BGer 1P.813/2000 | |||
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BGer 1P.813/2000 vom 18.01.2001 | |
[AZA 0/2]
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1P.813/2000
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I CORTE DI DIRITTO PUBBLICO
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18 gennaio 2001
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Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, presidente
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della Corte e vicepresidente del Tribunale federale, Catenazzi e Pont Veuthey, supplente.
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Cancelliere: Crameri.
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Visto il ricorso (di diritto pubblico) del 14 dicembre 2000 presentato da A.________, per ritardata giustizia nell'ambito di una procedura di assistenza giudiziaria internazionale;
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
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che con scritto intitolato "ricorso individuale, di accertamento del caso e invio di atti e documenti" A.________ rileva che secondo l'art. 17 cpv. 2 della legge ticinese di applicazione della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale, del 16 maggio 1988, la sospensione di una sanzione compete al Dipartimento di giustizia;
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che questa norma, modificata il 19 dicembre 1994 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1996, recita ora che la sospensione di una sanzione compete al Dipartimento delle istituzioni, per cui, secondo il ricorrente, il Dipartimento di giustizia non sarebbe più competente al riguardo;
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che, al dire del ricorrente, sia il Centro di legislazione e di documentazione, sia il Dipartimento delle istituzioni, sia il Consolato generale d'Italia di Lugano si sarebbero rifiutati di trasmettergli la citata legge con le relative modifiche, impedendogli in tal modo di inoltrare un ricorso all'autorità competente;
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che il ricorrente chiede quindi al Tribunale federale d'inviargli direttamente in Italia o tramite il Consolato svizzero di Milano, copia della citata legge, con tutte le modifiche avvenute dalla sua entrata in vigore, come pure quelle vigenti e quelle future;
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ch'egli postula altresì di essere posto al beneficio dell' assistenza giudiziaria;
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che non sono state chieste osservazioni al gravame;
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che il Tribunale federale è essenzialmente un'autorità di ricorso e può statuire soltanto su decisioni cantonali di ultima istanza deferitegli nelle forme stabilite dall'OG, mentre non gli spetta il compito di vigilare, d'ufficio o su richiesta, su singoli casi;
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che ciò vale in particolare, contrariamente a quanto stabilito dalla legge federale sull'esecuzione e sul fallimento richiamata dal ricorrente, nell'ambito dell'assistenza internazionale in materia penale (DTF 123 II 134 consid. 1d);
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che l'ammissibilità di conclusioni tendenti a un mero accertamento è, di massima, esclusa in tale campo, né il ricorrente dimostra la sussistenza di un interesse concreto, attuale e degno di protezione a un tale accertamento, le decisioni di accertamento non potendo del resto avere come oggetto questioni di diritto astratte e teoriche, ma solo diritti e doveri concreti (DTF 126 II 300 consid. 1c);
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che, qualora si volesse considerare lo scritto del ricorrente come ricorso per ritardata o denegata giustizia, lo stesso sarebbe chiaramente inammissibile per mancato esaurimento del corso delle istanze cantonali (art. 86 cpv. 1 OG), visto che nel campo dell'assistenza internazionale in materia penale è dato il ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (art. 4 della citata legge cantonale), ciò che varrebbe anche nell' ipotesi in cui il gravame fosse trattato come ricorso di diritto amministrativo (cfr. DTF 125 II 10 consid. 2a e b);
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che, riguardo all'accenno dell'asserito mancato invio di una guida pratica edita dalla Sezione dei permessi e dell' immigrazione, eventuali reclami in materia di persone straniere devono essere presentati conformemente a quanto stabilito dalla legge cantonale di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere, dell'8 giugno 1998, e del relativo regolamento, del 9 febbraio 1999, procedure note al ricorrente;
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che il ricorso sarebbe irricevibile anche perché il ricorrente, limitandosi ad addurre un asserito rifiuto delle autorità di trasmettergli i documenti richiesti, non dimostra del tutto d'essere intervenuto presso di loro;
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che non sussiste nessun obbligo per le autorità di inviare leggi all'estero;
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che le parti in un procedimento domiciliate all'estero devono del resto eleggere domicilio nella Svizzera, dove possono essere fatte le notificazioni (art. 29 cpv. 4 OG);
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che l'asserita contraddizione riguardo alla modifica del 19 dicembre 1994 dell'art. 17 cpv. 2 della legge cantonale invocata (v. Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino [BU] del 3 novembre 1995, pag. 483, in particolare pag. 542) manifestamente non sussiste poiché la denominazione Dipartimento di giustizia, indicata nella previgente normativa, è riferita all'organizzazione dipartimentale dell'epoca: nel seguito è stato istituito il Dipartimento delle istituzioni, che ha sostituito, tra l'altro, l'allora Dipartimento di giustizia (decreto esecutivo che istituisce il "Dipartimento delle istituzioni", del 14 gennaio 1992, BU 1992 10);
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che il ricorso dev'essere pertanto dichiarato inammissibile;
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che le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), visto che la domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta poiché il gravame era privo fin dall'inizio di ogni possibilità di esito favorevole (art. 152 cpv. 1 OG), come già spiegato al ricorrente, noto al Tribunale federale per avere già inoltrato una serie di ricorsi abusivi (v. causa 1P.535/1998 nei suoi confronti);
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Per questi motivi
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il Tribunale federale
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pronuncia :
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1. Il ricorso è inammissibile.
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2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
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3. La tassa di giustizia di fr. 1000.-- è posta a carico del ricorrente.
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4. Comunicazione al ricorrente e al Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino.
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Losanna, 18 gennaio 2001 MDE
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
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Il Presidente, Il Cancelliere
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