrente.
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4. Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 19 maggio 2000 MDE
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
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Il Presidente,
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Il Cancelliere,
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