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Informationen zum Dokument  BGer 1P.677/2000  Materielle Begründung
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BGer 1P.677/2000 vom 22.01.2001
 
[AZA 0/2]
 
1P.677/2000
 
I CORTE DI DIRITTO PUBBLICO
 
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22 gennaio 2001
 
Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, presidente
 
della Corte e vice-presidente del Tribunale federale, Catenazzi e Favre.
 
Cancelliere: Gadoni.
 
_______
 
Visto il ricorso di diritto pubblico del 30 ottobre 2000 presentato da A.________, B.________ SA, C.________ SA, D.________, tutti patrocinati dall'avv. Rudolf Schaller, Ginevra, per denegata e ritardata giustizia nella procedura che oppone i ricorrenti alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino in materia penale;
 
Ritenuto in fatto :
 
A.- Nel 1987 A.________ ha sporto diverse denunce contro E.________ e F.________, per i titoli di appropriazione indebita, ricettazione, truffa, amministrazione infedele, concorrenza sleale, bancarotta, conseguimento fraudolento di concordato giudiziario, coazione, falsità in documenti, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, denuncia mendace, sviamento della giustizia, estorsione, diffamazione, calunnia e ingiuria (cfr. anche 1P.671/1999).
 
Il Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP) ha decretato, il 6 ottobre 1999, l'abbandono di alcuni procedimenti, rispettivamente il non luogo a procedere per altri.
 
A.________, B.________ SA, C.________ SA e D.________, costituitisi parti civili, hanno impugnato la decisione del PP dinanzi alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello (CRP) con atti del 18 ottobre, 25 ottobre e 8 novembre 1999.
 
Con lettera del 28 settembre 2000 la D.________ ha chiesto alla CRP di volerle comunicare il termine entro il quale la Corte avrebbe statuito sul suo gravame, attirando l'attenzione sul rischio della prescrizione.
 
La CRP ha risposto il 27 ottobre 2000, comunicando che il sovraccarico della Corte in quel momento avrebbe permesso di esaminare la pratica unicamente all'inizio dell'anno successivo.
 
B.- Il 30 ottobre 2000 A.________, B.________ SA, C.________ SA e D.________ hanno presentato al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico per denegata e ritardata giustizia. Chiedono di accertare che il ritardo della Corte cantonale viola gli art. 9, 29 cpv. 1 e 2, 30 cpv. 1 e 3 Cost. e 6 n. 1 CEDU e di invitarla a evadere i gravami entro il termine di un mese.
 
Nelle osservazioni del 5 dicembre 2000 la CRP rileva che gli atti sono stati completati quasi nove mesi prima, ma che la soluzione del contenzioso richiede tempo e impegno considerevoli, vista la complessità dell'incarto e il volume degli allegati. La CRP osserva inoltre che la procedura in questione è strettamente connessa con altre impugnative inoltrate dai precedenti patrocinatori di A.________ e consorti.
 
I ricorrenti hanno preso posizione su queste osservazioni con scritto del 14 dicembre 2000, constestandole.
 
La CRP, con atto dell'8 gennaio 2001, rileva che l'incarto è composto da un centinaio di classificatori. Essa intenderebbe comunque rispettare i tempi prospettati ai ricorrenti, augurandosi che la vertenza possa diventare priva di oggetto entro febbraio.
 
Considerando in diritto :
 
1.- Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 126 I 207 consid. 1, 126 III 485 consid. 1, 125 I 253 consid. 1a).
 
Il ricorso di diritto pubblico ha, di massima, natura meramente cassatoria (DTF 126 II 377 consid. 8c pag. 395, 124 I 327 consid. 4a e rinvii). Un'eccezione a questo principio è data quando l'annullamento della decisione impugnata non basta a stabilire una situazione conforme alla Costituzione. In particolare, nel caso in cui un ricorso per denegata giustizia si rivelasse fondato, il Tribunale federale può invitare l'autorità a statuire senza indugio (DTF 117 Ib 336 consid. 1b; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2a ed., Berna 1994, pag. 402). La conclusione dei ricorrenti intesa a invitare la Corte cantonale a statuire entro il termine di un mese è quindi, per principio, ricevibile.
 
2.- Secondo l'art. 29 cpv. 1 Cost. , in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. La giurisprudenza desumeva il divieto del diniego di giustizia formale e della ritardata giustizia già dall'art. 4 vCost. , per cui la prassi relativa alla disposizione previgente può essere applicata anche a questa fattispecie (FF 1997 I 169 segg.). Nel caso di denegata giustizia, l'autorità competente rimane del tutto inattiva o esamina l'istanza in misura insufficiente; in quello di ritardata giustizia essa non si pronuncia entro un termine adeguato (FF 1997 I 170; DTF 107 Ib 160 consid. 3b e c; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3a ed., Berna 1999, pag. 504).
 
L'obbligo di pronunciarsi entro una scadenza ragionevole impone all'autorità competente di statuire entro un limite di tempo che risulti giustificato dalla natura del litigio e dall'insieme delle circostanze (DTF 117 Ia 193 consid. 1c, 107 Ib 160 consid. 3b e c; decisione inedita del 26 aprile 1994 in re S., consid. 2, apparsa in ZBl 96/1995, pag. 174). Determinante in proposito è sapere se i motivi che hanno condotto a ritardare la procedura o a negare il giudizio di merito sono obiettivamente fondati; poco importa che la mora sia cagionata da una negligenza dell'autorità o da altri fattori (DTF 103 V 190 consid. 3 e 5). In particolare devono essere considerati l'ampiezza e le difficoltà del caso, il modo con il quale è stato trattato dall'autorità, l'interesse delle parti e il loro comportamento nella procedura (sentenza inedita del 26 aprile 1994, citata).
 
Il divieto del diniego di giustizia è pure sancito dall'art. 6 n. 1 CEDU. La sua applicazione alla fattispecie è tuttavia dubbia, perché l'accusa penale non è rivolta contro i ricorrenti, che si sarebbero costituiti invece parti civili (DTF 125 I 253 consid. 4, inedito; Mark E.
 
Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, 2a ed., Zurigo 1999, n. 392). Comunque, ritenuto che questa disposizione ha, in linea di principio, la stessa portata di quella dell'art. 29 cpv. 1 Cost. (art. 4 vCost. ; DTF 117 Ia 193 consid. 1b), non occorre esaminare tale questione.
 
Anche secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo il carattere ragionevole della durata di un procedimento si valuta secondo le circostanze della causa e tenuto conto in particolare della sua complessità, del comportamento dell'interessato e di quello delle autorità competenti (DTF 124 I 139 consid. 2c; sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo dell'8 giugno 1999 in re Numes Violante c. Portogallo e del 12 maggio 1999 in re Ledonne c. Italia, apparse in: Rivista internazionale dei diritti dell'uomo 3/1999, pag. 902, n. 25, rispettivamente pag. 860, n. 21).
 
3.- I ricorsi pendenti dinanzi all'ultima istanza cantonale sono stati inoltrati il 18 ottobre, il 25 ottobre e l'8 novembre 1999. Lo scambio degli allegati sarebbe terminato nei mesi successivi e, secondo la stessa CRP, la causa è in attesa di giudizio da oltre nove mesi. Certo, durante quest'ultimo periodo, la procedura è rimasta inattiva.
 
Tuttavia, non si può pretendere che un'autorità si occupi costantemente di un'unica causa, essendo inevitabile che la procedura sia soggetta ad alcuni tempi morti. Quando nessuno di essi ha raggiunto una durata veramente scioccante, prevale un apprezzamento globale: periodi di attività intensa possono quindi compensare momentanee inattività per l'esame di altre cause (DTF 124 I 139 consid. 2c). In concreto la complessità della vertenza, la sua connessione con altre cause, la voluminosità degli atti e la natura dei reati prospettati non permettono di ritenere, per quanto riguarda la procedura dinanzi alla CRP, di per sé inammissibile il ritardo sin qui acquisito dalla Corte nello statuire sui gravami dei ricorrenti (cfr. sentenza del 22 dicembre 1997 nella causa F.M., consid. 3a, pubblicata in SJ 1998, pag. 247 segg.).
 
Dagli atti risulta invero che il procedimento nei confronti delle controparti è, tra l'altro, riconducibile a denunce penali inoltrate da A.________ il 6 ottobre 1987, il 2 gennaio 1988 e l'11 novembre 1988, e sfociate nella decisione del PP, il 6 ottobre 1999, di decretare l'abbandono, rispettivamente il non luogo a procedere, dei procedimenti.
 
A questo proposito, limitandosi a sostenere che i magistrati inquirenti avrebbero ritardato l'inchiesta, i ricorrenti non spiegano, come esige l'art. 90 cpv. 1 lett.
 
b OG e la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 125 I 492 consid. 1b), per quali ragioni la durata dell'istruttoria sarebbe stata eccessiva, segnatamente quali circostanze ne avrebbero imposto e permesso una conduzione più rapida.
 
Essi non indicano le conseguenze dell'asserito ritardo sulla loro posizione (cfr. sentenza del 22 dicembre 1997, citata, consid. 2b, inedito), né sostengono di avere fatto quanto era ragionevolmente possibile perché la procedura continuasse speditamente (DTF 125 V 373 consid. 2b/aa).
 
Cionondimeno, valutata globalmente, la durata del procedimento, finora superiore a dieci anni, appare d'acchito rilevante (cfr. sentenza del 22 dicembre 1997 citata, consid. 4d; Rudolf Thienel, Die angemessene Verfahrensdauer [Art. 6 Abs. 1 EMRK] in der Praxis der Strassburger Organe, in: Oesterreichische Juristen-Zeitung 1993, pag. 475 seg. e 479), e di questo fatto occorre tenere conto anche nell'ambito della procedura dinanzi alla Corte cantonale. Ne consegue che, se un diniego di giustizia non può, per gli accennati motivi, per il momento ancora essere riconosciuto, ulteriori ritardi oltre il termine prospettato dalla CRP nelle osservazioni dell'8 gennaio 2001, per statuire sul gravame dei ricorrenti, non potrebbero più essere compatibili con gli obblighi imposti dall'art. 29 cpv. 1 Cost.
 
4.- Per i motivi che precedono il ricorso deve essere respinto. Tuttavia, viste le accennate circostanze, si giustifica di non prelevare una tassa di giustizia.
 
Per questi motivi
 
il Tribunale federale
 
pronuncia :
 
1. Il ricorso è respinto.
 
2. Non si preleva una tassa di giustizia.
 
3. Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 22 gennaio 2001 MDE
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
 
Il Presidente,
 
Il Cancelliere,
 
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