BGer C 178/1999 | |||
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BGer C 178/1999 vom 08.09.2000 | |
[AZA 7]
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C 178/99 Ws
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IVa Camera
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composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger;
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Cassina, cancelliera
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Sentenza dell'8 settembre 2000
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nella causa
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M.________, ricorrente,
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contro
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Ufficio cantonale del lavoro, Piazza Governo, Bellinzona, opponente,
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e
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Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
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Fatti :
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A.- Per decisione 30 novembre 1994 l'Ufficio del lavoro del Cantone Ticino (UCL) ha disatteso la domanda di indennità di disoccupazione presentata da M.________ per il motivo che la richiedente non aveva compiuto il periodo legale minimo di contribuzione né adempiva le condizioni per essere esonerata dall'adempimento di questo presupposto. Impugnato dall'interessata, detto atto è stato annullato dal Tribunale cantonale delle assicurazioni per giudizio 25 gennaio 1995. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha invece tutelato, con sentenza 11 settembre 1997, il ricorso dell'amministrazione avverso la pronunzia cantonale, annullandola e concludendo che l'UCL aveva giustamente rifiutato il diritto alle prestazioni.
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B.- Con provvedimento 18 maggio 1998, cresciuto in giudicato, la Cassa di disoccupazione Cristiano sociale OCST di M.________ ha quindi preteso la restituzione di fr. 12 845. 45, corrispondenti alle indennità di disoccupazione indebitamente percepite dall'assicurata per il periodo dal 1° ottobre 1994 al 28 febbraio 1995 e dal 1° settembre 1995 al 15 aprile 1996.
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Mediante decisione 20 luglio 1998 l'UCL, ammessa la buona fede dell'interessata, ne ha parzialmente accolto la domanda di condono del 25 maggio precedente e ridotto a fr. 11 809.65 la somma da rendere, nella misura di tale importo negando invece la ricorrenza del requisito dell'onere troppo grave.
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C.- Contro quest'ultimo atto, l'assicurata si è aggravata al Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, statuendo per giudice unico in data 22 aprile 1999, ha parzialmente tutelato il gravame riformando la decisione dell'UCL nel senso che l'ammontare da ripetere era corretto a fr. 7279. 10.
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D.- M.________ insorge al Tribunale federale delle assicurazioni con ricorso di diritto amministrativo, con il quale postula di essere messa al beneficio del condono relativamente all'intero importo preteso in restituzione. Adduce di essere in attesa di un figlio la cui nascita è prevista per metà ottobre 1999, evento questo che inciderebbe sulle sue condizioni finanziarie tanto da impedirle di far fronte al versamento preteso.
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Mentre l'UCL propone la reiezione dell'impugnativa, l'Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro (dal 1° luglio 1999: Segretariato di stato dell'economia, SECO) ha rinunciato a determinarsi.
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Diritto :
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1.- Per la giurisprudenza, il processo che concerne il condono dell'obbligo di restituire prestazioni percepite indebitamente non verte sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative ai sensi dell'art. 132 OG (DTF 122 V 136 consid. 1 e 223 consid. 2 e 112 V 100 consid. 1b). Il Tribunale federale delle assicurazioni non dispone pertanto di pieno potere cognitivo, ma deve limitarsi ad esaminare se il giudizio litigioso abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti operato dalla prima istanza sia manifestamente inesatto o avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG).
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2.- a) Nei considerandi dell'impugnato giudizio, cui si rinvia, è stato debitamente ricordato che ai sensi dell'art. 95 LADI la Cassa è tenuta ad esigere la restituzione delle prestazioni assicurative cui il beneficiario non aveva diritto (cpv. 1) e che il rimborso delle stesse può essere condonato, a domanda, in tutto o in parte, se la riscossione delle prestazioni è avvenuta in buona fede e se, cumulativamente, la loro restituzione cagionerebbe all'interessato un grave rigore (cpv. 2).
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Pure esattamente i giudici di prime cure hanno indicato le norme legali e i principi applicabili sia per quanto concerne la nozione della buona fede vigente nell'ambito di una domanda di condono (DLA 1998 no. 14 pag. 73 consid. 4a; SVR 1998 ALV no. 14 pag. 41 consid. 3 e sentenze ivi citate) sia per quel che attiene all'esistenza di un onere troppo grave per l'assicurato (art. 95 LADI in relazione agli art. 47 cpv. 1 LAVS e art. 79 cpv. 1bis OAVS e art. 2 segg. LPC; cfr. inoltre al riguardo DTF 126 V 48).
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b) Vuole essere ribadito che per apprezzare se la restituzione di prestazioni percepite a torto costituisca un onere troppo grave, ci si deve basare sulla situazione economica globale della persona tenuta al pagamento. Determinanti sono le condizioni esistenti al momento in cui l'interessato dovrebbe provvedere alla restituzione (DTF 122 V 140 consid. 3b, 225 consid. 5a, 116 V 12 consid. 2a, 293 consid. 2c e riferimenti). Il giudice delle assicurazioni sociali non è tuttavia obbligato ad esaminare d'ufficio se e in che misura le condizioni finanziarie del debitore si siano modificate dopo la notificazione della decisione di rimessa controversa. Non gli è tuttavia impedito di fondare il suo giudizio, per motivi di economia procedurale, sul nuovo stato di cose, a condizione di rispettare il diritto delle parti di essere udite.
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Dal canto suo, il Tribunale federale delle assicurazioni, il quale, come detto (cfr. consid. 1), dispone di un potere cognitivo limitato ed è quindi di principio vincolato all'accertamento dei fatti compiuto dalla precedente istanza, può, sempre per ragioni di economia processuale, tener conto di fatti verificatisi posteriormente al periodo considerato dal primo giudice solo a titolo eccezionale e solo se gli stessi sono chiaramente accertati (DTF 116 V 293 consid. 2c, 107 V 80 consid. 3b, 104 V 61 consid. 1b e 103 V 53 consid. 1; cfr. anche Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, ZBJV 1995, pag. 485 segg. ).
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3.- a) Alla pronunzia litigiosa può essere prestata adesione anche laddove - corretto parzialmente il calcolo economico effettuato dall'amministrazione ai fini di accertare l'esistenza dell'onere troppo grave, segnatamente riconosciuta una deduzione superiore per i premi dell'assicurazione malattia - ha ritenuto non sussistere in concreto i presupposti per condonare all'assicurata l'obbligazione di rimborsare le prestazioni indebitamente percepite nella residua misura di fr. 7279. 10. Dopo un accurato esame della documentazione agli atti e, in particolare, sulla base dei dati finanziari forniti dall'insorgente, i primi giudici hanno in effetto pertinentemente constatato che la medesima non adempiva, in tale misura, il requisito del grave rigore nel senso del disciplinamento applicabile.
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b) Questo parere merita tutela. Con il ricorso di diritto amministrativo M.________ nulla infatti fa valere che possa inficiare tali conclusioni, non contestando in particolare gli elementi economici posti a base della pronunzia querelata né sostenendo la violazione, da parte di quest'ultima, di norme di diritto federale.
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Né manifestamente costituisce motivo di rilievo dal profilo del tema controverso l'assunto ricorsuale per il quale l'interessata sarebbe in attesa del suo secondo figlio, evento questo che, a suo dire, potrebbe "probabilmente" cambiare la sua situazione finanziaria. A prescindere infatti dal fatto che tale allegazione non risulta minimamente comprovata e che comunque si riferisce ad una circostanza futura e probabile ma comunque non certa, l'insorgente, nell'ambito del dovere che le incombeva di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c e riferimenti), non ha allegato in che modo e in che misura la nuova maternità sarebbe concretamente suscettibile di modificare le sue condizioni finanziarie, così come sono state correttamente accertate dalle precedenti istanze. L'interessata si limita in effetti a prospettare mutamenti possibili che lei stessa ancora si riserva tuttavia di valutare.
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I primi giudici hanno d'altro canto già pertinentemente osservato che nemmeno il fatto di aver investito le proprie liquidità nell'acquisto di un immobile e di aver nel frattempo acceso un debito ipotecario per finanziare la costruzione di una casa (di cui la ricorrente non ha tuttavia nemmeno documentato il pagamento di eventuali interessi passivi) non può essere costitutivo di una modifica della sua situazione economica di rilievo nell'ottica dell'esame dell'onere troppo grave.
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Avuto altresì riguardo al limitato potere cognitivo di cui dispone nella specie (consid. 1) e alla menzionata giurisprudenza (consid. 2b), questa Corte non ha quindi motivo di scostarsi dall'accertamento dei fatti esperito dai giudici cantonali, ove altresì si osservi come lo stesso non risulti inesatto, incompleto od avvenuto in violazione di norme essenziali di procedura (consid. 1).
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4.- a) Ne discende che il gravame deve essere disatteso, mentre che la pronuncia querelata merita tutela.
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Come rettamente ricordato dalla precedente istanza, all'insorgente resta comunque la facoltà di postulare presso la competente Cassa la concessione di un pagamento rateizzato.
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b) La lite non concernendo l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative (consid. 1), la procedura non è gratuita (art. 134 OG e contrario; cfr. anche DTF 98 V 275 consid. 2). Le relative spese, che seguono la soccombenza, devono pertanto essere messe a carico della ricorrente (art. 135 in relazione con l'art. 156 cpv. 1 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
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pronuncia :
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I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
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II.Le spese di procedura, per un importo totale di fr. 600. -, sono poste a carico della ricorrente e saranno compensate con le garanzie prestate da quest'ultima.
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III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, alla Cassa di disoccupazione CAD Cristiano Sociale, sezione di M.________ e al Segretariato di stato dell'economia.
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Lucerna, 8 settembre 2000
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In nome del
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Il Presidente della IVa Camera:
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La Cancelliera:
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