BGer 5P.287/2000 | |||
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BGer 5P.287/2000 vom 03.10.2000 | |
[AZA 0/2]
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5P.287/2000
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II CORTE CIVILE
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3 ottobre 2000
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Composizione della Corte: giudici federali Reeb, presidente,
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Bianchi e Raselli.
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Cancelliere: Piatti.
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Visto il ricorso di diritto pubblico del 16 agosto 2000 presentato da A.________, Minusio, patrocinato dall'avv.
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dott. Tuto Rossi, Bellinzona, contro la sentenza emanata il 29 maggio 2000 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che oppone il ricorrente a B.________, Sontra (D), patrocinata dall'avv. Paolo Bernasconi, Lugano, in materia di garanzie di un sequestro (spese ripetibili);
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Ritenuto in fatto :
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A.- Il 29 maggio 2000 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un appello di B.________ ed ha confermato l'obbligo ad essa imposto dal Pretore di prestare la garanzia di cui al decreto di sequestro 19 agosto 1999 nei confronti di A.________, il quale si era opposto al gravame sia perché irricevibile, sia perché infondato. A quest'ultimo non sono state riconosciute ripetibili, perché egli si era opposto a torto alla ricevibilità del rimedio.
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B.- Con ricorso di diritto pubblico di data 16 agosto 2000 A.________ ha impugnato il premesso giudizio in quanto non gli ha riconosciuto un'indennità per ripetibili.
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Rileva che con le osservazioni al ricorso ha postulato anche la reiezione del gravame ed ha chiesto il riconoscimento delle ripetibili. Decidendo diversamente, i giudici cantonali hanno manifestamente leso l'art. 62 OTLEF e sono caduti nell'arbitrio. Notisi poi peraltro che anche l'opposizione alla ricevibilità dell'appello, nel concreto caso era tutt'altro che peregrina. Postula quindi l'annullamento del dispositivo III dell'impugnato giudizio con l'invito all' autorità cantonale di emettere una nuova decisione attributiva di un'equa indennità all'appellato.
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Con risposta 25 settembre 2000 B.________ si è opposto all'accoglimento del ricorso. Osserva in sostanza che l'assegnazione di ripetibili rientra nel potere d'apprezzamento del giudice, il quale in concreto non doveva nemmeno sentire la controparte per la decisione.
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Considerando in diritto :
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1.- a) Interposto in tempo utile contro una decisione finale dell'ultima istanza cantonale per violazione dell'art. 9 Cost. , il ricorso di diritto pubblico è di principio ricevibile giusta l'art. 87 OG.
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b) Il ricorso di diritto pubblico ha - tranne eccezioni che non si verificano in concreto - natura meramente cassatoria. La domanda volta a invitare l'autorità cantonale a decidere in un determinato modo è quindi inammissibile (DTF 125 I 107 consid. 1b con riferimenti).
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2.- Secondo l'art. 62 cpv. 1 dell'Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF - RS 281. 35) del 23 settembre 1996 nelle procedure sommarie in materia di esecuzione (art. 25 n. 2 LEF) il giudice può, su domanda della parte vincente, condannare la parte soccombente a pagare un'equa indennità come risarcimento delle spese; l'ammontare di questa indennità è stabilito nella sentenza.
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Ora, in concreto, è pacifico che la richiesta è stata formulata e che trattasi di procedura sommaria ai sensi della citata disposizione. Resta da esaminare se nella fattispecie in esame ricorrevano motivi pertinenti per prescindere dall'applicazione della citata norma. I giudici cantonali hanno disatteso la richiesta perché il qui ricorrente aveva postulato in via principale l'inammissibilità del gravame. A prescindere dal fatto che il tema appare tutt'altro che scontato, il giudizio impugnato, cresciuto in giudicato su questo punto, ha dato torto al resistente.
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Non mette quindi conto, com'egli tenta di fare, di rimettere in discussione questa parte della pronuncia. Risulta nondimeno dagli atti che il Tribunale ha respinto il ricorso ed ha confermato la sentenza impugnata, come aveva chiesto in via subordinata il ricorrente. Per questo solo fatto, l'autorità cantonale poteva fors'anche riconoscere un'indennità per ripetibili ridotta, risultando il qui ricorrente solo parzialmente vincente, ma non poteva in nessun modo prescindere dalla concessione di una siffatta indennità - almeno parziale -. Destituita di valide ragioni è inoltre la tesi della resistente, secondo cui la controparte nemmeno doveva essere sentita nell'ambito della procedura di appello: a prescindere dalla fondatezza giuridica di un tale assunto, in concreto il qui ricorrente è stato invitato a presentare osservazioni all'appello e ha quindi avuto delle spese ai sensi dell'art. 62 OTLEF. La decisione che nega integralmente l'assegnazione di ripetibili, in tali circostanze, oltrepassa chiaramente il margine di apprezzamento che compete all'autorità giudicante nell'ambito dell'applicazione dell'art. 62 OTLEF e sconfina nell'arbitrio:
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la ragione addotta dai giudici cantonali, infatti, è manifestamente priva di fondamento e la loro sentenza va di conseguenza annullata sul punto in contestazione.
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3.- Da quanto sopra discende che il gravame dev' essere accolto e la sentenza impugnata annullata nel suo dispositivo III. La tassa di giustizia e le ripetibili della sede federale sono poste a carico della parte soccombente (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 OG).
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Per questi motivi
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visto l'art. 36a OG
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il Tribunale federale
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pronuncia :
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1. Il ricorso è accolto e il dispositivo n. III della sentenza impugnata è annullato.
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2. La tassa di giustizia di fr. 1000.-- è posta a carico della controparte, che rifonderà al ricorrente fr.
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1000.-- per ripetibili della sede federale.
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3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 3 ottobre 2000 VIZ
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In nome della II Corte civile
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del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
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Il Presidente,
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Il Cancelliere,
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