BGer 5P.171/2000 | |||
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BGer 5P.171/2000 vom 07.07.2000 | |
[AZA 0]
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5P.171/2000
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II CORTE CIVILE
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7 luglio 2000
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Composizione della Corte: giudici federali Reeb, presidente,
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Bianchi e Raselli.
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Cancelliere: Piatti.
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Visto il ricorso di diritto pubblico del 10 maggio 2000 presentato da A.________, patrocinata dall'avv. Stefano Zanetti, Bellinzona, contro la sentenza emanata il 20 aprile 2000 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che oppone la ricorrente a B.________, patrocinato dall'avv. Walter Landolt, Lugano, in materia di divorzio;
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Ritenuto in fatto :
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A.- B.________ (1937) e A.________ (1942) si sono sposati a Cadempino il 20 ottobre 1994. Dalla loro unione non sono nati figli. All'atto del matrimonio, il marito era al beneficio di una rendita invalidità mentre la moglie era cameriera in un esercizio pubblico con uno stipendio mensile di fr. 3000.--. Alcuni mesi dopo il matrimonio le parti si sono separate e A.________ ha promosso azione di separazione a tempo indeterminato, chiedendo un contributo alimentare mensile di fr. 1500.--, la pronuncia della separazione dei beni e una provvigione ad litem di fr. 4000.--.
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B.________ si è opposto alla separazione e in via riconvenzionale ha postulato il divorzio, chiedendo subordinatamente un contributo alimentare imprecisato. Con sentenza 3 marzo 1998 il Pretore del distretto di Lugano ha pronunciato la separazione a tempo indeterminato e ha condannato il marito a versare alla moglie un contributo di fr. 628.-- mensili fino al 1° agosto 2002 e di fr. 403.-- dopo tale data.
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Con sentenza 20 aprile 2000 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, adita dal marito, ha modificato il giudizio pretorile nel senso che il matrimonio tra i coniugi A.________ e B.________ è sciolto per divorzio e che non sono dovuti contributi di mantenimento.
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Per il resto, ha confermato il giudizio di primo grado.
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Secondo i giudici d'appello il matrimonio va sciolto per divorzio in applicazione dell'art. 114 del nuovo diritto del divorzio, le parti essendosi separate oltre quattro anni prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto. Le parti non dispongono di entrate atte a giustificare la corresponsione di alimenti. D'altra parte, la situazione assicurativa della moglie - precedentemente domiciliata in Italia - non dipende dal matrimonio, ma è dovuta al fatto che essa non ha pagato anni di contribuzione anteriormente al divorzio. La sua posizione nei confronti delle assicurazioni sociali svizzere sarebbe comunque la medesima anche se essa non si fosse sposata. Tale lacuna non dev'essere colmata dal coniuge, tanto meno se si considera la brevissima convivenza coniugale, che non giustifica una solidarietà dopo il divorzio.
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B.- Contro la decisione cantonale A.________ ha interposto il 10 maggio 2000 un ricorso di diritto pubblico e un ricorso per riforma. Con il primo chiede al Tribunale federale di annullare il giudizio impugnato, mentre con il secondo ne postula la riforma nel senso che l'appello è annullato (recte: respinto) e la sentenza del Pretore confermata.
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Con entrambi i rimedi ha parimenti chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
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C.- Con decisione 24 maggio 2000 la II Corte civile del Tribunale federale ha rifiutato il beneficio dell' assistenza giudiziaria per la procedura di ricorso di diritto pubblico, lo stesso apparendo d'acchito sprovvisto di possibilità di esito favorevole.
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Considerando in diritto :
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1.- a) Giusta l'art. 57 cpv. 5 OG, il Tribunale federale soprassiede di regola alla sentenza sul ricorso per riforma fino a decisione del ricorso di diritto pubblico.
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In concreto, non vi è ragione per scostarsi da questo principio.
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b) Interposto in tempo utile contro una sentenza di ultima istanza cantonale per violazione del divieto d'arbitrio, il ricorso di diritto pubblico è di principio ricevibile dal profilo dell'art. 87 OG.
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2.- Il ricorso di diritto pubblico e il ricorso per riforma sono letteralmente identici, tranne per le domande e per la menzione dell'art. 4 Cost. al punto 3 delle premesse in ordine e l'aggiunta della violazione dell'art. 4 Cost. a metà del consid. 10. Dato che i gravami adducono una violazione del diritto federale e alcune censure manifestamente appellatorie, si può prescindere dal dichiararli irricevibili per il solo fatto che le motivazioni sono identiche. La più recente giurisprudenza infatti (DTF 118 IV 294 consid. 2a, 116 II 93 consid. 1) considera irricevibili due ricorsi con la stessa motivazione solo se a dipendenza di un intreccio di censure entrambe le motivazioni non appaiono sufficientemente chiare e, pertanto, non conformi alle esigenze di motivazione previste dalle rispettive disposizioni legali.
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3.- Con il ricorso di diritto pubblico viene eccepita la violazione dell'art. 4 Cost. Con il 1° gennaio 2000 è entrata in vigore la nuova Costituzione e il divieto d' arbitrio è ora disciplinato dall'art. 9. Siccome il Tribunale federale di regola decide nello stato di fatto e di diritto vigente al momento in cui ha statuito l'autorità cantonale, alla concreta fattispecie torna applicabile la nuova costituzione e quindi l'art. 9. In concreto, l'erronea indicazione della norma costituzionale che si pretende violata non merita comunque maggiore approfondimento, perché il ricorso s'avvera già di primo acchito irricevibile per altre ragioni.
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a) Il ricorso di diritto pubblico per violazione dei diritti costituzionali dei cittadini è ammissibile soltanto se la pretesa violazione di diritto non può essere sottoposta mediante altro rimedio al Tribunale federale o ad altra autorità federale (art. 84 cpv. 2 OG). Nei limiti in cui la ricorrente eccepisce la violazione del diritto civile federale, atteso altresì che il valore litigioso per il ricorso per riforma è ampiamente dato, il ricorso di diritto pubblico è pertanto irricevibile.
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b) Come già osservato nella decisione sull'assistenza giudiziaria, il ricorso di diritto pubblico contiene una motivazione chiaramente appellatoria. La stessa, come ricordato in precedenza, è letteralmente la stessa del ricorso per riforma, salvo uno stralcio a metà del consid. 10 in cui si aggiunge "e ciò violando l'art. 4 CF". Ciò evidentemente non basta per sorreggere una censura d'arbitrio.
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Per il resto il ricorso si dilunga in considerazioni generiche e palesemente appellatorie. In queste condizioni, evidentemente, il gravame non rispetta l'onere di motivazione sancito dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG e, come tale, va dichiarato inammissibile (DTF 120 Ia 369 consid. 3a, 117 Ia 10 consid. 4b).
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4.- Da quanto precede discende che il ricorso di diritto pubblico s'avvera manifestamente irricevibile. In concreto il modo di procedere dell'avvocato può senz'altro essere considerato temerario. Il patrocinatore della ricorrente è pertanto avvertito che un ulteriore comportamento di questa natura potrà essere sanzionato ai sensi dell'art. 31 OG.
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Per questi motivi
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visto l'art. 36a OG
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il Tribunale federale
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pronuncia :
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1. Il ricorso di diritto pubblico è inammissibile.
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2. La tassa di giustizia di fr. 1000.-- è posta a carico della ricorrente.
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3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 7 luglio 2000 MDE
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In nome della II Corte civile
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del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
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Il Presidente,
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Il Cancelliere,
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