BGer 1P.608/1999 | |||
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BGer 1P.608/1999 vom 25.09.2000 | |
[AZA 0/2]
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1P.608/1999
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I CORTE DI DIRITTO PUBBLICO
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25 settembre 2000
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Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, presidente della Corte, Aeschlimann, Féraud, Catenazzi e Favre.
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Cancelliere ad hoc: Verzasconi.
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Visto il ricorso di diritto pubblico del 14 ottobre 1999 presentato da A.________, attualmente detenuto al Penitenziario cantonale della Stampa, patrocinato dall'avv. Franco Brusa, Lugano, contro la decisione resa il 17 agosto 1999 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, in materia penale;
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Ritenuto in fatto :
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A.- Il 1° febbraio 1999 A.________ è stato riconosciuto dalla Corte delle assise criminali di Lugano colpevole di omicidio intenzionale per avere, il 15 ottobre 1997, ucciso intenzionalmente la moglie B.________, annegandola nella vasca da bagno dell'abitazione coniugale a Lamone. Riconosciutagli l'attenuante della scemata responsabilità, A.________ è stato condannato a 15 anni di reclusione.
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La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP), con sentenza del 17 agosto 1999, ha accolto, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso presentato da A.________ avverso la decisione della Corte delle assise e ridotto la pena a 12 anni di reclusione, pena ch'egli sta scontando. Per il resto, i giudici hanno respinto il gravame, ritenendo infondate le censure di natura formale riguardo all'audizione di un teste in occasione del dibattimento di prima istanza, e non arbitrari gli accertamenti di fatto e la valutazione delle prove a opera della Corte del merito.
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B.- Contro la sentenza della CCRP A.________ è insorto al Tribunale federale con un ricorso di diritto pubblico. Chiede di accogliere il gravame e di annullare la decisione impugnata, invocando una violazione degli art. 6 CEDU e 4 vCost. (violazione di norme procedurali, del principio "in dubio pro reo", arbitrario accertamento dei fatti posti a giudizio e arbitraria valutazione delle prove). Il ricorrente chiede inoltre di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Dei motivi si dirà nei considerandi.
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Il Procuratore pubblico ha chiesto la reiezione del ricorso, mentre la CCRP ha rinunciato a presentare osservazioni.
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Considerando in diritto :
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1.- Il ricorrente critica soprattutto l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove su cui si basa il giudizio impugnato, definendoli arbitrari. Queste censure sono proponibili nel ricorso di diritto pubblico, mentre non lo sarebbero nel ricorso per cassazione ai sensi dell' art. 268 e segg. PP, che il ricorrente ha formalmente presentato, ma sul quale non ha poi insistito, rinunciando a presentarne la motivazione (cfr. art. 269 cpv. 2 e 273 cpv. 1 lett. b PP; DTF 120 Ia 31 consid. 2b pag. 36, 120 IV 113 consid. 1a, 119 IV 17 consid. 1, 118 IV 88 consid. 2b). Pure attraverso la via del ricorso di diritto pubblico, e non attraverso la via del ricorso per cassazione, devono essere fatte valere le censure riguardanti una pretesa violazione diretta dei diritti garantiti dalla CEDU, e che sono di rango costituzionale (DTF 120 Ia 31 consid. 2b in fine e rinvii, 119 IV 107 consid. 1a, 114 Ia 377). Il ricorso di diritto pubblico è quindi, da questo profilo, ammissibile. Anche la censura di violazione di diritti procedurali (violazione del principio della buona fede e del divieto del formalismo eccessivo), per avere la Corte di merito deciso pure sulla base delle dichiarazioni rese dal teste Del Tredici, è ammissibile.
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Gli altri requisiti di ammissibilità non danno adito a dubbi (art. 84 cpv. 1 lett. a, 87 e 89 OG). La legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 88 OG).
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2.- Il ricorrente si duole dapprima di una violazione dell'art. 240 cpv. 1 CPP poiché al pubblico dibattimento è stato sentito il teste D.________, che aveva già presenziato in precedenza per due pomeriggi ai dibattimenti. Questa presenza del teste in aula anteriormente al suo interrogatorio contrasterebbe in modo manifesto con la norma procedurale, che vieta ai testimoni di intrattenersi sull'oggetto del processo e di assistere al dibattimento prima di essere interrogati. Secondo il ricorrente, nella valutazione delle risultanze probatorie la Corte di merito avrebbe tenuto in grande considerazione, per il raggiungimento del proprio convincimento, quella testimonianza, in particolare per quanto riguarda i difficili rapporti tra lui e sua moglie, il suo carattere, la sua personalità e il movente del crimine. Questa testimonianza, a dire del ricorrente, gli avrebbe arrecato un notevole pregiudizio.
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a) La CCRP ha anzitutto ritenuto dubbia l'applicabilità dell'art. 240 cpv. 1 CPP alla fattispecie, poiché il teste D.________ è stato citato, con l'accordo di tutte le parti in causa, non già prima del dibattimento, come la regola prevede, bensì quand'esso era già iniziato. A prescindere da questa considerazione, la Corte di cassazione ha però rilevato che l'imputato non si è formalmente e correttamente opposto all'escussione del teste, non appena appurata la sua precedente presenza al dibattimento, né ha chiesto che la Corte statuisse sull'incidente procedurale; infine, neppure ha chiesto di mettere a verbale un eventuale rifiuto del Presidente o della Corte di pronunciarsi in merito. Per questo motivo la CCRP ha dichiarato inammissibile la doglianza ricorsuale, senza entrare nel merito dell'asserito vizio.
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Il ricorrente considera violato, al riguardo, il principio del divieto del formalismo eccessivo. Contrariamente a quanto accertato dalla Corte di cassazione, egli avrebbe in realtà immediatamente eccepito, come richiesto dall'art. 288 lett. b CPP, l'irregolarità dell'assunzione della testimonianza, rispettivamente la Corte di merito l'avrebbe perfettamente recepita come tale, respingendola. Ciò risulterebbe in modo chiaro anche dal verbale di trascrizione della registrazione della testimonianza di D.________ e dal relativo scambio di opinioni tra il difensore del ricorrente e il Presidente della Corte di merito. In tali circostanze, premesso che la procedura penale ticinese non prevede nessuna forma particolare per sollevare le eccezioni procedurali, i Giudici cantonali di ultima istanza a torto avrebbero dunque concluso, per dichiarare inammissibile la censura, che il ricorrente avrebbe dovuto chiedere al Presidente o alla Corte un'ulteriore formalizzazione dell'incidente procedurale: essi sarebbero al riguardo caduti in un inutile formalismo, contrario alla
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Costituzione.
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b) Dal verbale del dibattimento e dalle registrazioni della testimonianza di D.________ risulta che alla reazione del Presidente della Corte dopo esser venuto a conoscenza della presenza del teste al dibattimento nei giorni precedenti ("Ah. .. va be"), il difensore dell'imputato ha testualmente controbattuto: "allora buona notte", mentre il Presidente ha a sua volta replicato "no non buona notte, no no buon giorno se mai comunque c'è il verbale e (...)", continuando poi nell'interrogatorio del teste (cfr. verbale del dibattimento pag. 12 e seg. ) e spiegando i motivi per i quali il teste era stato chiamato a deporre. Emerge inoltre dall'ulteriore trascrizione del verbale che anche il difensore del ricorrente ha poi preso parte attiva all'interrogatorio del teste, invitandolo a fornire spiegazioni e formulando domande al suo indirizzo.
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Visto il comportamento delle parti in questo frangente, ci si potrebbe chiedere se il patrocinatore del ricorrente abbia eccepito sufficientemente e in modo corretto l'asserito vizio procedurale. Il quesito, al quale i Giudici cantonali nella sentenza impugnata hanno dato risposta negativa, così come posto, può rimanere indeciso, ritenuto che la critica ricorsuale deve essere respinta già per un altro motivo. Infatti, anche nell'ipotesi più favorevole al ricorrente, e cioè ammettendo che il suo difensore al dibattimento abbia regolarmente eccepito - accompagnando le sue rimostranze con la singolare espressione "allora buona notte" - l'irregolarità dell'assunzione della testimonianza, scaturisce dal verbale che il Presidente ha sì respinto l'eccezione, ma che in seguito né il ricorrente né tanto meno il suo patrocinatore hanno insistito, come era nelle loro facoltà (cfr. art. 232 cpv. 1 CPP), affinché il provvedimento del Presidente fosse oggetto di disamina da parte della Corte. Ben poteva dunque ritenere quest'ultima - e di riflesso la CCRP che ha dichiarato inammissibile la relativa censura - che in tali circostanze il ricorrente avesse rinunciato, perlomeno implicitamente, al suo diritto di impugnare il provvedimento presidenziale e a quello di esigere una decisione della Corte a tal proposito, prima di passare a ulteriori atti processuali. Ammettere una violazione del divieto di un eccessivo formalismo sarebbe, in tali circostanze, contrario al principio della buona fede e costituirebbe un abuso di diritto. In effetti, per questi principi, che trovano applicazione anche nel diritto procedurale, è inammissibile sollevare censure formali, che avrebbero potuto essere proposte in modo conforme alla legge già in un precedente stadio, solo più tardi, attendendo l'esito di altre procedure (DTF 121 I 30 consid. 5f e rinvii; Egli, La protection de la bonne foi dans le procès, in: Verfassungsrechtsprechung und Verwaltungsrechtsprechung, 1992, pag. 238 e segg. ).
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La contestazione "a posteriori" della legittimità del provvedimento deciso dal Presidente viola pertanto il principio della buona fede processuale, che del resto è stato posto quale condizione dal legislatore ticinese anche del rimedio della cassazione per vizi essenziali della procedura di cui all'art. 288 lett. b CPP. A nulla valgono inoltre le argomentazioni contenute nella memoria ricorsuale, secondo cui il difensore avrebbe rinunciato a chiedere una formale verbalizzazione dell'eccezione per evitare di creare maggiori tensioni tra le parti presenti al processo. Anzitutto, di tali giustificazioni non si trova, tra l'altro, alcun riscontro negli atti processuali. Secondariamente, il difensore del ricorrente avrebbe potuto chiedere sia la verbalizzazione dell'incidente procedurale, sia una esplicita decisione formale della Corte di merito a seguito del rifiuto del Presidente di interrompere o annullare l' interrogatorio del teste in questione (sul diritto dell' accusato di esigere in un procedimento penale la verbalizzazione, nel caso specifico di testimonianze importanti, cfr. DTF 126 I 15 consid. 2). In tali circostanze, la censura ricorsuale non può dunque trovare accoglimento.
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Visto l'esito del ricorso su questo punto può rimanere indeciso il quesito di sapere se l'art. 240 cpv. 1 CPP possa essere applicato anche quando la persona, con l'accordo delle parti, venga citata a testimoniare solo a dibattimento già iniziato, mentr'essa vi ha in precedenza, come in concreto, presenziato.
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3.- Il ricorrente fa poi valere una violazione degli art. 4 vCost. e 6 CEDU. Rimprovera all'autorità cantonale d'avere disatteso la portata del principio della presunzione di innocenza, rispettivamente del principio "in dubio pro reo"; sarebbero stati in effetti trascurati elementi essenziali a lui favorevoli e sarebbe stato accordato un ingiustificato peso preponderante agli indizi sfavorevoli, attraverso una valutazione insostenibile delle prove e la conseguente emanazione di un giudizio arbitrario.
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a) Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove il Giudice di merito, il cui operato è già stato esaminato, nei limiti delle facoltà che le competevano, dalla Corte cantonale di cassazione e di revisione penale, dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 118 Ia 28 consid. 1b). Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata, né contrapporle una versione propria, per quanto sostenibile o addirittura preferibile. Occorre piuttosto dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, si trovino in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondino su una svista manifesta o contraddicano in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 125 II 10 consid. 3a, 124 IV 86 consid. 2a, 123 I 1 consid. 4a, 122 I 61 consid. 3a). Secondo costante giurisprudenza, il Tribunale federale annulla la decisione impugnata quand'essa è insostenibile non solo nella motivazione, bensì anche nel risultato (DTF 125 II 129 consid. 5b, 124 II 166 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a, 122 I 253 consid. 6c e rinvii): è quanto, invero, il ricorrente sostiene, invocando la tutela contro l'arbitrio. Tuttavia, come si vedrà nel seguito, le sue censure non reggono, rispettivamente non possono condurre all'annullamento dell'impugnata sentenza.
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b) Il principio "in dubio pro reo", desumibile dall'art. 32 cpv. 1 Cost. e, precedentemente, dall'art. 4 vCost. (cfr. decisione inedita del 26 gennaio 2000 in re S. consid. 2b), trova applicazione sia nell'ambito della valutazione delle prove sia in quello della ripartizione dell' onere probatorio.
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Riferito alla valutazione delle prove, esso significa che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistono dubbi se la fattispecie si sia verificata in quel modo. Questa massima non impone che l'amministrazione delle prove conduca a una certezza assoluta di colpevolezza. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché sono sempre possibili, né una certezza assoluta può essere pretesa: il principio è disatteso quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un' analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 120 Ia 31 consid. 2c; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 4a ed., Basilea 1999, pag. 217 e segg. , in particolare n. 11 circa la convinzione del Giudice). Il Tribunale federale dispone di un potere cognitivo limitato all' arbitrio in materia di valutazione delle prove (cfr. art. 9 Cost. ; DTF 120 Ia 31 consid. 2c-e; cfr. inoltre DTF 125 I 492 consid. 1, 124 IV 86 consid. 2a; una critica a questa giurisprudenza è sollevata da Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3a ed., Berna 1999, pag. 560 e seg. ) e può quindi intervenire unicamente qualora il Giudice condanni l'imputato malgrado una valutazione oggettiva delle risultanze probatorie implichi la sussistenza di manifesti, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla sua colpevolezza (DTF 124 IV 86 consid. 2a, 120 Ia 31 consid. 4b). Il Giudice non incorre nell'arbitrio quando le sue conclusioni non corrispondano alla versione dell'istante (DTF 116 Ia 85 consid. 2b) e siano comunque sostenibili nel risultato. Una valutazione unilaterale dei mezzi di prova viola per contro il divieto dell'arbitrio (cfr. sentenza inedita del 20 gennaio 2000 in re S. consid. 3b).
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Riferito all'onere della prova, il principio "in dubio pro reo" significa che spetta alla pubblica Accusa provare la colpevolezza dell'imputato, e non a quest'ultimo dimostrare la sua innocenza. La censura riguardo all'asserita violazione di questo principio, in tale ambito, viene esaminata dal Tribunale federale liberamente (DTF 120 Ia 31 consid. 2c-d).
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c) A torto il ricorrente ritiene che i Giudici cantonali avrebbero trascurato indizi a lui favorevoli e considerato ingiustificatamente altri meno favorevoli. In applicazione dei principi citati, occorre osservare che la CCRP ha accuratamente preso in considerazione e valutato tutti gli indizi e le prove emersi dall'inchiesta, sia quelli favorevoli sia quelli meno favorevoli al ricorrente, dandone debitamente atto nella sentenza qui dedotta in giudizio, e accogliendo parzialmente il ricorso.
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Così, la Corte cantonale di cassazione ha accolto la censura ricorsuale riguardante l'impossibile presenza di terzi nella casa la mattina del delitto perché tutti gli accessi sarebbero stati chiusi, e ritenuto arbitraria la conclusione della Corte del merito su questo punto (cfr.
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consid. 4 pag. 8 e segg. della sentenza impugnata). Essa ha pure rilevato che la critica ricorsuale riferita all'impronta di scarpa trovata sul bordo della vasca da bagno (consid. 6 pag. 12 e seg. della sentenza impugnata) e quella relativa al momento in cui il ricorrente avrebbe letto il diario della moglie (consid. 12b e c sentenza impugnata) non mancavano di consistenza. Nondimeno, i Giudici cantonali hanno ugualmente e puntualmente verificato se, alla luce di queste considerazioni, la sentenza di condanna poteva ancora reggere, ossia se, malgrado l'irrilevanza o l'inconsistenza di questi indizi, e malgrado non potesse essergli attribuita rilevanza probatoria, la Corte di merito aveva ancora avuto elementi sufficienti per raggiungere il pieno convincimento della colpevolezza del ricorrente (cfr. in particolare consid. 24 pag. 29 e segg. della sentenza impugnata).
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Ciò sta a dimostrare la meticolosità dell'esame effettuato dalla CCRP e la completezza del giudizio, da essa pronunciato: contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, la Corte di cassazione e di revisione penale ha rettamente proceduto all'esame di tutti gli indizi, sia di quelli favorevoli, sia di quelli sfavorevoli all'imputato, per concludere che la decisione dei Giudici del merito non era arbitraria.
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d) Un giudizio di colpevolezza può poggiare, mancando testimonianze oculari o prove materiali inoppugnabili, su indizi atti a fondare il convincimento del tribunale (cfr. Hauser/Schweri, op. cit. , pag. 239, n. 12-15). Il quesito di sapere se i Giudici cantonali hanno rispettato questa regola viene esaminato di seguito: occorre in effetti prima vagliare l'ambito di giudizio che competeva alla Corte cantonale di cassazione e di revisione penale.
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4.- Quando il potere cognitivo dell'ultima istanza cantonale è almeno pari a quello di cui fruisce il Tribunale federale nell'ambito del ricorso di diritto pubblico, solo la decisione di ultima istanza, ad esclusione di quella dell'autorità precedente, può formare oggetto di ricorso (DTF 125 I 492 consid. 1a, 118 Ia 20 consid. 3b). Nella fattispecie, la CCRP aveva sui quesiti posti nel ricorso di diritto pubblico una cognizione simile a quella del Tribunale federale, chiamato a risolverli dal profilo degli art. 32 Cost. e 6 CEDU (art. 288 CPP).
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A ragione il ricorrente chiede formalmente solo l'annullamento della decisione della CCRP e non già anche l'annullamento della sentenza della Corte delle assise criminali ("prassi Dorénaz", cfr. DTF 125 I 492 consid. 1a/bb). Tuttavia, non ne consegue per il Tribunale federale l'obbligo di limitarsi a esaminare sotto il profilo dell' arbitrio se l'autorità cantonale di ricorso sia caduta nel diniego di giustizia materiale. Un siffatto modo di procedere renderebbe praticamente nullo il ruolo assegnato in questo campo al Giudice costituzionale. Infatti, sebbene la decisione della prima istanza non possa essere impugnata formalmente, si tratta comunque, in realtà, di sapere se la valutazione delle prove effettuata dal primo giudice sia arbitraria o no. Il ricorrente può e deve, nella motivazione del ricorso di diritto pubblico, contestare nel merito la valutazione delle prove eseguita dall'autorità cantonale inferiore e ritenuta non arbitraria dall'ultima istanza cantonale, che fruiva di un potere d'esame limitato. Egli può pertanto riproporre le stesse censure da lui già sollevate dinanzi all'ultima istanza cantonale: deve tuttavia confrontarsi contemporaneamente con la motivazione della decisione della CCRP, la sola che costituisce oggetto del litigio, e spiegare come e perché nella stessa sia stata negata a torto una valutazione arbitraria delle prove da parte dell'istanza inferiore. Il Tribunale federale esamina senza riserva l'uso che l'autorità cantonale di ricorso ha fatto del suo limitato potere cognitivo, ossia se tale autorità ha, a torto, ammesso o negato l'arbitrio (DTF 125 I 492 consid. 1a/cc, 116 III 70 consid. 2b, 112 Ia 350 consid. 1, 111 Ia 353 pag. 355; Spühler, Die Praxis der staatsrechtlichen Beschwerde, Berna 1994, pag. 58 n. 140). In altri termini, non vi è quindi la cosiddetta duplice limitazione del potere di esame del Tribunale federale ("Willkür im Quadrat").
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5.-a) Quando l'ultima autorità cantonale dichiara una censura ricorsuale irricevibile per ragioni formali, e non procede all'esame di merito, il ricorrente deve addurre, conformemente all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, perché l'autorità avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali (DTF 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2). Censure relative al merito della vertenza sono invece inammissibili, ritenuto che la loro omessa trattazione in sede cantonale comporta la mancanza di esaurimento delle istanze cantonali (art. 86 e 87 OG; cfr. DTF 109 Ia 248 consid. 1 e 2).
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Nella misura in cui avverso il giudizio di inammissibilità sono sollevate unicamente critiche inerenti al merito - e di cui si dirà specificatamente in seguito - l'impugnativa deve essere dichiarata inammissibile. Il Tribunale federale ha tuttavia l'obbligo di verificare, ma solo qualora la relativa censura sia stata correttamente sollevata e adempia i requisiti di motivazione dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, se l'ultima istanza cantonale poteva a ragione dichiarare inammissibile su tali punti il ricorso o se, per contro, sarebbe dovuta entrare nel merito delle critiche.
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b) Nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico il Tribunale federale esamina unicamente le censure sollevate in modo chiaro e dettagliato. Critiche di carattere puramente appellatorio non possono essere esaminate in questo ambito (DTF 125 I 492 consid. 1b e rinvii). Non basta infatti per il ricorrente affermare che la decisione della Corte del merito è arbitraria e di riflesso che lo è anche quella dell'istanza superiore che l'ha confermata. In quanto considera violato il principio "in dubio pro reo", il ricorrente deve dimostrare perché la Corte di cassazione e di revisione penale a torto avrebbe negato l'arbitrarietà della decisione sottoposta al suo giudizio, ossia perché essa ha comunque pronunciato una sentenza di condanna nell' ambito di una valutazione oggettiva di tutte le risultanze probatorie, malgrado l'esistenza di dubbi secondo lui rilevanti e insopprimibili. (DTF 125 I 492 consid. 1b, 120 Ia 31 consid. 2d).
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Siffatte esigenze di motivazione sono in gran parte carenti nel presente ricorso, per cui lo stesso, su tali aspetti, non può essere esaminato nel merito. Il ricorrente si limita infatti spesso a riformulare letteralmente le medesime argomentazioni e ripetere le stesse critiche, da lui già esposte davanti all'ultima istanza cantonale, senza prendere con ciò posizione in modo adeguato, secondo i citati criteri giurisprudenziali, sulle considerazioni che hanno condotto la CCRP a respingerle.
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6.- Il ricorrente rimprovera ai Giudici cantonali di essere caduti nell'arbitrio e di avere sovvertito a suo danno l'onere, spettante all'accusa, di provare la colpevolezza: in effetti, essi avrebbero smontato il suo alibi non già sulla base di risultanze contrarie emerse dall'istruttoria, bensì sulla base della circostanza ch'egli non sarebbe riuscito a fornire le prove a sostegno dell'alibi.
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a) La Corte del merito ha ritenuto che il ricorrente, la mattina del 15 ottobre 1997, giorno in cui si è consumato il delitto, ha lasciato la sua abitazione dopo aver ucciso la moglie annegandola nella vasca da bagno. Solo dopo aver pulito le pareti del bagno ed essersi lavato egli è quindi partito, dirigendosi all'autoscuola di Cadempino e rimanendovi, forse, per circa 10-15 minuti, egli ha poi telefonato a E.________ (alle ore 8.32) e a F.________ (ore 8.40) prima di arrivare all'officina di quest'ultimo a Canobbio verso le ore 8.45, dove è rimasto fin verso le ore 9.05-9. 10; lì egli è poi rientrato direttamente al suo domicilio, dove ha scoperto il corpo senza vita della moglie. Per valutare questo indizio a carico del ricorrente, i Giudici di prima istanza sono partiti dagli unici riscontri probatori certi, consistenti negli orari delle due chiamate telefoniche di quella mattina a E.________ e a F.________. Tenuto poi conto del tempo di percorrenza della tratta fra Lamone-Cadempino e Canobbio (all'incirca 15 minuti), il lasso di tempo tra le 7.55 e le 8.30 rimaneva pertanto senza spiegazione, né il ricorrente ha saputo fornirne una plausibile. A mente dei Giudici, il ricorrente avrebbe allora tentato di anticipare gli orari della sua partenza da casa, delle due telefonate e del suo arrivo a Canobbio, al fine di crearsi un alibi. Le giustificazioni del ricorrente non sono state ritenute fondate dalla Corte del merito poiché nessuno lo avrebbe visto durante questo lasso di tempo e poiché gli orari, da lui indicati, delle due telefonate e del suo arrivo a Canobbio si sono rivelati inesatti, secondo quanto emerso dai tabulati telefonici.
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b) Il ricorrente ha contestato queste conclusioni davanti alla CCRP, siccome arbitrarie, ritenendole frutto di un'inversione dell'onere della prova e pertanto contrarie al principio "in dubio pro reo". La CCRP ha respinto le critiche ricorsuali: ha considerato non credibile la versione del ricorrente, secondo cui egli sarebbe uscito di casa già alle 7.50 circa, si sarebbe fermato a Cadempino all'autoscuola per compilare, timbrare e firmare cinque formulari di frequenza degli allievi, recandosi poi a Canobbio da F.________, dove sarebbe giunto alle ore 8.25-8. 30, dopo che aveva telefonato a E.________ e allo stesso F.________. Secondo la CCRP l'alibi del ricorrente per il periodo critico di quel 15 ottobre 1997, tra le 7.45 e le ore 8.30, non poteva reggere di fronte alle altre determinanti constatazioni: essa ha pertanto confermato la decisione dedotta in giudizio, negandone ogni arbitrarietà.
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La Corte di cassazione e di revisione penale ha motivato questa sua conclusione appoggiandosi a elementi oggettivi e incontestabili, quali gli orari delle due menzionate telefonate, risultanti dai tabulati telefonici (ore 8.32 la prima a E.________ e ore 8.40 la seconda a F.________), e a elementi scaturiti dalle ammissioni dello stesso accusato, che, confrontati con le altre risultanze dell'istruttoria, non potevano far ritenere plausibile la versione dell'accaduto da lui descritta. La CCRP ha ritenuto esente da arbitrio la decisione dei Giudici del merito, valutata perfino nell'ipotesi più favorevole al ricorrente, secondo cui egli è rimasto a casa da solo con la moglie dopo la partenza del figlio G.________, a partire dalle ore 7.45, che egli ha avuto il tempo necessario per ucciderla annegandola nella vasca da bagno dopo averle ferito le mani con delle forbici poi ritrovate nella vasca, per ripulire le pareti della sala da bagno, per lavarsi e poi recarsi all'autoscuola a Cadempino, sostandovi per 10-15 minuti prima di ripartire per Canobbio, dove è arrivato alle ore 8.45 circa. Per compiere il tragitto dalla sua abitazione a Canobbio, pur considerando la breve sosta di Cadempino, secondo i Giudici cantonali sarebbe infatti stato sufficiente per il ricorrente partire da casa verso le ore 8.10-8. 15 e lasciare la sala di teoria a Cadempino verso le ore 8.30.
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c) Il ricorrente contesta questa conclusione, limitandosi per lo più a ripresentare le stesse argomentazioni già addotte nel ricorso alla CCRP. Rileva in particolare che i Giudici cantonali hanno confermato l'assenza di un alibi perché egli non avrebbe fornito le prove atte a fondarlo, invertendo così inammissibilmente l'onere che incombe all'Accusa di provare la colpevolezza dell'imputato. Inoltre, le deduzioni dei Giudici cantonali in merito ai tempi necessari per eseguire gli spostamenti effettuati la mattina del 15 ottobre 1997 sarebbero arbitrarie, in quanto basate unicamente su mere ipotesi, mancando agli atti le necessarie ricostruzioni a comprova dei tempi effettivi di percorrenza, in situazioni simili, dei citati tragitti.
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Il carattere appellatorio delle critiche ricorsuali è evidente. In effetti, il ricorrente espone semplicemente, e di nuovo, la sua versione dei fatti e le sue conclusioni, limitandosi a contrapporre all'opinione dei giudici il suo punto di vista e la sua interpretazione degli accertamenti eseguiti e delle prove raccolte nel corso dell'istruttoria e del dibattimento; ma non dimostra, come richiesto dall' art. 90 cpv. 1 lett. b OG, in che consisterebbe il preteso arbitrio nel quale sarebbero incorse le Corti cantonali. A prescindere da questo rilievo, il ricorso sarebbe comunque infondato.
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aa) La Corte del merito ha accuratamente analizzato le deposizioni dell'accusato, riferite ai tempi e ai modi in cui a suo dire egli avrebbe trascorso la mattinata del 15 ottobre 1997, nonché le deposizioni dei suoi figli, del teste F.________ e di sua moglie che, è bene ricordarlo, ha confermato in tutto e per tutto la deposizione resa agli organi inquirenti dal marito, e le risultanze dei tabulati telefonici. Tutti questi accertamenti sono stati minuziosamente valutati al fine di accertare se l'imputato potesse essere l'autore del crimine commesso, o se, al contrario, la sua versione dei fatti dovesse essere ritenuta credibile e atta a scagionarlo da ogni accusa.
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I Giudici cantonali hanno concluso che il ricorrente non è risultato credibile in merito al preteso alibi riferito al lasso di tempo tra le ore 7.45 e le ore 8.30, non tanto perché egli non ha saputo dimostrare la veridicità delle sue affermazioni, quanto per una serie di indizi che convergono e portano a credere che la versione da lui fornita non poteva essere vera, in particolar modo se valutata unitamente agli altri indizi e prove inconfutabili agli atti. In tali circostanze, il principio "in dubio pro reo", dal quale dottrina e giurisprudenza hanno dedotto l'onere per l'Accusa di provare la colpevolezza dell'imputato, non è stato violato, né arbitrarie sono le valutazioni dei Giudici cantonali del merito prima e della CCRP poi, che le ha protette. Come è precisato nella sentenza impugnata (cfr.
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consid. 3c pag. 5), i Giudici del merito, riferendosi alla questione dell'alibi, rispettivamente delle prove atte a comprovarlo o a smentirlo, hanno unicamente sottolineato i motivi determinanti a far ritenere che il ricorrente fosse rimasto a casa più a lungo e non l'avesse lasciata subito dopo il figlio G.________. Questa conclusione, non valutata isolatamente, ma nel complesso delle altre prove e degli altri indizi, è stata oggetto di un'attenta analisi, dalla quale è in fine emersa la convinzione dei Giudici riguardo alla colpevolezza del ricorrente. Tale conclusione si imponeva, secondo i Giudici cantonali, anche perché il ricorrente non aveva saputo giustificare le due telefonate a
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E.________ e F.________, eseguite non già all'ora da lui pretesa ma più tardi (alle ore 8.32 rispettivamente 8.40), malgrado egli fosse stato messo davanti alle inconfutabili prove dei tabulati telefonici. In tali circostanze, la censura di violazione del principio "in dubio pro reo" non può essere accolta.
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bb) Il ricorrente asserisce che il fatto di aver mentito sull'ora delle telefonate e sul momento del suo arrivo a Canobbio non sarebbe sufficiente per smontare l'alibi, come invece ha ritenuto la CCRP, considerato che sugli orari è estremamente difficile dare indicazioni precise.
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Come già si è visto, i Giudici cantonali hanno ritenuto le giustificazioni addotte dal ricorrente non credibili, poiché egli non ha saputo fornire valide spiegazioni in merito al periodo tra le 7.50 e le 8.30. La sua versione dei fatti - partenza da casa dopo il figlio G.________ verso le 7.45-7. 50, sosta a Cadempino alla sala di teoria per un massimo di 15 minuti, arrivo a Canobbio dopo 15 minuti circa alle 8.25-8. 30 - non poteva essere considerata come vera, in quanto dall'istruttoria è emerso che egli ha fatto le due telefonate, subito dopo aver lasciato la sala di teoria e prima di arrivare a Canobbio, alle ore 8.32 la prima e alle ore 8.40 la seconda, per cui se fosse effettivamente partito da casa dopo il figlio G.________, non sarebbe arrivato a Canobbio soltanto verso le 8.45, come non arbitrariamente ritenuto dai Giudici cantonali (sentenza impugnata, consid. 24c pag. 32). A tal proposito i coniugi F.________ hanno entrambi dichiarato, e sulle loro testimonianze non vi è motivo di dubitare, che il ricorrente è arrivato all'officina verso le ore 8.45 e non prima, fatto verosimile se si considerano la telefonata a F.________ alle ore 8.40 eseguita tra Vezia e Savosa e il tragitto che il ricorrente doveva percorrere per giungere a quella destinazione.
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Il ricorrente tenta invano di insinuare dubbi sugli orari, asserendo ch'è estremamente difficile essere precisi nelle loro indicazioni e che comunque non sarebbe stata sua intenzione mentire a questo proposito al fine di crearsi e provare il suo alibi. Pur dando atto al ricorrente di queste difficoltà, le altre prove, quali i tabulati telefonici e le chiare e precise deposizioni dei testi, fanno ritenere il giudizio fondato su una valutazione accurata, globale e oggettiva della fattispecie.
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cc) Il ricorrente contesta inoltre la sentenza della CCRP laddove accertache, ancheconsiderandol'ipotesialuipiùfavorevole, nessunarbitriosarebbestatocompiutoneisuoiconfronti. Ritenutal'incertezzasiasull' orario in cui egli avrebbe lasciato l'abitazione, sia sui tempi necessari per trasferirsi a Cadempino prima e a Canobbio poi e, per finire, anche sul tempo da lui trascorso nella sala di teoria per compilare i cinque attestati, le deduzioni dei Giudici si fonderebbero secondo il ricorrente unicamente su mere ipotesi, peraltro scorrette poiché non verificate mediante una ricostruzione dei fatti accaduti quella mattina, sì da rendere il giudizio manifestamente insostenibile per la mancanza di decisivi e oggettivi riscontri probatori.
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Lacensuranonmeritaaccoglimento. Partendoanche dalle considerazioni dello stesso ricorrente relative ai tempi di percorrenza dei vari tragitti (percorrenza della tratta Cadempino-Canobbio in 15 minuti, cfr. verbale del 27 ottobre 1997 pag. 3) e la sua permanenza all'autoscuola (10-15 minuti, cfr. verbale del 28 ottobre 1997 pag. 2) e considerato il suo arrivo a Canobbio verso le ore 8.45 (cfr. le deposizioni dei coniugi F.________; cfr. anche il verbale del ricorrente del 28 ottobre 1997 pag. 2), la conclusione dei Giudici cantonali, secondo cui il ricorrente avrebbe avuto il tempo per sopprimere la moglie, ripulire il luogo del delitto, e trasferirsi a Cadempino e Canobbio anche se fosse uscito da casa solo dopo le ore 8.10-8. 15, non è per nulla arbitraria. Vane si rivelano le critiche volte dal ricorrente all'Accusa, per non aver essa eseguito le ricostruzioni sui tempi di percorrenza dei vari tragitti effettuati quella mattina del 15 ottobre 1997, atteso come le ipotesi ritenute in proposito dalle Corti corrispondono essenzialmente a quanto affermato dallo stesso ricorrente. D'altra parte la CCRP, nell'ambito della valutazione della situazione più favorevole all'accusato, ha dato atto di aver tenuto conto anche del tempo necessario per trasferirsi da Lamone alla sala di teoria, sita nelle immediate vicinanze dell'abitazione familiare, prima di determinarsi sulla possibilità per il ricorrente, nelle note circostanze, di uccidere la moglie prima di recarsi dall'amico a Canobbio.
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Alla luce di queste considerazioni, tenuto conto dei principi giurisprudenziali enunciati sopra, non si può affatto affermare che la Corte di merito sia caduta su questo punto nell'arbitrio e che la Corte di cassazione, confermando la decisione, abbia poi violato essa medesima gli art. 9 e 32 Cost.
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7.- Il ricorrente contesta le conclusioni che i
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Giudici cantonali hanno tratto sia riguardo all'impossibile presenza di terzi al momento del delitto per l'accertata mancanza nell'abitazione di tracce di scasso e di impronte digitali estranee, sia riguardo all'identificazione di materiale genetico non compatibile con le caratteristiche della vittima o dell'accusato o di terzi identificabili, sia riguardo alle tracce di sangue - non rilevate - e di
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DNA sulle forbici, di cui egli si sarebbe servito per ferire la vittima prima di ucciderla. Considera infine arbitrarie anche le valutazioni date dalle Corti cantonali in merito alle macchie di sangue rilevate sul suo giacchettino e in merito al materiale biologico trovato sotto l'unghia dell'anulare sinistro della vittima, risultato compatibile con il suo.
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a)aa) Anzitutto occorre rilevare che la CCRP non ha esaminato nel merito tutte le censure sollevate dal ricorrente a questo proposito. Come emerge dalla sentenza impugnata, la Corte cantonale ha dichiarato inammissibili, perché appellatorie, le critiche ricorsuali relative alla non riscontrata presenza di impronte digitali di terzi al di fuori della sala da bagno e sulle principali entrate e finestre (cfr. consid. 5 pag. 11 della sentenza impugnata), come pure le critiche relative alle tracce di DNA rinvenute sulle forbici verosimilmente usate per ferire la vittima, rispettivamente quelle inerenti all'assenza di tracce di sangue su tale oggetto (cfr. consid. 7 pag. 13/14). Ora, il ricorrente non spiega, secondo i requisiti di motivazione dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, perché a torto la CCRP avrebbe ritenuto il carattere appellatorio delle sue censure e quindi la loro inammissibilità, cadendo in un diniego di giustizia contrario alla Costituzione. Egli si limita a ribadire, riproponendo le argomentazioni già formulate in sede cantonale, la sua interpretazione dei fatti e la sua valutazione delle prove. In tali circostanze le sue censure non possono essere esaminate dal Tribunale federale, ritenuta, per questi aspetti, la mancanza di esaurimento delle istanze cantonali (art. 87 e 86 OG).
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Si rileva, a titolo del tutto abbondanziale, che non sarebbe comunque manifestamente insostenibile ritenere, come hanno fatto i Giudici della Corte d'assise, che le forbici ritrovate nell'acqua, sulle quali era presente materiale genetico compatibile con quello del ricorrente, dovevano esser state impugnate poco prima del delitto, a lungo e con intensità, tanto che l'acqua non ne aveva deterso le tracce. Inoltre, se si pon mente al fatto che, secondo il perito, patologo cantonale, proprio queste forbici avrebbero causato le lesioni alla vittima, la conclusione dei Giudici cantonali resisterebbe a maggior ragione alle critiche ricorsuali.
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bb) Stessa conclusione si impone per la critica relativa al graffio al naso e al modo in cui il ricorrente se lo si sarebbe procurato (con l'orologio, o durante i soccorsi prestati alla vittima, o ancora con un rasoio). La
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CCRP, al considerando 8 pag. 15 della sentenza impugnata, riassumendo i fatti accertati a questo proposito dalla
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Corte del merito, conclude che il ricorrente non dimostra l'asserito arbitrio nel quale essa sarebbe caduta, limitandosi a riproporre la sua versione e la sua interpretazione dei fatti. Visto il carattere appellatorio di tali censure, la CCRP le ha pertanto dichiarate inammissibili senza procedere ad un loro esame. Anche in questo caso il ricorrente doveva spiegare nel suo gravame al Tribunale federale perché a torto la Corte di cassazione non avrebbe esaminato il ricorso su questo punto, pena la sua inammissibilità. Una motivazione conforme all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG manca nella presente impugnativa, per cui anche questa censura deve essere dichiarata inammissibile.
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cc) In ogni caso, e a prescindere dalle citate considerazioni e conclusioni, le critiche ricorsuali riguardo al materiale genetico asportato da sotto l'unghia dell'anulare della mano sinistra della vittima, messe da entrambe le Corti cantonali in relazione con il graffio al naso del ricorrente, sarebbero pretestuose e infondate.
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Il ricorrente pretende che dai risultati delle analisi eseguite su questo materiale, malgrado l'accertata compatibilità con il suo DNA, non si potrebbe dedurre nessuna sua colpevolezza: infatti, a tal fine, sarebbero stati necessari ulteriori calcoli (di probabilità) per determinare la verosimiglianza dell'ipotesi sostenuta dall'Accusa che questo materiale genetico appartenga effettivamente a lui. Secondo il ricorrente, visto che tali accertamenti scientifici non sono stati eseguiti, l'indizio verrebbe forzatamente a cadere.
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È vero che dall'esame eseguito non scaturisce la prova certa che il materiale genetico sotto l'unghia appartiene al ricorrente. Da questo fatto è semplicemente possibile dedurre che non è escluso che questo materiale biologico possa appartenergli. Contrariamente a quanto asserito nel ricorso, questa circostanza non è mai stata messa in discussione e i Giudici cantonali hanno valutato i risultati delle analisi genetiche unicamente quale ulteriore indizio - e non già quale prova certa o molto verosimile o altamente probabile - che, assieme ad altri, ha permesso ai
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Giudici di raggiungere il convincimento della colpevolezza del ricorrente. Per la natura di un processo indiziario, e nel modo in cui questo specifico indizio è stato valutato, non è certamente arbitraria la conclusione dei Giudici cantonali, secondo cui il materiale genetico, comunque risultato compatibile con il DNA del ricorrente, possa essere messo in relazione con il graffio sul naso che questi si è procurato la mattina stessa del delitto.
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Il ricorrente vorrebbe eliminare questo indizio a suo carico perché non sarebbe stato fatto un calcolo delle probabilità per accertare la verosimiglianza dell'ipotesi accusatoria. Dimentica tuttavia che il procedimento e i risultati di altre analisi genetiche effettuate secondo i medesimi criteri sono stati da lui stesso ritenuti validi: si pensi ad esempio alle tracce k' e m', dalle quali risultano caratteristiche genetiche non compatibili con il DNA del ricorrente e che sono state oggetto di ampie considerazioni e valutazioni nel ricorso quali prove in suo favore, al fine di dimostrare la sua innocenza.
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Del resto, la critica non potrebbe comunque essere accolta anche perché non risulta dagli atti dell'istruttoria che il ricorrente o il suo patrocinatore si sia opposto, nei modi previsti dalla legge, all'utilizzazione di tali mezzi di prova al processo (cfr. art. 227 cpv. 2 CPP). Quando un accusato, al più tardi al dibattimento principale, rinuncia a prevalersi dei diritti a lui concessi, si può presumere che egli vi abbia, perlomeno tacitamente, rinunciato. Invocare solo più tardi l'irregolarità dell' assunzione di una prova o la sua incompletezza, è contrario al principio della buona fede processuale (cfr. la dottrina e la giurisprudenza citate al consid. 2b e la decisione inedita del Tribunale federale del 19 luglio 1989 in re Z.
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consid. 3b/cc).
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b) La CCRP ha accertato che il giacchettino indossato dal ricorrente il giorno del delitto presentava tre macchie di sangue, rivelatesi compatibili con il DNA della vittima, sulla parte posteriore della manica sinistra. Ha rilevato che la Corte del merito poteva ritenere senza cadere nell'arbitrio che i coniugi F.________ non avevano notato quelle macchie di sangue, non già perché non erano presenti sul giacchettino, ma piuttosto perché non erano visibili a prima vista. Tale conclusione può senz'altro essere confermata anche in questa sede, tenuto conto della posizione e della dimensione delle macchie, nonché del tessuto variopinto del giacchettino. La Corte di cassazione a ragione ha dunque respinto le censure ricorsuali su questo punto, e non ha attribuito, come già i Giudici di prima istanza, queste macchie all'attività di soccorso prestata dal ricorrente alla vittima, bensì a un evento verificatosi prima del suo rientro a casa. Su quest'ultimo aspetto, la CCRP ha inoltre osservato che il ricorrente non ha saputo spiegare né perché le tracce sarebbero compatibili solo con la sua attività di soccorso, né perché quelle macchie, in quella posizione, avrebbero dovuto necessariamente lasciare una traccia anche sul sedile dell'automobile. Accertata la palese natura appellatoria della critica, la precedente istanza non è tuttavia entrata nel merito della questione. Occorre pertanto esaminare in questa sede se a ragione la Corte di cassazione e di revisione penale poteva limitarsi, sulla base delle motivazioni addotte dal ricorrente, a dichiarare inammissibile il ricorso, o se, al contrario, essa avrebbe dovuto procedere all'esame della censura.
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aa) La conclusione dei Giudici cantonali può essere seguita. Le uniche argomentazioni determinanti portate dal ricorrente davanti alla CCRP per confutare l'interpretazione data dalla Corte del merito alle tracce di sangue della vittima sono infatti raccolte in poche righe:
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"Proprio le dimensioni e la posizione delle tracce di sangue (lato posteriore della manica sinistra) avrebbero dovuto permettere di ritrovare tracce di sangue sullo schienale del sedile di guida. Ricordiamo che i test d'individuazione di tracce di sangue eseguiti dalla Polizia scientifica sono sensibilissimi e permettono di identificare sangue in misure microscopiche
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(...)"
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(cfr. ricorso presentato alla CCRP, pag .27).
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Per contro, come ha rilevato la CCRP, il ricorrente non ha speso nemmeno una parola, nel ricorso presentatole, in merito alla possibilità da lui sostenuta che le macchie del giacchettino fossero compatibili solo con l'attività di soccorso.
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bb) Poiché il fatto di non aver trovato tracce sul sedile dell'auto non è mai stato contestato dalle parti in causa, ben poteva in tali circostanze la CCRP esimersi dal verificare la fondatezza della censura, che, così come sollevata, manifestava chiaramente un carattere appellatorio.
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Ritenuto che la CCRP non fruisce di un potere di cognizione illimitato e non può quindi riesaminare sotto ogni punto di vista i gravami che le vengono sottoposti, la conclusione dei Giudici cantonali non presta il fianco a critica. La censura ricorsuale deve pertanto essere respinta anche in questa sede, in quanto infondata.
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A nulla valgono le considerazioni riportate a questo proposito dal ricorrente nel presente gravame (cfr. n. 9.3.5 pag. 25). Esse non sono state sollevate in sede cantonale: visto il carattere di novità che presentano e considerata la natura del ricorso di diritto pubblico che non ammette, di regola, nuove argomentazioni (cfr. Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2a ed., Berna 1994, pag. 369 e segg. ), quelle conclusioni non possono fondare una censura di arbitrio.
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Del resto, il ricorrente nemmeno asserisce che questa mancanza di esame potrebbe configurare un diniego di giustizia contrario alla Costituzione. In tali circostanze, ci si potrebbe chiedere se la sua motivazione rispetti i requisiti di motivazione di cui all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG: il quesito può nondimeno restare indeciso, ritenuto che, come si è visto, la censura deve essere comunque respinta.
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c) Secondo il ricorrente la CCRP sarebbe caduta in arbitrio confermando la sentenza della Corte delle assise, la quale ha sì accertato che per le tracce k' e m' le analisi del DNA hanno rivelato un'incompatibilità con le caratteristiche genetiche dell'accusato e della vittima (presenza degli alleli DQAlpha 1.1 estranei sia a loro due sia a terzi identificabili), ma ha tuttavia concluso che tali indizi concorrevano, assieme ad altri, decisivi, ad escludere la presenza di un terzo quale autore del reato. Poiché queste due tracce sono state riscontrate in punti ove, secondo l'accertamento della Polizia scientifica, è stata effettuata una pulitura di tracce di sangue, considerato inoltre che la traccia k' è risultata positiva al test indicativo di sangue "Luminol", e rilevata la mancanza dell'allele DQAlpha 1.2 comune sia alla vittima che al ricorrente, egli ritiene che l'unica possibile conclusione sarebbe che proprio nel luogo dove è stata rinvenuta la traccia k' il sangue trovato apparterrebbe forzatamente a un terzo non identificabile. Sempre secondo il ricorrente, sarebbe inoltre assai improbabile trovare materiale genetico lasciato da persone estranee alla famiglia, quindi non da utilizzatori abituali, in quei precisi luoghi del bagno, il DNA non essendo così resistente in ambienti umidi e caldi, dove la sua stabilità risulterebbe più compromessa. Da queste considerazioni, conformi alle risultanze peritali del dott. H.________, discenderebbe pertanto, a mente del ricorrente, che il materiale biologico rinvenuto nella sala da bagno e rivelatosi incompatibile con il DNA suo e della vittima - quindi appartenente a terzi non identificabili - dovrebbe necessariamente essere dell'autore del delitto: la sentenza della CCRP, ignorando i rilievi scientificamente provati, sarebbe pertanto inficiata di arbitrio.
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aa) Anzitutto occorre precisare che la Polizia scientifica, grazie al trattamento con il reattivo "Luminol", ha accertato sulla parete della sala da bagno ove sta l'unica finestra del locale una pulitura delle tracce di sangue (facciata C; cfr. la planimetria contenuta nell'allegato V dell'accertamento tecnico di cui al doc. 4, raccoglitore 2 degli atti dell'inchiesta). Per quanto riguarda invece la parete sopra il porta-carta WC (facciata D), lo stesso test ha dato esito negativo, rilevando unicamente la presenza di sangue in due punti, del resto già evidenziati mediante il test "Hemastix", ossia sul porta-carta e sulla spia della luce notte (prelievo traccia p'; cfr. allegato V citato). Contrariamente all'asserto ricorsuale, su questa parete non vi è dunque stata pulitura di tracce di sangue.
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bb) Il ricorrente non può essere seguito nella sua conclusione, secondo cui, visto che quella parete è stata ripulita dal sangue, la constatata mancanza dell'allele DQAlpha 1.2, comune sia a lui che alla vittima, farebbe concludere per la presenza di sangue di un terzo. Certo, per il prelievo k' proveniente dalla parete sulla parte sinistra della finestra, ove effettivamente vi è stata una pulitura di tracce di sangue, gli accertamenti genetici hanno dato esito negativo per quanto riguarda la compatibilità con il DNA del ricorrente, della vittima e di terzi identificabili, per la presenza dell'allele DQAlpha 1.1. Tuttavia, dal rapporto dell'Istituto universitario di medicina legale di Losanna risulta unicamente che l'allele DQAlpha 1.2 per il prelievo k' non ha potuto essere né confermato né escluso (cfr. rapporto IUML del 21 gennaio 1998, pag. 4, doc. 1/4 raccoglitore 2 e rapporto IUML del 28 novembre 1997 pag. 2, allegato X al doc. 4 raccoglitore 2). Rettamente interpretata, tale constatazione non può pertanto condurre alla conclusione voluta dal ricorrente. Non si può quindi affermare che un terzo ha perso del sangue in quel punto e che questo sangue è stato ripulito dalla parete, non potendosi escludere a priori che quel sangue appartenesse alla vittima o al ricorrente. Le argomentazioni contenute nell'impugnativa a tal proposito devono pertanto essere respinte poiché contrarie ai risultati delle analisi genetiche.
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Come si è visto, per la traccia di sangue riscontrata sulla parete sopra il porta-carta WC, dal cui esame genetico risulta anche in questo caso un allele (DQAlpha 1.1) incompatibile con il DNA del ricorrente, della vittima o di terzi identificabili, il reattivo "Luminol" non ha rivelato alcuna pulitura di sangue. Questo fatto non permette di concludere che sia stato trovato sangue di un terzo, ma unicamente materiale biologico appartenente a un terzo non identificabile.
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cc) I Giudici del merito prima, e la CCRP poi, hanno ritenuto, sulla base della testimonianza del prof. H.________, medico patologo citato dalla difesa quale teste e perito di parte, che le due tracce di DNA di cui ai prelievi k' e m' potevano esser state lasciate nella sala da bagno già prima della commissione del delitto. Il patologo ha infatti spiegato che, in particolare in locali di questo genere, si possono trovare molte tracce ("Gebrauchsspuren") e residui di DNA, segnatamente ogni volta che materiali cellulari (sangue, saliva, capelli, sperma, ecc. ) restano su un oggetto. Ha ancora affermato che in ambienti secchi il DNA è molto stabile, mentre in ambienti più umidi e caldi, come appunto nella sala da bagno, il materiale genetico risulta meno resistente e la sua stabilità più compromessa. Ciò non significa tuttavia che le tracce scompaiano dopo poco tempo e comunque occorrerebbe eseguire una pulizia minuziosa. Da queste considerazioni i Giudici cantonali hanno inoltre dedotto che, per le circostanze in cui si è svolto il delitto e si sono prestati i soccorsi, sorprendente appariva il fatto che solo per due delle numerose tracce rilevate fosse stato trovato DNA non compatibile con l'addizione delle caratteristiche genetiche del ricorrente o della vittima o di terzi identificabili.
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Le censure ricorsuali su questo punto non possono essere accolte. Del resto, la Corte del merito ha ritenuto senza arbitrio che gli accertamenti scientifici costituiscono solo uno degli elementi, e non certamente quelli decisivi. I Giudici cantonali hanno comunque attentamente valutato, senza cadere nell'arbitrio, le precise e puntuali spiegazioni scientifiche riferite nel referto e in seguito confermate anche nel dibattimento, per concludere che le tracce di DNA di terzi, pur se localizzate in un ambiente umido e caldo e in un luogo dove vi è stata azione di pulitura, nemmeno troppo minuziosa, potevano essere preesistenti al giorno dei fatti. Le conclusioni dei Giudici sono sorrette in particolar modo dall'autorevole testimonianza del perito e non possono essere ritenute arbitrarie già per il solo fatto che il ricorrente cerca di interpretarle in modo diverso rispetto all'interpretazione data dalle Corti cantonali. In realtà le constatazioni dei fatti e la valutazione delle prove, in particolare della deposizione del perito, considerate nel loro complesso, messe a raffronto ed esaminate criticamente, fanno ritenere tutt'altro che manifestamente infondate le deduzioni cui sono giunti i Giudici cantonali. A ragione poteva dunque la CCRP confermare, senza cadere nell'arbitrio, la decisione della Corte di prima istanza su questo punto.
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8.- Il ricorrente critica la sentenza impugnata anche riguardo al movente dell'omicidio, ravvisato dai Giudici cantonali nel degradato rapporto coniugale per la relazione sentimentale da lui intrattenuta, ormai da parecchi anni, con E.________. Egli asserisce in particolare che la deduzione della Corte delle assise, secondo cui la situazione di grave disagio coniugale doveva essere stata da lui percepita come tale, poggerebbe su accertamenti arbitrari; la rilevanza attribuita dalla Corte al rapporto extraconiugale sarebbe in ogni modo insostenibile.
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a) Anzitutto, le critiche contenute nella memoria ricorsuale avverso il rimprovero della Corte di prima istanza di aver egli ammesso solo in un secondo tempo una certa tensione determinata proprio dalla gelosia della moglie per la relazione con E.________ e altre sue allieve sono manifestamente infondate e contraddette dalle risultanze istruttorie. Dimentica a tal proposito il ricorrente che nelle sue verbalizzazioni del 15 ottobre, del 22 ottobre (ore 7.35 e ore 14.20) e del 23 ottobre 1997, egli ha sempre categoricamente e in modo assoluto negato di aver tradito la moglie e di aver avuto una relazione sentimentale con E.________ o con altre donne. In quelle circostanze egli ha per contro affermato che i suoi rapporti con la moglie erano buoni, che non vi era alcun motivo di reciproco risentimento, che la vita di coppia e con i figli poteva essere definita normale (cfr. le deposizioni del ricorrente di cui agli allegati n. 3, 5, 6 e 8 al rapporto preliminare di inchiesta di polizia giudiziaria del 15 aprile 1998, raccoglitore n. 3). Tali considerazioni sono state confermate anche davanti al Giudice dell'istruzione e dell'arresto il 23 ottobre 1997 (allegato n. 7 al citato rapporto). Solo il 24 ottobre 1997, cioè a nove giorni dall'omicidio e dopo cinque interrogatori, il ricorrente ha ammesso che la situazione in casa era un po' tesa e che la moglie era gelosa di tutte le donne (cfr. il verbale del 24 ottobre 1997, allegato n. 9 al citato rapporto). Ben poteva dunque la Corte del merito ritenere che il ricorrente avesse un valido motivo per nascondere la reale situazione e le vere ragioni del grave dissidio familiare: i Giudici avrebbero in effetti potuto valutare negativamente questo suo atteggiamento, interpretarlo quale indizio per il movente del delitto commesso, e considerare che il ricorrente doveva ormai essersi reso conto del grave conflitto con la moglie, a causa della sua relazione con un'altra donna. La CCRP non è affatto incorsa nell'arbitrio confermando questa valutazione. La censura ricorsuale è di conseguenza priva di fondamento e deve essere respinta.
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b) Il ricorrente si sofferma lungamente anche nel presente gravame sull'affidabilità del teste D.________, la cui testimonianza sarebbe stata, a mente sua, erroneamente presa in considerazione dai Giudici cantonali e arbitrariamente valutata in suo sfavore. Secondo lui le deposizioni del teste rese davanti all'Autorità inquirente e nel corso del dibattimento sarebbero contraddittorie e sarebbero state smentite da altre risultanze dell'istruttoria: egli conclude pertanto per la totale inaffidabilità di D.________, la cui testimonianza dovrebbe essere ignorata ai fini della valutazione della sua colpevolezza.
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aa) Per quanto riguarda la circostanza che il teste si è intrattenuto in aula per due pomeriggi interi prima di essere a sua volta interrogato, si rinvia a quanto esposto al considerando 2.
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bb) Le critiche di carattere appellatorio, equelledelricorrentehannoinpropositotalenatura, nonsonoammissibiliinunricorsodidirittopubblico(DTF122 I 70 consid. 1c e rinvii). Quando il giudizio deve poggiare su un insieme di constatate circostanze e su una molteplicità di concordanti accertamenti, spetta all'autorità valutarle nel complesso, dando ragione delle sue conclusioni, e motivandole particolareggiatamente. Essa non è comunque tenuta necessariamente a prendere posizione su ogni singola affermazione che si legge in questo o in quest'altro passo di una deposizione o di un documento (DTF 112 Ia 107 consid.
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2b e rinvii), o a esprimersi su allegazioni non rilevanti (DTF 121 I 108 consid. 3a). In ogni caso, come viene senza arbitrio rilevato nella sentenza impugnata, la presa in considerazione della testimonianza del teste D.________ da parte dei Giudici del merito è tutt'altro che manifestamente insostenibile se si pensi al fatto che in sostanza le sue affermazioni hanno trovato conferma anche in altre testimonianze, in particolare quelle rese dalle testi I.________, L.________, M.________, N.________ e O.________, le quali hanno rilevato il profondo stato di degrado delle relazioni tra il ricorrente e la vittima, con precisi riferimenti anche al periodo immediatamente precedente il giorno del delitto.
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cc) Invero, il ricorrente asserisce che queste testi avrebbero descritto la situazione familiare dei coniugi solo dal punto di vista della vittima, sulla base delle sue confessioni alle amiche e a D.________, e non già, dal punto di vista suo, unico determinante per il giudizio: concludere che egli si sarebbe reso conto della disperazione della moglie in tali condizioni sarebbe arbitrario.
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Il ricorrente misconosce a questo proposito che le testi hanno puntualmente riferito di aver appreso dalla vittima dei tentativi da lei operati verso il marito per renderlo cosciente della grave crisi coniugale e per trovare una soluzione. Secondo quanto scaturito da queste testimonianze, sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, il ricorrente si era tuttavia limitato a negare la relazione sentimentale o, ad ogni modo, a minimizzarne l'importanza. Non c'è nulla di arbitrario nella valutazione che la Corte di cassazione e di revisione penale ha così compiuto: ai Giudici del merito, secondo i quali il ricorrente ha percepito il grave deterioramento del rapporto coniugale, rendendosene conto, non può essere rimproverato di aver considerato in particolare le deposizioni del teste D.________, per i motivi che hanno peraltro indicato, e che rientravano nelle modalità di un apprezzamento sostenibile delle prove, nei limiti cognitivi di cui disponevano.
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c) La Corte delle assise ha ritenuto che il ricorrente aveva compreso la gravità della situazione coniugale dal momento che era venuto a conoscenza, per aver letto il diario della moglie, della sua disperazione riportata appunto in quelle pagine. Criticando gli accertamenti e la valutazione dei Giudici di merito, il ricorrente in sede cantonale ha sostenuto come questo fatto non potesse essere rilevante ai fini del giudizio sulla sua colpevolezza, in quanto il diario riferiva di situazioni molto precedenti il delitto, risalenti in particolare agli anni 1993-1995, descritte inoltre in un periodo di depressione della vittima. La CCRP, accertato il carattere appellatorio di questa censura, l'ha dichiarata inammissibile senza entrare nel merito (cfr. consid. 12b pag. 19 sentenza impugnata).
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Il ricorrente ripresenta in questa sede praticamente la medesima critica, senza tuttavia dimostrare perché l'ultima istanza cantonale non avrebbe, a torto, esaminato il suo gravame su tale questione. Per i motivi esposti al considerando 5, la censura, così come formulata, non può essere esaminata. A prescindere da queste considerazioni, la sentenza impugnata reggerebbe in ogni caso alle critiche ricorsuali. La CCRP ha infatti considerato, a ragione, che il convincimento della Corte del merito circa la colpevolezza del ricorrente si basava non solo sul diario, ma sull'intero complesso di indizi, puntualmente elencati nella sentenza di primo grado (consid. 1.4.1 e 1.4.2), segnatamente sulle deposizioni delle persone che erano venute a conoscenza del grave stato di turbamento delle relazioni coniugali tra il ricorrente e la vittima. Pertanto, la questione, contestata dal ricorrente, dei fatti riportati nel diario, anteriori alla situazione precedente il delitto, rispettivamente la questione di sapere quando il ricorrente avesse letto il diario della moglie, sono per finire, state ritenute dai Giudici cantonali di secondaria importanza.
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d) Anche la censura di violazione del principio "in dubio pro reo" nell'ambito della valutazione della testimonianza del cugino del ricorrente, C.________, non può essere esaminata: la scarna motivazione contenuta nell'impugnativa non adempie i requisiti dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG e deve essere dichiarata inammissibile. A titolo abbondanziale, si rileva che la censura sarebbe in ogni caso priva di fondamento e la CCRP può essere senz'altro seguita nelle sue conclusioni su questo punto, che il Tribunale federale fa proprie.
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e) Il ricorrente rimprovera poi ai Giudici cantonali di aver sottovalutato e ignorato le risultanze peritali riguardo al suo "spirito di missione", ossia al suo bisogno assoluto di aiutare il prossimo, bisogno radicatosi in lui dopo l'incidente stradale del 1987. Secondo il ricorrente, la sua convinzione profonda di doversi dare agli altri, portata all'estremo, non gli avrebbe permesso di percepire la gravità della situazione familiare e la disperazione della moglie: l'accertamento del movente del delitto, riferito appunto al degrado della relazione coniugale, risulterebbe pertanto arbitrario poiché eseguito trascurando questo elemento determinante.
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aa) Non viola il principio "in dubio pro reo" il Giudice quando, nell'accertamento della fattispecie, oltre alle risultanze peritali, prende in considerazione e valuta le ammissioni dello stesso accusato e quelle di altri testi (sentenza inedita del 26 gennaio 2000 in re S. consid. 3d). Comegiàsièesposto, nonsipuònemmenorimproverarel' arbitrio a un'autorità che, nell'ambito di una valutazione generale e approfondita di un complesso di documenti e di deposizioni, non attribuisce carattere essenziale a un fatto, o addirittura lo passa sotto silenzio.
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bb) In concreto, il perito ha sì accertato che per questo "spirito di missione", assurto a sindrome delirante, il ricorrente non si sarebbe reso conto, o non avrebbe voluto rendersi conto, della gravità della situazione coniugale e della disperazione della moglie, proprio per un rifiuto di vedere la realtà. Il rimprovero di arbitrio alla decisione cantonale è tuttavia infondato se si considerano le significative ammissioni dello stesso ricorrente in corso di istruttoria. Dopo aver volontariamente taciuto la sua relazione sentimentale con E.________, che, come è stato appurato, andava ben al di là di una semplice amicizia, egli ha infine ammesso l'esistenza di rapporti tesi con la vittima, a causa della gelosia di quest'ultima nei confronti di tutte le donne ch'egli conduceva a casa e che vedeva anche per questioni di lavoro, tanto da addirittura spingerlo a usare, in occasione di una discussione, un comportamento manesco verso di lei (cfr. il verbale del 24 ottobre 1997 allegato n. 9 raccoglitore n. 3).
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Inoltre, come già si è rilevato, i Giudici cantonali hanno accertato senza arbitrio, sulla base di numerose testimonianze, che la vittima aveva espressamente riferito queste sue preoccupazioni al ricorrente stesso (si vedano ad esempio i testi C.________, M.________, L.________, N.________, O.________, I.________ e D.________). Per tutti questi motivi non è arbitrario affermare, come hanno fatto i Giudici cantonali, che malgrado la sindrome di cui era affetto, il ricorrente si era reso conto della gravità della situazione familiare. La conclusione della Corte del merito, confermata dalla Corte di cassazione e di revisione penale, è pertanto il frutto di una valutazione, spiegata e motivata, di mezzi di prova che non contrasta per nulla con il loro senso e contenuto. In tali circostanze, il rimprovero di arbitrio si appalesa dunque infondato.
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f) Le critiche del ricorrente sulla valutazione data dalla Corte delle assise al suo rapporto sentimentale con E.________, in particolare al fatto che la vittima ne rappresentava un ostacolo, sono inammissibili. La CCRP ha infatti ritenuto appellatorie parte delle censure espresse dal ricorrente a questo proposito, senza perciò entrare nel loro merito. Per il resto, ha confermato la valutazione eseguita dalla precedente istanza, rilevando l'esasperazione del ricorrente per le continue discussioni con la vittima, tanto da considerarla un impedimento per la sua relazione con E.________. Il ricorrente non confuta conformemente all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG la sentenza impugnata su questo punto, limitandosi a ribadire le censure già proposte in sede cantonale davanti alla Corte di cassazione e di revisione penale. Il ricorso è pertanto inammissibile su questo punto per il carattere prettamente appellatorio delle censure ricorsuali, così come formulate (DTF 125 I 492 consid. 1b, 71 consid. 1c e rinvii).
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Ad ogni modo, questa censura, così come sollevata, sarebbe infondata. Pur non avendo, né il ricorrente, né E.________, mai manifestato il desiderio di una vita in comune, la CCRP poteva ritenere che la vittima costituisse un ostacolo per la relazione extraconiugale dell'accusato: e ciò sulla base dell'esasperazione della vittima, dei continui litigi e delle frequenti discussioni tra i coniugi su questo argomento, nonché delle dichiarazioni rese durante l'istruttoria e il dibattimento dalla stessa E.________. Anche su questo punto la sentenza impugnata non presterebbe il fianco a critica alcuna.
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9.- Infondato è pure il rimprovero che il ricorrente muove alle istanze cantonali, di aver valutato unicamente i lati negativi del suo carattere ("apatico e freddo, capace a non lasciar trasparire i sentimenti, con un'attitudine menzognera, ecc. "), emersi dalla perizia psichiatrica e dalle testimonianze delle amiche della vittima, e di aver per contro trascurato i lati positivi ("gentile e disponibile, non particolarmente aggressivo, a volte poco empatico verso gli altri, a volte poco diretto nell'esprimere il proprio pensiero, iperadattato, preciso, funzionale, sensibile, ecc. "). Secondo il ricorrente sarebbe quindi stato presentato di lui e del suo carattere un quadro solo parziale. Egli rileva che, contrariamente a quanto asserito nella sentenza impugnata, la Corte del merito si sarebbe basata anche su questi accertamenti, a lui chiaramente sfavorevoli, che in concorso con altri indizi (il movente, l'assenza di alibi, le tracce di DNA, ecc. ) hanno portato la Corte di merito prima e la CCRP dopo al giudizio di condanna.
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Come già più volte rilevato, vi è arbitrio solo quando l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili o in contraddizione flagrante con la situazione effettiva. Inoltre, il Giudice non incorre nell'arbitrio qualora le sue conclusioni non corrispondano alla versione del ricorrente (DTF 116 Ia 85 consid. 2b) e siano comunque sostenibili nel risultato, e qualora nell'ambito di una valutazione generale e approfondita di un complesso di prove, non attribuisca carattere determinante a un fatto.
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Alla luce di questi principi, il ricorrente non può manifestamente essere seguito nella sua conclusione. In effetti, la Corte del merito, minuziosamente e con dovizia di particolari, ha riferito del carattere del ricorrente riprendendo con larghezza di commento le risultanze della perizia giudiziaria (cfr. consid. 1.3 pag. da 11 a 18), e tracciando un quadro completo della struttura caratteriale dell'accusato. Sia i punti positivi, sia quelli negativi sono stati messi giustamente in evidenza dalla Corte ai fini di una valutazione, unitamente ad altri riscontri probatori rilevanti per il giudizio, della sua colpevolezza o innocenza. Di ciò i Giudici cantonali hanno dato ampiamente atto nell'ambito di un esame globale dei fatti e delle prove (cfr. pag. 70 e segg. sentenza della Corte delle assise). Ritenere che, per determinate particolarità caratteriali evidenziatesi nella persona del ricorrente, egli potesse essersi reso colpevole dell'uccisione della moglie nelle note circostanze non manifesta una valutazione unilaterale delle prove e tantomeno arbitrio nella decisione che ha confermato il giudizio della Corte del merito. L'impugnativa è quindi, anche su questo punto, priva di fondamento e va disattesa.
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10.- Il ricorso di diritto pubblico deve essere quindi respinto, nella misura della sua ammissibilità. Le spese sono a carico del ricorrente, la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 152 cpv. 1 e 2 OG dovendo essere respinta. In effetti, il gravame era fin dall'inizio privo di possibilità di esito favorevole (DTF 122 I 267 consid. 2b). Vista la situazione finanziaria del ricorrente, viene tuttavia prelevata una tassa di giustizia ridotta (art. 153a OG).
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Per questi motivi
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il Tribunale federale
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pronuncia :
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1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
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3. La tassa di giustizia di fr. 1000. -- è posta a carico del ricorrente.
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4. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 25 settembre 2000
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
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Il Presidente,
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La Cancelliere ad hoc,
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