BGer 1A.275/1999 | |||
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BGer 1A.275/1999 vom 15.08.2000 | |
[AZA 0]
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1A.275/1999
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I CORTE DI DIRITTO PUBBLICO
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15 agosto 2000
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Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, presidente
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della Corte, Catenazzi e Favre.
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Cancelliere: Crameri.
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Visto il ricorso di diritto amministrativo del 1° dicembre 1999 presentato da F.________, patrocinato dall'avv. Carlo Lombardini, Ginevra, contro la decisione emessa il 1° novembre 1999 dal Ministero pubblico della Confederazione, Berna, nell'ambito di una procedura di assistenza giudiziaria in materia penale avviata su domanda della Repubblica italiana;
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Ritenuto in fatto :
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A.- L'Ufficio federale di polizia (UFP), il 14 marzo, 9 agosto e 3 settembre 1996, ha delegato al Ministero pubblico della Confederazione (MPC) l'esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria in materia penale del 14 marzo 1996, e di ulteriori domande complementari, presentate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano. L'Autorità estera procede, in particolare, a indagini contro X.________ - già consigliere istruttore aggiunto presso il Tribunale di Roma sino al 1989 e in seguito Presidente dell'Ufficio per le indagini preliminari dello stesso Tribunale - contro Y.________ e contro Z.________, per concorso in reati continuati di corruzione legati ad atti contrari ai doveri d'ufficio; l'Autorità addebita al primo di essersi fatto corrompere, agli altri di aver corrotto.
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Le Autorità italiane hanno accertato in particolare un indebito versamento a magistrati romani, volto a far soccombere processualmente il Q.________ nei confronti della società W.________, appartenente a H.________ e attualmente ai suoi eredi. Esse hanno altresì accertato che H.________, incassato il risarcimento, che sarebbe stato sprovvisto di causa lecita, ha versato a diverse persone circa 40 milioni di US$, di cui circa 13 milioni US$ a Z.________, che avrebbe agito da mediatore nella corruzione.
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B.- Sull'ammissibilità della rogatoria iniziale e su numerose decisioni di chiusura prese in tale ambito dal MPC il Tribunale federale si è pronunciato, in particolare, con sentenze del 16 gennaio e del 22 luglio 1997.
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C.- In esecuzione di un complemento rogatoriale del 13 agosto 1997, il MPC ha emesso, il 22 settembre 1997, un'ordinanza di sequestro della documentazione bancaria relativa al conto sul quale, in data 11 settembre 1992, è stato addebitato l'importo di 700'000'000 di lire italiane, riferibile a un bonifico effettuato a favore del conto "A.________" presso la banca Darier, Hentsch & Cie di Ginevra, il cui titolare è l'indagato Z.________. Ottemperando al citato ordine, il 23 ottobre 1997 e il 13 luglio 1999 il Credit Suisse di Lugano ha inviato al MPC la documentazione del conto "B.________", intestato a F.________.
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Il titolare del conto non ha eletto domicilio in Svizzera e ha lasciato trascorrere infruttuoso il termine fissatogli dal MPC per presentare eventuali osservazioni.
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Il 1° novembre 1999 il MPC ha ordinato la trasmissione integrale alle Autorità italiane della documentazione del conto sequestrato.
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D.- Avverso questa decisione F.________ ha inoltrato un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale chiedendo, concesso al gravame effetto sospensivo, in via principale di annullarla e di rifiutare la richiesta di assistenza, subordinatamente di invitare l'Autorità estera a precisare l'interesse attuale al mantenimento della domanda.
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Il MPC e l'UFP chiedono di respingere il ricorso.
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Considerando in diritto :
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1.- Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (DTF 126 I 81 consid. 1, 125 I 253 consid. 1a, 125 II 293 consid. 1a).
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a) Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351. 1). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351. 1) e la sua ordinanza di applicazione (OAIMP; RS 351. 11), con le rispettive modifiche del 4 ottobre e del 9 dicembre 1996 (art. 110a AIMP), sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all' assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 123 II 134 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c).
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b) Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'Autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d). Le conclusioni che vanno oltre la richiesta di annullamento della decisione impugnata sono, di massima, ammissibili (art. 25 cpv. 6 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1c e rinvii).
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c) Interposto tempestivamente contro una decisione di trasmissione di documenti, acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza resa dall'Autorità federale di esecuzione, il ricorso di diritto amministrativo è ricevibile sotto il profilo dell'art. 80g cpv. 1 AIMP. La legittimazione del ricorrente, titolare del conto oggetto della decisione impugnata, è data (art. 80h lett. b AIMP in relazione con l'art. 9a lett. a AIMP; DTF 125 II 356 consid. 3b/aa-bb, 124 II 180 consid. 2b).
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2.- Il ricorrente fa valere che la richiesta di assistenza e il suo complemento sarebbero lacunosi e violerebbero pertanto gli art. 14 CEAG e 28 AIMP; si sarebbe inoltre in presenza di una ricerca indiscriminata di prove ("fishing expedition"); egli adduce infine che le Autorità italiane avrebbero perso ogni interesse all'esecuzione della rogatoria.
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a) È manifesto e non è contestato che il complemento litigioso s'inserisce nel quadro della richiesta iniziale del 14 marzo 1996, prodotta dal ricorrente quale allegato al ricorso, e di numerosi complementi, la cui ammissibilità è stata confermata dal Tribunale federale, in particolare con le già citate sentenze inedite del 16 gennaio e del 22 luglio 1997, notificate al patrocinatore del ricorrente. L'Autorità estera non era quindi tenuta a ribadire compiutamente i sospetti addotti in quella domanda e nei successivi atti, già ritenuti sufficienti dalle Autorità svizzere.
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Occorre rilevare inoltre che, quanto alle critiche riguardanti la causa promossa dalla società W.________ dell'ing. H.________ contro il Q.________, sulle quali è incentrato il presente ricorso, il Tribunale federale, con decisione del 24 marzo 1997, ha respinto una domanda di revisione di Z.________: con sentenze del 14 aprile e del 18 maggio 1998, notificate anch'esse al patrocinatore del ricorrente, il Tribunale federale ha poi respinto in quanto ammissibili ulteriori ricorsi di Z.________ nei quali egli faceva valere la lacunosità delle rogatorie estere proprio riguardo alla causa appena citata; ha infatti stabilito che le obiezioni sollevate, analoghe a quelle addotte nel presente ricorso, non permettevano di rifiutare l'assistenza richiesta. L'esposto dei fatti, non lacunoso, è pertanto vincolante per il Tribunale federale (DTF 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 seg. ).
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b) Nel quadro del presente ricorso possono essere invocati pertanto solo argomenti concernenti la trasmissione propriamente detta delle informazioni o fatti avvenuti o risultati durante la procedura di istruzione (DTF 122 II 367 consid. 1c, 116 Ib 89 consid. 1b). In quest'ambito il ricorrente può censurare l'ammissibilità del complemento del 13 agosto 1999, sulla quale il Tribunale federale non si è ancora pronunciato (art. 80g cpv. 1 AIMP).
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aa) Dalla domanda integrativa del 13 agosto 1997 si evince che l'Autorità richiedente ha accertato che sul conto "A.________" presso la banca Darier, Hentsch & Cie di Ginevra, il cui titolare è l'indagato Z.________, è stato versato del denaro ch'essa ritiene provenga dal reato di corruzione; nella stessa si precisa che molteplici operazioni, tra cui quella su cui si fonda il complemento litigioso, sarebbero collegate a versamenti sospetti. La trasmissione dei documenti bancari in discussione sarebbe pertanto rilevante per delineare il quadro complessivo dei prospettati reati e per pervenire alla completa identificazione dei concorrenti degli stessi.
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Visto che l'Autorità estera chiede informazioni su una precisa relazione bancaria, in relazione a un preciso bonifico effettuato su un determinato conto, è fuori luogo parlare di una ricerca indiscriminata di prove (DTF 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73, 113 Ib 257 consid. 5c pag. 272).
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bb) Certo, il ricorrente fa valere di non aver nulla a che fare con la famiglia H.________ e di non essere mai stato implicato nel procedimento Q.________/H. ________. Nelle osservazioni al ricorso il MPC rileva che il ricorrente sarebbe un "uomo fidato" di C.________ e un responsabile finanziario del gruppo imprenditoriale appartenente a quest'ultimo, che figura tra le persone rinviate a giudizio nell'ambito del procedimento appena citato. Premesso che nell'ambito di altre rogatorie concernenti C.________ il Tribunale federale ha confermato la trasmissione di documenti bancari concernenti due conti intestati al ricorrente (cause 1A.204/1997 e 1A.259/1997), come pure numerosi ordini di trasmissione riguardanti altre operazioni di terzi effettuate sul conto "A.________", la questione non dev'essere esaminata oltre, visto che l'argomento ricorsuale non è comunque decisivo. In effetti, la concessione dell'assistenza non presuppone affatto che l'interessato, nei cui confronti la domanda è rivolta, coincida con l'inquisito o l'accusato nella procedura aperta nello Stato richiedente. Infatti, l'assistenza dev'essere prestata anche per acclarare se il reato fondatamente sospettato sia effettivamente stato commesso e non soltanto per scoprirne l'autore o raccogliere prove a suo carico (DTF 118 Ib 547 consid. 3a pag. 552). L'eventuale qualità di persona, fisica o giuridica, non implicata nell'inchiesta all'estero non consente a priori di opporsi alle misure di assistenza, a maggior ragione dopo l'abrogazione dell'art. 10 cpv. 1 AIMP.
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Basta d'altra parte che sussista una relazione diretta e oggettiva tra la persona o la società e il reato per il quale si indaga, eventualità che si verifica per il ricorrente, titolare di un conto bancario utilizzato per transazioni sospette: e ciò senza che siano necessarie un' implicazione nell'operazione criminosa e ancor meno una colpevolezza soggettiva ai sensi del diritto penale (DTF 120 Ib 251 consid. 5a e b). Sul conto del ricorrente è stato addebitato un importo di 700'000'000 di lire italiane riconducibile a un bonifico effettuato su una relazione intestata a un inquisito indagato per i prospettati reati. La trasmissione dei documenti richiesti all'Autorità italiana è giustificata: essa, contrariamente all'Autorità svizzera, dispone di tutte le risultanze processuali e può quindi valutare compiutamente la posizione del ricorrente, accertandone, se del caso, l'estraneità ai fatti (cfr. DTF 120 Ib 251 consid. 5c). La valutazione definitiva del materiale probatorio, come il quesito della colpevolezza, sono infatti riservati al giudice estero del merito (DTF 118 Ib 547 consid. 3a in fine pag. 552, 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88, 112 Ib 576 consid. 14a pag. 605). Tenuto conto della natura dei prospettati reati e dei meccanismi finanziari messi in atto, che potrebbero essere serviti a mascherarli, il campo delle indagini è necessariamente notevolmente ampio, complesso e ramificato.
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cc) Per di più, contrariamente all'assunto ricorsuale, l'Autorità estera non deve provare la commissione del reato prospettato, ma soltanto esporre in modo sufficiente le circostanze e i gli indizi sui quali fonda i propri sospetti. Spetterà al giudice straniero del merito esaminare se l'accusa potrà esibire o no le prove dell'asserito reato (DTF 122 II 367 consid. 2c). Né essa deve produrre i mezzi di prova sui quali fonda la richiesta (v. art. 14 CEAG e 28 AIMP), essendo sufficiente che ne renda verosimile, come in concreto, l'esistenza (sentenza inedita del 13 ottobre 1995 nella causa I., consid. 2d; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berna 1999, n. 165 pag. 123 e n. 412 in fine, pag. 319; cfr. anche DTF 118 Ib 111 consid. 5b pag. 122); infine, non spetta al giudice dell'assistenza pronunciarsi sulla contestata valutazione delle prove, segnatamente riguardo alla menzionata causa H.________, posta a fondamento della richiesta (DTF 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88, 112 Ib 347 consid. 4). Tali quesiti dovranno essere verificati dal giudice italiano del merito, atteso che non emergono elementi atti a far ritenere che la rogatoria sia addirittura abusiva (cfr. DTF 122 II 134 consid. 7b).
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dd) Inoltre, i documenti che l'Autorità svizzera non deve trasmettere sono solo quelli che con sicurezza non sono rilevanti per il procedimento penale estero e per la fattispecie descritta nella rogatoria (art. 63 cpv. 1 AIMP; DTF 122 II 367 consid. 2c e d). Il ricorrente non indica però quali singoli documenti sarebbero sicuramente irrilevanti per il procedimento penale estero, e nemmeno spiega, sempre per ogni singolo documento, perché un determinato atto non dovrebbe essere trasmesso; tale compito non spetta al Tribunale federale (DTF 122 II 367 consid. 2d pag. 371 seg. ). Del resto, non sono ravvisabili atti che, con sicurezza, non sarebbero rilevanti per il procedimento estero. La trasmissione dei documenti bancari, espressamente richiesta, e idonea a far progredire l'inchiesta estera, è quindi giustificata (DTF 121 II 241 consid. 3a).
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3.- Il ricorrente sostiene infine che l'Autorità richiedente avrebbe perso ogni interesse all'esecuzione delle rogatorie. Ciò poiché la documentazione litigiosa è rimasta sequestrata per più di due anni senza che lo Stato estero ne reclamasse la trasmissione. Ora, trattandosi di materiale probatorio, una rogatoria diventa senza oggetto solo quando lo Stato richiedente la ritiri espressamente o il processo all'estero si sia nel frattempo concluso con giudizio definitivo: queste fattispecie manifestamente non si sono realizzate in concreto (DTF 113 Ib 157 consid. 5a in fine pag. 166; Robert Zimmermann, op. cit. , n. 168). Né il ricorrente fa valere d'aver tentato di ottenere, intervenendo presso l'Autorità estera prima del termine della procedura di assistenza, il ritiro della richiesta: non v'è inoltre motivo di ritenere che lo Stato estero mantenga la domanda qualora la stessa fosse priva d'interesse. Del resto, con scritto del 21 febbraio 2000, l'Autorità richiedente ha segnalato al MPC l'inizio del pubblico dibattimento nei confronti degli inquisiti, manifestando in tal modo la sussistenza di un interesse attuale della domanda. La richiesta ricorsuale d'invitare l'Autorità italiana a esprimersi al riguardo dev'essere pertanto respinta.
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4.- Il ricorso contro la decisione che autorizza la trasmissione all'estero di informazioni inerenti alla sfera segreta ha effetto sospensivo (art. 80l cpv. 1 AIMP). Con l'emanazione del presente giudizio la decisione impugnata diventa comunque immediatamente esecutiva.
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Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art.
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156 cpv. 1 OG).
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Per questi motivi
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il Tribunale federale
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pronuncia :
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1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2. La tassa di giustizia di fr. 5000. -- è posta a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione e all'Ufficio federale di polizia.
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Losanna, 15 agosto 2000
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MDE
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
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Il Presidente,
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Il Cancelliere,
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