BGer H 199/2000 | |||
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BGer H 199/2000 vom 18.01.2001 | |
«AZA 7»
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H 199/00 Ws
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IVa Camera
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composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger; Scartazzini, cancelliere
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Sentenza del 18 gennaio 2001
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nella causa
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1. B._________ W._________,
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2. K._________ W._________, ricorrenti, rappresentati dall'avv. B._________,
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contro
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Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Via Canonico Ghiringhelli 15a, Bellinzona,
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Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
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F a t t i :
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A.- B._________ e K._________ W._________, nati rispettivamente nel 1948 e 1959, sono affiliati all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti nella categoria delle persone senza attività lucrativa. Con decisione 25 giugno 1999, la Cassa cantonale di compensazione del Cantone Ticino ha stabilito i contributi AVS/AI/IPG dovuti da B._________ W._________ nel biennio
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1998/1999 fondandosi su una sostanza netta posseduta dai coniugi di fr. 7 892 872.-, determinata attenendosi alla notifica di tassazione IFD 1997/98, la base di calcolo essendo stata fissata a fr. 3 946 436.- (fr. 7 892 872.- : 2). Mediante due distinti provvedimenti del 7 luglio 1999, la Cassa ha determinato i contributi personali di B._________ e K._________ W._________ per l'anno 1997 prendendo a fondamento una sostanza di fr. 4 620 807.-, imposta nel biennio fiscale 1995/1996, con base di calcolo di fr. 2 310 403.50 ciascuno. Infine, con decisione 14 settembre 1999 l'amministrazione ha fissato i contributi di K._________ W._________ per il biennio 1998/1999, prendendo in considerazione una sostanza netta di fr. 7 122 963.-, con base di calcolo stabilito a fr. 3 561 481.50, conformemente a quanto esposto nella notifica di tassazione IFD 1997/98.
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B.- Contro le summenzionate decisioni i coniugi W._________, rappresentati dall'avv. B._________, sono insorti con ricorsi al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. B._________ W._________ contestava innanzitutto la determinazione del suo patrimonio stabilito nella decisione del 25 giugno 1999, asserendo che per il biennio 1998/1999 ammontava a fr. 7 122 963.- anziché a fr. 7 892 872.-. Per il resto, gli insorgenti facevano valere che la moglie non possedeva né sostanza né redditi, e che tra di loro vigeva il regime matrimoniale della separazione dei beni. Ravvisando nel modo di calcolo adottato dalla Cassa una duplice imposizione dell'obbligo contributivo gravante il medesimo patrimonio, conclusero postulando che i contributi venissero determinati in base alla sostanza personale del marito e attribuiti in ragione del 50 % tra di loro.
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Su richiesta della Corte adita, il competente Ufficio
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di tassazione ha confermato che la sostanza determinante per il biennio 1998/1999 ammontava a fr. 7 122 963.-.
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Congiunti i ricorsi, con giudizio del 16 marzo 2000 l'autorità giudiziaria cantonale ha parzialmente accolto, ai sensi dei considerandi, il gravame interposto contro il provvedimento del 25 giugno 1999, mentre ha respinto gli altri ricorsi. Essa ha da un lato constatato che la predetta decisione relativa ai contributi dovuti da B._________ W._________ negli anni 1998/1999 doveva essere rettificata, attenendosi alla sostanza di fr. 7 122 963.-, identica a quella presa in considerazione per fissare i contributi della moglie nel medesimo periodo di contribuzione. Da un altro lato, essa ha ritenuto che la sostanza coniugale determinante e la base di calcolo dei contributi dovuti dai ricorrenti erano state correttamente stabilite, per cui le decisioni del 7 luglio e quella del 14 settembre 1999 meritavano conferma.
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C.- B._________ e K._________ W._________ interpongono avverso la pronunzia cantonale un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, per il quale contestano il giudizio di prime cure nella misura in cui la precedente istanza ha confermato le decisioni di fissazione dei contributi. In sostanza ravvisano nell'ordinamento normativo in questione un'effettiva lacuna legislativa che il giudice deve colmare, ritenuto che l'art. 28 cpv. 4 OAVS troverebbe applicazione soltanto ove i coniugi presentino ciascuno un patrimonio proprio, ma non quando, come in concreto, l'intera sostanza appartiene al marito. Protestate spese e ripetibili, concludono chiedendo, in via principale, che la base di calcolo per i contributi di entrambi i coniugi sia costituita dal patrimonio intero di B._________ W._________ e che i contributi così determinati vengano attribuiti in ragione del 50 % al marito ed alla moglie. In via subordinata, postulano che la causa sia rinviata all'istanza inferiore perché proceda ad un più equo calcolo dei contributi "ai sensi dei considerandi".
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La Cassa opponente propone la reiezione del ricorso. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.
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D i r i t t o :
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1.- Nei considerandi dell'impugnata pronunzia, cui basta rinviare in concreto, la precedente istanza ha illustrato in modo esatto che ai sensi dell'art. 28 cpv. 4 OAVS, fondato sull'art. 10 cpv. 1 LAVS e vigente dal 1° gennaio 1997, se una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, gli stessi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito determinante per la rendita dei coniugi.
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2.- a) Sia in sede di prima istanza che nel ricorso di diritto amministrativo gli insorgenti esprimono il loro disaccordo sul modo di calcolare i contributi operato dalla Cassa opponente in applicazione della suindicata norma, in quanto contestano che la stessa possa disciplinare la fattispecie in discussione ritenuto com'essa non permetta di prendere in considerazione la sostanza di esclusiva proprietà del marito. Reputano essere la soluzione adottata dalle precedenti istanze particolarmente censurabile perché l'art. 28 cpv. 4 OAVS si applicherebbe solo ai casi in cui i coniugi presentino ciascuno un patrimonio proprio e nei quali si farebbe capo al principio della media delle due masse patrimoniali. Ove quest'ultime risultino in netto disequilibrio o se addirittura, come in concreto, l'intero patrimonio appartenga a un solo coniuge, si giungerebbe, applicando il contestato metodo, a un raddoppio dell'onere contributivo a livello di coppia coniugale, il che non poteva, a mente degli insorgenti, corrispondere agli intendimenti del legislatore.
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b) In una recente sentenza questa Corte ha avuto modo di stabilire, per i motivi cui, per brevità, si rinvia, che l'art. 28 cpv. 4 OAVS è conforme a legge e Costituzione (DTF 125 V 229 consid. 3e/cc). In tale contesto è stato inoltre espressamente esaminato il tema che sollevano i ricorrenti, riferito all'onere contributivo di coloro che vi sono tenuti o in qualità di coniugi o come singole persone assicurate. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha infatti constatato che, rispetto ai contribuenti non sposati, solo nei casi di condizioni finanziarie particolarmente agiate l'obbligo contributivo più elevato di coniugi, dovuto al plafonamento del contributo del singolo assicurato, conduce ad un maggior onere contributivo globale delle coppie coniugate. In effetti, se la sostanza complessiva è minore, in applicazione dell'art. 28 cpv. 4 OAVS le persone coniugate sono invece privilegiate rispetto a quelle non sposate, dal momento che il supplemento previsto dall'art. 28 cpv. 1 OAVS sarà inferiore qualora i contributi siano determinati in base alla metà della sostanza globale anziché sull'insieme del patrimonio (DTF 125 V 226 consid. 3d/aa). Questa conclusione, in virtù della quale nella menzionata sentenza una disparità di trattamento tra coniugi e concubini è stata negata, vale pure ove si tratti di raffrontare il disciplinamento vigente con quello applicato sino all'adozione dell'art. 28 cpv. 4 OAVS. A tale ordinamento i ricorrenti fanno infatti riferimento, proponendo però una soluzione diversa per quel che concerne l'attribuzione del contributo così calcolato ai singoli coniugi.
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c) In esito alle suesposte considerazioni, le argomentazioni sostenute dai ricorrenti risultano infondate. Non è in effetti ravvisabile alcun motivo per cui l'art. 28 cpv. 4 OAVS non dovesse trovare applicazione nel caso di specie. Il giudizio impugnato, nel quale il calcolo effettivo della sostanza coniugale determinante e quello dei contributi dovuti dagli insorgenti sono stati esattamente stabiliti, è pertanto meritevole di conferma.
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3.- Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134 OG e contrario). Visto l'esito della vertenza, in cui i ricorrenti soccombono, le spese processuali sono poste a loro carico (art. 135 e 156 cpv. 1 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
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p r o n u n c i a :
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I. Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
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II. Le spese giudiziarie, di un importo di fr. 1100.-
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ciascuno, sono poste a carico dei ricorrenti e saranno
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compensate con le garanzie prestate da quest'ultimi.
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III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al
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Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e
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all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 18 gennaio 2001
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In nome del
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Il Presidente della IVa Camera :
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Il Cancelliere :
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