BGer 2A.311/2000 | |||
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BGer 2A.311/2000 vom 31.10.2000 | |
[AZA 0/2]
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2A.311/2000
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II CORTE DI DIRITTO PUBBLICO
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31 ottobre 2000
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Composizione della Corte: giudici federali Wurzburger,
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presidente, Hartmann e Betschart.
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Cancelliere: Cassina.
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Visto il ricorso di diritto amministrativo inoltrato il 6 luglio 2000 da A.A.________ (1973), rappresentata dall'avv.
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Franco Pagani, Massagno, contro la decisione emessa il 5 giugno 2000 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nella causa, in materia di rifiuto del rilascio del permesso di dimora (ricongiungimento familiare) ai figli B.A.________ (1988) e C.A.________ (1990), che oppone la ricorrente al Consiglio di Stato del Cantone Ticino;
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
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1.- a) A.A.________, cittadina brasiliana, è entrata in Svizzera il 24 dicembre 1996 come turista, lasciando nel proprio Paese d'origine i figli B.A.________ (14. 05.1988) e C.A.________ (23. 06.1990), nati dalla relazione con il connazionale D.________. Il 12 marzo 1997 ella si è sposata a Chiasso con il cittadino svizzero E.A.________, dall'unione con il quale il 22 marzo 1993 era nata la figlia F.A.________. In seguito al matrimonio le è stato rilasciato un permesso di dimora. Il 18 giugno 1998 i figli di primo letto hanno raggiunto la madre in Svizzera.
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Il 28 ottobre 1998 le autorità ticinesi hanno negato a quest'ultimi il rilascio di un permesso di dimora. La decisione è stata confermata su ricorso dal Consiglio di Stato e poi il 5 giugno 2000 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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b) Il 6 luglio 2000 A.A.________ ha inoltrato davanti al Tribunale federale un ricorso di diritto amministrativo con cui chiede l'annullamento di quest'ultimo giudizio e il rilascio dei citati permessi per i figli.
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Domanda pure la concessione dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. Chiamata ad esprimersi, la Corte cantonale si è riconfermata nella propria decisione. Il Governo ticinese ha dichiarato di volersi rimettere al giudizio di codesta Corte. L'Ufficio federale degli stranieri ha postulato la reiezione del ricorso. Con ordinanza del 6 settembre 2000 è stato concesso effetto sospensivo al gravame.
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2.- a) L'impugnativa appare di massima ricevibile giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, potendo la ricorrente, sposata con uno svizzero, appellarsi alle garanzie dell'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101).
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b) L'insorgente ravvisa nella querelata decisione la violazione del diritto al rispetto della vita familiare, garantito dalla citata norma convenzionale.
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La censura è infondata. L'autorizzazione di soggiorno alla prole di un genitore residente in Svizzera va rifiutata, se la separazione della famiglia è il risultato della libera volontà di quest'ultimo, se non sussistono interessi famigliari preponderanti tali da modificare i rapporti esistenti o non è stato accertato che un simile cambiamento sia imperativo, e, da ultimo, se non vi sono da parte delle autorità ostacoli al mantenimento delle relazioni intrattenute sino a quel momento (DTF 122 II 385 consid. 4b con rinvii). Dall'art. 8 CEDU non può dunque essere dedotto alcun diritto incondizionato all'ottenimento di un permesso di soggiorno. Come correttamente rilevato nel giudizio impugnato, a cui si rinvia per completezza (art. 36a cpv. 3 OG), la ricorrente si è separata volontariamente dai due figli maggiori. Dagli atti non risulta che sul piano familiare la situazione di quest'ultimi abbia subito delle modifiche tali da impedire loro di continuare a vivere nella loro patria d'origine presso la persona a cui erano stati affidati e da costringerli a raggiungere la madre. In ogni caso, questa non è stata in grado di dimostrare l'esistenza di circostanze particolari che impongano ciò. È inoltre sempre in Brasile che i figli della ricorrente posseggono i loro principali legami sociali e culturali. A queste condizioni il giudizio impugnato risulta in linea con la prassi in materia e deve quindi essere confermato.
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Inoltre la famiglia A.________ risulta essere interamente a carico dell'assistenza pubblica dal 1° agosto 1999. Si tratta pure questo di un elemento di rilievo nel contesto in esame (art. 8 n. 2 CEDU), che concorre a giustificare la reiezione del gravame.
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c) Anche la censura secondo cui le autorità cantonali avrebbero disatteso l'art. 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo, del 20 novembre 1989 (RS 0.107), per non avere mai interpellato i figli della ricorrente sulla questione litigiosa non può essere accolta. Indipendentemente dalla questione di sapere se il comportamento processuale dell'insorgente, che mai in precedenza aveva chiesto l'audizione dei figli, costituisca un abuso di diritto (sul problema cfr. Michele Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berna 2000, pag. 318 e seg. con riferimenti), va detto che la prassi considera rispettati i diritti previsti dalla citata norma se dal senso delle richieste formulate dal genitore può essere desunto che questi rappresenta e difende gli interessi della propria prole, desiderosa di stabilirsi nel nostro Paese (DTF 124 II 361 consid. 3c). Ciò che è senz'altro il caso nella fattispecie concreta, dove nessuna delle precedenti istanze di giudizio ha mai messo in dubbio che le richieste avanzate dalla ricorrente non riflettessero l'effettivo desiderio dei suoi figli di potersi stabilire in Svizzera. Il punto di vista della prole è quindi stato esaustivamente esposto dalla madre nei suoi vari atti di causa.
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3.- a) Manifestamente infondato, il ricorso può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all' art. 36a OG.
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b) Visto che esso era sin dall'inizio privo di possibilità di esito favorevole, l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, è respinta (art. 152 OG).
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Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG).
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Per questi motivi
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visto l'art. 36a OG
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il Tribunale federale
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pronuncia :
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1. Il ricorso è respinto.
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2. La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
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3. La tassa di giustizia di fr. 800.-- è posta a carico della ricorrente.
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4. Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale degli stranieri.
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Losanna, 31 ottobre 2000 MDE
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
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Il Presidente, Il Cancelliere
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