BGer 1A.269/1999 | |||
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BGer 1A.269/1999 vom 13.11.2000 | |
[AZA 0/2]
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1A.269/1999
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I CORTE DI DIRITTO PUBBLICO
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13 novembre 2000
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Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, presidente della Corte, Catenazzi e Favre.
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Cancelliere: Crameri.
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Visto il ricorso di diritto amministrativo del 29 novembre 1999 presentato da G.________, Londra (GB), patrocinato dall'avv. Carlo Rezzonico, studio legale Sganzini Bernasconi Peter & Gaggini, Lugano, contro la decisione emanata il 27 ottobre 1999 dal Ministero pubblico della Confederazione, Berna, nell'ambito di una domanda di assistenza giudiziaria in materia penale avviata su domanda della Repubblica italiana;
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Ritenuto in fatto :
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A.- La Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha inoltrato il 14 ottobre 1996 una richiesta di assistenza giudiziaria, completata il 10 ottobre 1997, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B.________, C.________, D.________, E.________ e altre persone per i reati di corruzione e falso in bilancio. Secondo l'Autorità estera, il Gruppo X.________ avrebbe creato, per il tramite di complesse operazioni con risvolti anche illegali, ingenti disponibilità finanziarie, versate in parte su un conto bancario svizzero intestato alla società Y.________, di cui il gruppo X.________ è il beneficiario economico. Dai documenti sequestrati dalle Autorità italiane presso istituti di credito di San Marino risulterebbe che parte di queste provviste in denaro contante sarebbe stata accreditata dalla Cassa di Risparmio di San Marino su conti bancari, indicati nella rogatoria, presso la OTB-Overland Bank di Lugano, ora Banca Unione di Credito (BUC). L'Autorità italiana intende conoscere la natura e le eventuali destinazioni finali di queste operazioni, gestite da F.________, risiedente a Muzzano. Quest'ultimo ha dichiarato di aver ricevuto l'ordine di riversare parte di una realizzazione sul conto Z.________ presso la BUC.
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B.- Con ordinanza di entrata in materia e di sequestro del 10 dicembre 1997 il Ministero pubblico della Confederazione (MPC), cui l'allora Ufficio federale di polizia, ora Ufficio federale di giustizia (UFG), ha delegato l'esecuzione della rogatoria, ha ordinato, come richiesto dall'Autorità estera, il sequestro dei conti Q.________ e W.________ presso la BUC di Lugano. Ha chiesto altresì alla BUC di trasmettergli la documentazione relativa al conto Z.________, di cui è titolare il fiduciario G.________.
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Nelle osservazioni al MPC quest'ultimo ha spiegato la funzione di mero supporto tecnico delle operazioni che interessano le Autorità inquirenti italiane.
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Mediante decisione del 27 ottobre 1999 il MPC, dopo aver esaminato la documentazione sequestrata e le censure addotte dall'insorgente, ha ordinato la trasmissione all' Autorità richiedente di documenti, sequestrati presso la BUC, relativi al conto T.________ appartenente alla Q.________, al conto R.________ intestato alla W.________, e al conto Z.________.
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C.- Avverso questa decisione G.________ ha inoltrato un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiede, in via preliminare, d'invitare il MPC, per il tramite dell'UFG, a far richiamare una sentenza della Terza Camera del Tribunale di Milano che dichiarerebbe prescritti i reati di cui alla cosiddetta indagine Y.________, come pure il verbale d'interrogatorio del 15 dicembre 1998 del procuratore del conto Z.________ redatto dalla Procura milanese; chiede altresì di acquisire agli atti la documentazione già sequestrata dal MPC relativa al conto J.________ presso la BUC di Lugano; in via principale postula di annullare la decisione impugnata e di rifiutare la domanda di assistenza e il relativo complemento; in via subordinata, chiede di annullare la decisione impugnata e di rinviare gli atti al MPC per nuova decisione nel senso di limitare la trasmissione degli estratti conto e relativi giustificativi al 1991 e non fino al 1996, come ordinato dal MPC.
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Il MPC e l'Ufficio federale di polizia propongono di respingere il ricorso.
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Considerando in diritto :
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1.-a) Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351. 1). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351. 1) e la sua ordinanza di applicazione (OAIMP; RS 351. 11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 123 II 134 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c).
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b) Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura essa debba esser prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d). Le conclusioni che vanno oltre la richiesta di annullamento della decisione impugnata sono, di massima, ammissibili (art. 25 cpv. 6 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1c e rinvii).
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c) Interposto tempestivamente contro una decisione di trasmissione di documenti, acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza resa dall'Autorità federale di esecuzione, il ricorso di diritto amministrativo è ricevibile sotto il profilo dell'art. 80g cpv. 1 AIMP.
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d) Il gravame è stato interposto dal titolare del conto Z.________, oggetto della contestata misura di assistenza. La sua legittimazione a ricorrere è quindi pacifica, visto ch'egli, rettamente, non contesta la trasmissione della documentazione di conti intestati a terzi, segnatamente alla Q.________ e alla W.________ (art. 80h lett. b AIMP in relazione con l'art. 9a lett. a OAIMP; DTF 126 II 258 consid. 2d/aa).
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2.- Il ricorrente fa valere dapprima che la decisione impugnata, carente di motivazione, violerebbe gli art. 80d AIMP, 4 vCost. e 6 n. 1 CEDU. A sostegno di questa censura egli adduce che il MPC si sarebbe pronunciato soltanto in parte su un memoriale allestito dal procuratore del conto in discussione.
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a) La critica, che concerne principalmente il fatto che il MPC, non accogliendo l'obiezione dell'insorgente, ha ammesso l'utilità e la rilevanza della documentazione sequestrata per il procedimento penale estero, è infondata. In effetti, nella decisione impugnata il MPC ha esaminato l'invocato memoriale, ove si spiega la funzione di mero supporto tecnico delle operazioni cui si interessano le Autorità italiane. Esso ha rilevato che, come dichiarato dal ricorrente, dalla documentazione del conto Z.________ si evince che su questa relazione sono state effettuate operazioni di passaggio a favore del conto J.________ presso la stessa banca, intestato a A.________, indagato - come noto anche al Tribunale federale (cause 1A.35/1996, 1A.202, 204 e 259/1997, 1A.357/1999) - dalle Autorità milanesi nell'ambito di un procedimento penale connesso con quello oggetto della presente rogatoria. Ne ha concluso che, in siffatte circostanze, si giustifica di trasmettere tutti i documenti, grazie ai quali è possibile ricostruire i vari passaggi effettuati dai fondi litigiosi, fino al destinatario finale. Questa motivazione è sufficiente per impugnare la contestata decisione con cognizione di causa. Non occorre pertanto, come postulato dal ricorrente, rinviare gli atti al MPC affinché spieghi i motivi dell'ordinata trasmissione.
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b) In effetti, l'obbligo di motivazione, desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost. ) per quanto riguarda il diritto di essere sentito (al riguardo v. DTF 126 I 7 consid. 2b, 15 consid. 2a/aa, 124 II 132 consid. 2a) e, nell'ambito dell'assistenza giudiziaria, dal nuovo art. 80d AIMP, ha essenzialmente lo scopo di permettere da un lato agli interessati di afferrare le ragioni alla base della decisione e di impugnarla con cognizione di causa, e dall'altro all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima (DTF 126 I 97 consid. 2b pag. 102/103, 124 II 146 consid. 2a, 123 I 31 consid. 2c). L'art. 80d AIMP non conferisce un diritto più esteso (DTF 124 II 184 consid. 3 inedito, apparso in Rep 1998, pag. 152 segg. ). Da questo profilo la decisione impugnata è sufficientemente motivata. Inoltre, un'eventuale violazione del diritto di essere sentito, derivante da un difetto di motivazione, sarebbe stata sanata nell'ambito della presente procedura di ricorso (DTF 124 II 132 consid. 2d, 117 Ib 64 consid. 4 pag. 87; cfr. anche DTF 126 I 68 consid. 2; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berna 1999, n. 273). L'art. 6 CEDU non è, di massima, applicabile nell'ambito della procedura amministrativa dell'assistenza giudiziaria internazionale (DTF 123 II 175 consid. 6e pag. 185 e riferimenti).
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3.- Il ricorrente sostiene che il MPC non avrebbe indicato la connessione tra il suo conto e i reati perseguiti in Italia.
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a) La critica, che concerne in realtà l'asserita lacunosità della rogatoria, è infondata. Dalla richiesta italiana del 10 ottobre 1997, che adempie le esigenze poste al contenuto della domanda dagli art. 14 cpv. 1 CEAG e 28 AIMP, si evince che nell'ambito di indagini contro H.________ e altri è emerso che il gruppo X.________, attraverso complesse operazioni, con risvolti anche illegali, ha creato una provvista di 110 miliardi di lire destinata, tra l'altro, al pagamento di tangenti. Tale somma è stata versata in parte su un conto bancario svizzero intestato alla società Y.________, il cui beneficiario economico è il gruppo X.________; parte della provvista è stata fatta accreditare, dopo vari passaggi, dalla Cassa di Risparmio di San Marino su conti presso la OTB, ora BUC, per finire sul conto Z.________ e, infine, su quello di A.________; con giudizio odierno il Tribunale federale ha confermato la trasmissione dei documenti di questo conto (causa 1A.357/1999).
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b) Richiamando un articolo di giornale il ricorrente sostiene che il complesso procedimento penale relativo alla cosiddetta causa Y.________, per lo meno per quanto concernerebbe la parte relativa all'illecito finanziamento dei partiti, sarebbe stato archiviato per intervenuta prescrizione dell'azione penale. Ora, non dev'essere accertato in questa sede se la presente rogatoria s'inserisca in tale contesto e coincida del tutto con la menzionata, complessa causa, visto che secondo la costante giurisprudenza una procedura d'assistenza aperta in Svizzera diventa priva di oggetto, trattandosi di materiale probatorio, di massima solo quando lo Stato richiedente, se del caso a richiesta dell'interessato, la ritiri espressamente, ciò che non si verifica in concreto. Per di più, trattandosi di materiale probatorio, la giurisprudenza considera che la domanda estera diventa senza oggetto solo se il processo all'estero si è nel frattempo concluso con un giudizio definitivo, ricordato che l'autorità di esecuzione non deve esaminare se il procedimento penale estero segua effettivamente il suo corso (DTF 113 Ib 157 consid. 5a pag. 166; Zimmermann, op. cit. , n. 168). Ne segue che non occorre dar seguito alla domanda in via preliminare del ricorrente d'invitare l'Autorità richiedente a produrre la sentenza che sancirebbe la menzionata prescrizione e il verbale del procuratore del conto litigioso.
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4.- Nel merito il ricorrente fa valere l'assenza di connessione tra il suo conto e i prospettati reati, nonché la violazione del principio di proporzionalità e dell' art. 63 AIMP.
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Nelle osservazioni al ricorso il MPC ha precisato che può sembrare verosimile che il conto del ricorrente abbia svolto unicamente funzione di supporto tecnico per le operazioni oggetto d'inchiesta in Italia: ha però ritenuto di non essere in grado, in base a un esame limitato all' utilità potenziale (cfr. DTF 122 II 367 consid. 2c, 112 Ib 576 consid. 14a pag. 604) di accertare la completa estraneità del conto a tali fatti, compito che, secondo la prassi del Tribunale federale, spetta all'Autorità inquirente estera. Ha sottolineato inoltre che i magistrati italiani hanno richiesto anche la documentazione dei conti della
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Q.________ e della W.________, come pure di eventuali altri conti di destinazione di determinate somme provenienti da questi conti. Il MPC ha rilevato pure che durante l'esecuzione della rogatoria è emerso che le operazioni in discussione, transitando dal conto Z.________ erano destinate al conto J.________ di A.________. Non trasmettendo la documentazione del conto del ricorrente verrebbe pertanto a mancare un anello della catena delle operazioni bancarie che interessano l'Autorità richiedente.
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a) Adducendo la sua estraneità ai prospettati reati, il ricorrente disattende che la concessione dell'assistenza non presuppone che l'interessato, nei cui confronti la domanda è rivolta, coincida con l'inquisito o l'accusato nel procedimento aperto nello Stato richiedente. In effetti, l'assistenza dev'essere prestata anche per acclarare se il reato fondatamente sospettato sia effettivamente stato commesso, e non soltanto per scoprirne l'autore o raccogliere prove a suo carico (DTF 118 Ib 547 consid. 3a pag. 552). È sufficiente che sussista una relazione diretta e oggettiva tra la persona o la società e il reato per il quale si indaga, eventualità che si verifica per il suo conto, sul quale sono transitate somme sospette, e ciò senza che siano necessarie un'implicazione nell'operazione criminosa e ancor meno una colpevolezza soggettiva ai sensi del diritto penale (DTF 120 Ib 251 consid. 5a e b; Zimmermann, op. cit. , n. 227). L'eventuale qualità di persona, fisica o giuridica, non implicata nell'inchiesta all'estero, non consente a priori di opporsi alle misure di assistenza, a maggior ragione dopo l'abrogazione dell'art. 10 cpv. 1 AIMP (cfr. DTF 121 II 241 consid. 3c in fine).
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Inoltre, contrariamente a quanto parrebbe sostenere il ricorrente, l'Autorità estera non deve provare la commissione dei prospettati reati ma soltanto esporre in modo sufficiente le circostanze e gli indizi sui quali fonda i propri sospetti, ciò che è avvenuto in concreto: spetterà poi al Giudice straniero del merito esaminare se l'accusa potrà esibire o no le prove degli asseriti reati (DTF 122 II 367 consid. 2c, 118 Ib 547 consid. 3a). Non compete infatti al Giudice dell'assistenza pronunciarsi sulla valutazione delle prove posta a fondamento della rogatoria (DTF 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88, 112 Ib 347 consid. 4).
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b) Limitandosi ad addurre la manifesta inutilità della documentazione in esame per il procedimento estero, il ricorrente misconosce che la questione di sapere se tali informazioni siano necessarie o utili deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle Autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituire il proprio potere di apprezzamento a quello dell'Autorità estera che conduce le indagini. La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità, invocato dal ricorrente, nella limitata misura in cui può esser applicato in procedure rette dalla CEAG (DTF 121 II 241 consid. 3c, 112 Ib 576 consid. 13d pag. 603), sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b, 121 II 241 consid. 3a). Ciò non si verifica in concreto, visto che la documentazione litigiosa è atta a ricostruire il flusso delle somme sospette. Inoltre, l'Autorità italiana, contrariamente all'Autorità svizzera, dispone di tutte le risultanze processuali e può pertanto valutare compiutamente la posizione del ricorrente, accertandone, se del caso, l'estraneità ai fatti.
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c) Per di più, il ricorrente non può limitarsi, nel presente ricorso, a sostenere l'assoluta irrilevanza della documentazione bancaria per il procedimento estero adducendo semplicemente che il MPC, nella decisione impugnata, non ne avrebbe sufficientemente comprovato la rilevanza potenziale e la pertinenza. Questa critica è inammissibile. In effetti, come viene rilevato nella decisione impugnata, e come non è contestato dal ricorrente, quest'ultimo nel memoriale prodotto al MPC non ha indicato con precisione quali documenti, e perché, non avrebbero dovuto essere trasmessi allo Stato richiedente, sollecitando invece l'emanazione di un'ordinanza di trasmissione. Spetta infatti alle persone o società interessate dimostrare, in modo chiaro e preciso, perché i documenti e le informazioni da trasmettere non presenterebbero alcun interesse per il procedimento estero (DTF 122 II 367 consid. 2d pag. 371 seg. ): esse sono quindi tenute, pena la decadenza del loro diritto, di indicare all'Autorità di esecuzione quali documenti, e per quali motivi, non dovrebbero, secondo loro, essere trasmessi. Dal profilo della buona fede non sarebbe infatti ammissibile che il detentore di documenti sequestrati lasci che l'autorità di esecuzione proceda da sola alla cernita degli atti, senza parteciparvi, per rimproverarle in seguito, nell'ambito di un ricorso, d'aver violato il principio della proporzionalità (DTF 126 II 258 consid. 9b e c).
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Il ricorrente sostiene che la contestata trasmissione sarebbe inutile poiché, come si evincerebbe dalla decisione impugnata, il MPC ha già acquisito la documentazione comprovante che i fondi oggetto della rogatoria sono transitati sul suo conto e ch'essi vennero poi bonificati sul conto di A.________; ciò varrebbe anche per l'Autorità richiedente, alla quale è stato trasmesso il memoriale allestito dal procuratore del conto litigioso. Durante l'interrogatorio del 30 ottobre 1998 da parte del Procuratore generale della Confederazione, F.________ ha inoltre dichiarato che il ricorrente aveva detto che "l'operazione finanziaria era stata fatta dal conto Z.________ fiduciariamente in favore di un certo signor B.________ del gruppo X.________". Il ricorrente disattende che, conformemente a quanto disposto dalla CEAG e dall'art. 63 cpv. 1 AIMP, la Svizzera deve trasmettere i mezzi di prova utili per il procedimento estero e non può limitarsi a comunicare solo le conclusioni ch'essa può trarre dai documenti sequestrati: ciò poiché la valutazione del materiale probatorio spetta alle Autorità dello Stato richiedente. È del resto manifesto che i documenti bancari costituiscono prove utili al fine di dimostrare che il denaro è transitato sul conto litigioso per approdare su quello di un indagato.
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d) Il ricorrente sostiene poi che sarebbe inutile trasmettere la documentazione posteriore alle operazioni sospette, risalenti alla fine del 1991; insinua che il MPC, ordinando anche la trasmissione dei documenti degli anni 1992-1996, non avrebbe proceduto alla cernita degli atti sequestrati. La critica è priva di ogni fondamento. Dalla decisione impugnata si evince chiaramente che il MPC ha esaminato tale documentazione, elencando poi espressamente i documenti e i formulari da trasmettere, tra cui figurano gli estratti conto e i giustificativi dal 23 settembre 1991 al 23 giugno 1996. Questo modo di agire, contrariamente all'assunto ricorsuale, non è lesivo del principio della proporzionalità. Quando le Autorità estere chiedono informazioni su conti bancari in procedimenti per reati patrimoniali o corruttivi, esse necessitano di tutti i documenti. Ciò perché debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico del conto e sapere a quali persone sia pervenuto l'eventuale provento del reato (DTF 124 II 180 consid. 3c inedito, 121 II 241 consid. 3c; Zimmermann, op. cit. , n. 478 pag. 370).
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Certo, il ricorrente sostiene che il suo conto sarebbe servito essenzialmente da supporto per il trasferimento di denaro da conti presso la OTB, ora BUC, verso il conto J.________ di A.________; il suo conto sarebbe pertanto stato utilizzato quale mero supporto tecnico per il transito di denaro da un conto all'altro, nei mesi di ottobre-dicembre 1991. Ora, come rettamente rilevato dal MPC nelle osservazioni al ricorso, l'Autorità estera ha espressamente chiesto di sequestrare eventuali conti di destinazione:
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di conseguenza, per poter individuare compiutamente tali conti, l'Autorità inquirente deve poter prendere conoscenza della documentazione relativa anche a quelli di passaggio e poter accertare, se del caso, che non vi sia stato un ritorno del transito di denaro. Visto inoltre che l'Autorità estera chiede informazioni su una precisa relazione bancaria, riguardo a determinati versamenti, non si è neppure in presenza, come sostenuto a torto dal ricorrente, di una ricerca indiscriminata di prove ("fishing expedition"; v. DTF 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73, 122 II 367 consid. 2c, 121 II 241 consid. 3a pag. 243, 118 Ib 547 consid. 3a). Ne segue che la trasmissione integrale dei documenti bancari è giustificata poiché idonea a far progredire l'inchiesta estera e perché può altresì evitare l'inoltro di un'eventuale domanda complementare (DTF 122 II 134 consid. 7b, 121 II 241 consid. 3a, c-d).
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Certo, non è escluso, come rilevato dal MPC, che il conto del ricorrente sia semplicemente servito, anche a sua insaputa, da tramite per un versamento di provenienza illecita. Il ricorrente potrà comunque dimostrare, dinanzi alle Autorità italiane, che detto trasferimento di denaro ha un fondamento legittimo ed estraneo ai prospettati reati. Ne segue che la conclusione subordinata contenuta nel ricorso, nel senso di trasmettere solo gli estratti conto e i giustificativi del 1991, non può essere accolta.
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5.- Il ricorso, quanto ammissibile, dev'essere pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
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Per questi motivi,
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il Tribunale federale
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pronuncia :
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1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2. La tassa di giustizia di fr. 5000. -- è posta a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione e all'Ufficio federale di giustizia.
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Losanna, 13 novembre 2000
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VIZ
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
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Il Presidente,
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Il Cancelliere,
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