BGer 6S.557/2000 | |||
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BGer 6S.557/2000 vom 07.11.2000 | |
[AZA 0/2]
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6S.557/2000
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CORTE DI CASSAZIONE PENALE
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7 novembre 2000
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Composizione della Corte: giudici federali Schubarth, presidente
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della Corte e presidente del Tribunale federale, Wiprächtiger e Escher.
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Cancelliera: Bino.
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Visto il ricorso per cassazione proposto il 28 luglio/9 agosto 2000 da A.________, patrocinato dall'avv. Andrea Toschini, Roveredo, contro la sentenza emanata il 5 aprile 2000 dalla Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni nel procedimento penale aperto a suo carico per infrazione alla legge federale sulla circolazione stradale;
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Ritenuto in fatto :
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A.- Il 30 maggio 1998, alle ore 17.00 circa, A.________ si recava alla guida del suo veicolo al Grotto X.________ a Cama dove, aspettando l'ora di cena, giocò a carte e consumò due o tre birre piccole e due o tre bicchieri di vino rosso. In seguito, al volante della sua vettura e sulla strada di casa, egli urtava il muretto e la recinzione del suo vicino B.________, danneggiando così, con la parte anteriore destra del paraurti, la rete metallica e due paletti in ferro di sostegno del giardino di quest'ultimo. Nonostante avesse percepito un colpo, A.________ non si fermò. Una volta a casa, venne interpellato dalla polizia cantonale, avvertita dell'incidente, e accompagnato alla clinica San Rocco di Grono per il prelievo del sangue, dalla cui analisi risultò un tasso di alcolemia di al minimo 2,13 g/Kg e al massimo 2,53 g/Kg. Una seconda perizia - ordinata dopo che A.________ avesse dichiarato in un secondo tempo di avere consumato durante la cena a casa, prima della visita della polizia, 4 o 5 dl di vino rosso e due grappe (0,4 dl) - stabilì un'alcolemia di al minimo 0,89 g/kg e al massimo 1,48 g/Kg.
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B.- Nel passato, A.________ era già incorso nelle seguenti condanne:
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- il 29 settembre 1976 per guida intenzionale in stato di ebrietà a 2 settimane di detenzione e a fr. 400.-- di multa;
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- l'8 aprile 1986 per guida intenzionale in stato di ebrietà a 45 giorni di detenzione; e
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- il 10 giugno 1994 per guida intenzionale in stato di ebrietà a 50 giorni di detenzione (tasso di alcolemia minimo di 1,44 g/Kg e massimo di 1,66 g/Kg).
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Per questi reati, l'Ufficio della circolazione del cantone dei Grigioni aveva ordinato la revoca della licenza di condurre rispettivamente per due, quattro e otto mesi.
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C.- Il 16 novembre 1999, la Commissione del Tribunale del circolo di Roveredo (CommCir) dichiarava A.________ colpevole di guida intenzionale in stato di ebrietà con un tasso di alcolemia accertato di al minimo 2,13 g/Kg e al massimo 2,53 g/Kg, di mancato reato di sottrazione alla prova del sangue, d'inosservanza dei doveri in caso d'infortunio con soli danni materiali, nonché di violazione semplice di norme della circolazione stradale.
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Essa lo condannava alla pena di 65 giorni di detenzione, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 5 anni, ordinava, come norma di condotta ai sensi dell'art. 41 n. 2 CP, l'obbligo per il condannato di seguire una cura ambulatoriale contro l'alcool nonché di astenersi dal consumo di alcolici, e lo sottoponeva al patronato.
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D.- Per gli stessi fatti su cui si fonda la condanna del 16 novembre 1999, l'Ufficio della circolazione del Cantone dei Grigioni revocava il 23 novembre 1998 a A.________ la licenza di condurre per un tempo indeterminato, ma almeno per 24 mesi a partire dal 16 settembre 1998, e disponeva che la riammissione alla guida sarebbe stata subordinata alla prova di un'astinenza dall'alcool totale e controllata e, eventualmente, a un nuovo esame di guida.
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E.- Il 5 aprile 2000, la Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni (CommTC) accoglieva parzialmente il ricorso interposto dalla Procura pubblica e integralmente il ricorso adesivo di A.________; annullava quindi la sospensione condizionale dell'esecuzione della pena, riduceva quest'ultima a 50 giorni e ordinava una cura ambulatoriale ai sensi dell'art. 44 n. 1 cpv. 1 CP.
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F.- Con tempestivo ricorso per cassazione, A.________ è insorto dinanzi al Tribunale federale contro la decisione del 5 aprile 2000, proponendo il suo annullamento e il rinvio della causa all'istanza cantonale per nuovo giudizio, con protesta di spese e ripetibili.
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G.- La Procura pubblica ha postulato la reiezione del ricorso.
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Considerando in diritto :
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1.- La sola questione litigiosa è l'annullamento della sospensione condizionale della pena.
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a) Il giudice può sospendere l'esecuzione di una condanna a una pena privativa di libertà se la durata di quest'ultima non eccede 18 mesi e se la vita anteriore nonché il carattere del condannato lasciano supporre che tale provvedimento lo tratterrà dal commettere nuovi crimini e delitti (art. 41 n° 1 CP).
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La decisione di sospendere o meno la pena deve essere presa conformemente ai criteri previsti dalla legge (DTF 119 IV 195 consid. 3b e rinvii). Non esistono criteri particolari per il reato di guida in stato di ebrietà (DTF 118 IV 97 consid. 2c).
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È indubbio che, per natura e durata, una pena privativa di libertà di 50 giorni può essere sospesa condizionalmente.
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La sola questione litigiosa è, quindi, se il presupposto soggettivo dell'art. 41 n° 1 CP sia adempiuto nella fattispecie, ossia se, in funzione degli antecedenti e del carattere del ricorrente, sia prevedibile che tale misura lo dissuada dal commettere altri crimini e delitti (DTF 119 IV 195 consid. 3b, 114 IV 95 consid. b). In un certo senso si tratta di fare un prognostico sul comportamento futuro del condannato (DTF 119 IV 195 consid. 3c, 117 IV 3 consid. 2b).
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Per decidere se la sospensione condizionale della pena sia idonea a dissuadere il condannato dal commettere nuovi reati, il giudice deve procedere a una valutazione globale (DTF 119 IV 195 consid. 3b, 117 IV 3 consid. 2b, 114 IV 95 consid. b). Occorre considerare, da un lato, le condizioni personali dell'agente e, dall'altro, le circostanze in cui è stato commesso l'atto punibile (DTF 118 IV 97 consid. 2b, 115 IV 81 consid. 2b). L'esistenza di reati precedenti della stessa natura, un tasso di alcolemia elevato e il fatto di bere pur sapendo di dover guidare costituiscono indizi sfavorevoli che, tuttavia, non escludono senz'altro la sospensione condizionale (DTF 118 IV 97 consid. 2c, 116 IV 279 consid. 2c, 115 IV 81 consid. 2b, 85 consid. 3b ). Per accordare quest'ultima non bastano vaghe speranze circa la condotta futura del condannato; in linea di principio, un'astinenza seria è determinante ai fini di un pronostico favorevole (DTF 115 IV 81 consid. 2a). Infine sempre nell'ambito della valutazione globale, il giudice dovrà considerare il potere afflittivo di un'eventuale revoca amministrativa della licenza di condurre (DTF 118 IV 97 consid. 2d) nonché la possibilità di sospendere la pena privativa di libertà per un periodo di prova sufficientemente lungo da dissuadere l'interessato dal commettere nuove infrazioni (DTF 117 IV 97 consid. 4b pag. 106; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Zurzkommentar, 2.
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Auflage, 1997, ad art. 41 n° 7 e ad art. 63 n° 9 e rinvii).
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Nel formulare un prognostico sulla condotta futura del condannato, il giudice del merito fruisce di un esteso potere di apprezzamento; nell'esercitarlo è peraltro tenuto a fondarsi su motivi obiettivamente sostenibili. Il Tribunale federale annulla la decisione dell'autorità inferiore se questa non si basa su criteri giuridicamente determinanti e se non li pondera correttamente, eccedendo così il proprio potere di apprezzamento o abusandone (DTF 119 IV 195 consid. 3b, 118 IV 97 consid. 2a). Non è consentito in particolare attribuire a determinate circostanze da considerare secondo l'art. 41 n. 1 cpv. 1 CP un rilievo capitale e sottovalutarne o trascurarne al contempo altre, anch'esse entranti in linea di conto (DTF 123 IV 107 consid. 4, 118 IV 97 consid. 2a, 116 IV 279 consid. 2a, 115 IV 81 consid. 2a, 105 IV 291 consid. 3).
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b) A differenza dei giudici di prima istanza, la CommTC ha negato la sospensione condizionale dell'esecuzione della pena poiché il ricorrente è affetto da alcolismo e non può ancora essere considerato come guarito. La Corte cantonale ha sottolineato inoltre le reiterate infrazioni di guida in stato di ebrietà nonché l'insuccesso delle precedenti sanzioni penali e amministrative (2 settimane, 45 e 50 giorni di detenzione, nonché 2, 4 e 8 mesi di revoca della licenza di condurre) che non avevano trattenuto l'interessato dal ripetere un'infrazione della stessa natura, dimostrando così una grave "incorreggibilità". Essa ha rilevato infine la turbata reputazione del ricorrente quale conducente di autoveicoli, preponderante nella fattispecie rispetto all'indiscussa buona reputazione sociale, nonché le circostanze dell'incidente, in particolare l'elevato tasso di alcolemia (minimo di 2,13 g/Kg), i danni provocati e l'omissione di avvisare il danneggiato. Ne discende, sempre a mente della CommTC, che la comprensione e il pentimento dimostrati da ultimo da A.________, ossia la decisione di sottoporsi a una terapia contro l'alcolismo (Antabus) e l'astinenza da 18 mesi dal consumo di bevande alcoliche, nonché la durata della revoca della licenza di condurre e quella del periodo di prova, il massimo legale previsto, della sospensione condizionale, non sono sufficienti per un prognostico favorevole (sentenza impugnata, pagg. 10-11).
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c) In linea di principio, non incombe alla Corte di Cassazione del Tribunale federale, che non procede all' assunzione delle prove, di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici cantonali, tranne quando vengono ponderati in modo errato elementi essenziali.
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È indubbio che al momento in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata, il ricorrente era, dal punto di vista clinico, alcolizzato. La Corte cantonale (sentenza impugnata, pagg. 10-12) insiste su questo punto e sul fatto che, già nel passato, dopo essere riuscito a astenersi dal consumo di sostanze alcoliche per la durata di un mese, egli era ricaduto nel vizio del bere.
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Tuttavia, è accertato che, dopo l'incidente, A.________ si era sottoposto volontariamente e con diligenza a una terapia contro l'alcolismo, e che il giorno della sentenza litigiosa, era astemio da ben 18 mesi. Egli ha dimostrato così di essere cosciente della sua dipendenza dall' alcool e di cercare, con risultati che possono essere qualificati di positivi, di smettere in modo definitivo di bere. Dalla durata dell'astinenza di cui trattasi, che può essere considerata come seria, e dal significativo miglioramento della situazione personale e famigliare dell'interessato, accertato del resto dalla stessa CommTC (sentenza impugnata, pag. 8), risulta una chiara volontà di quest'ultimo di riprendere una vita ordinata. Quando, come nella fattispecie, l'astinenza appare stabile, non esiste in linea di principio alcuna ragione di dubitare di una futura buona condotta durante un lungo periodo di tempo. Pervenendo alla conclusione contraria, la Corte cantonale ha mal ponderato questo aspetto essenziale.
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La CommTC ha sottovalutato altri due elementi determinanti ai fini di un prognostico favorevole, ossia il potere afflittivo della misura amministrativa di revoca della licenza di condurre - nella fattispecie pronunciata per una durata indeterminata minima di 24 mesi e subordinata alla prova di un'astinenza dall'alcool totale e controllata - nonché l'effetto dissuasivo di una pena sufficientemente lunga, sospesa condizionalmente per un periodo di prova prossimo o corrispondente al massimo legale, accompagnato eventualmente da norme di condotta secondo l'art. 41 n. 2 cpv. 1 CP adeguate al caso specifico.
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Visto quanto precede, gli altri aspetti ostativi alla sospensione condizionale sottolineati dalla Corte cantonale, ossia le reiterate infrazioni di guida in stato di ebrietà, l'insuccesso delle precedenti sanzioni penali e amministrative, la turbata reputazione del ricorrente come conducente di autoveicoli, nonché le circostanze dell'incidente, appaiono di ben poco peso per poter capovolgere un prognostico favorevole; essi sono rilevanti piuttosto per determinare la gravità della colpa e fissare la pena adeguata.
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2.- Da quanto sopra illustrato risulta che la CommTC ha esercitato in modo non corretto il suo potere di apprezzamento, violando così il diritto federale. Il gravame deve pertanto essere accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata all'autorità cantonale perché proceda a una nuova valutazione di tutti gli elementi determinanti.
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Dato l'esito del ricorso, non si riscuote tassa di giustizia. Il ricorrente ha diritto a un'indennità di fr.
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2'500.-- per ripetibili di questa sede (art. 278 PP).
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Per questi motivi
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il Tribunale federale
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pronuncia :
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1. Il ricorso è accolto, la decisione impugnata è annullata e la causa rinviata all'autorità cantonale per nuovo giudizio.
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2. Non si riscuote tassa di giustizia.
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3. La Cassa del Tribunale federale verserà al ricorrente la somma di fr. 2'500.-- a titolo di indennità per ripetibili di questa sede.
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4. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Procura pubblica e alla Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni.
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Losanna, 7 novembre 2000 MDE
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In nome della Corte di cassazione penale
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del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
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Il Presidente,
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La Cancelliera,
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