BGer I 10/2000 | |||
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BGer I 10/2000 vom 31.01.2001 | |
«AZA 7»
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I 10/00 Ws
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IVa Camera
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composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger; Schäuble, cancelliere
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Sentenza del 31 gennaio 2001
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nella causa
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R._________, ricorrente, rappresentato dalla ditta M._________ SA,
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contro
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Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, Bellinzona,
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e
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Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
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F a t t i :
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A.- Mediante decisione 7 settembre 1998, l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino ha messo R._________, nato nel 1942, di professione falegname, inattivo dal mese di novembre del 1996, al beneficio di un quarto di rendita con effetto dal 1° settembre 1997, ritenuta un'incapacità di guadagno addebitabile a disturbi cardiaci e circolatori, valutata al 40%.
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B.- Adito per ricorso dell'interessato, inteso ad ottenere l'erogazione di una rendita d'invalidità intera, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, con giudizio 29 novembre 1999, ha confermato il provvedimento amministrativo impugnato.
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C.- L'assicurato, assistito dall'ex datore di lavoro, la ditta M._________ SA, interpone a questa Corte un ricorso di diritto amministrativo con cui chiede di riesaminare il grado della sua invalidità.
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L'amministrazione postula la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi.
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D i r i t t o :
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1.- Nei considerandi del querelato giudizio, il primo giudice ha già correttamente ricordato le norme di diritto concernenti il tema oggetto della lite. A questa esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza ribadire che, giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, il diritto alla rendita intera è dato quando l'assicurato è invalido per almeno i due terzi e il diritto alla mezza rendita quando egli è invalido per almeno la metà e che, secondo il cpv. 2 della medesima disposizione, l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.
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2.- a) Per fondare la loro decisione e pervenire in modo particolare al convincimento che il ricorrente avesse diritto unicamente ad un quarto di rendita, prestazione questa che presuppone un'invalidità pari almeno al 40%, l'amministrazione e il primo giudice si sono basati essenzialmente su un rapporto peritale steso il 23 luglio 1998 dal prof. N._________, primario di medicina all'Ospedale X._________, su richiesta dell'amministrazione. In tale referto il perito giunse alla conclusione che, malgrado le patologie riscontrate, non esistessero gli estremi per ammettere un'incapacità lavorativa totale, precisando come il ricorrente fosse ancora in grado di svolgere occupazioni che non richiedessero un particolare impegno fisico, possibilmente in ambiente stazionario e protetto.
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Tale valutazione, che d'altronde l'interessato non
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contesta nel suo gravame, merita di essere condivisa, visto che non ricorrono elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 122 V 161 e riferimenti).
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b) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche dell'impossibilità, per il ricorrente, di svolgere la precedente attività, consistente soprattutto nella consegna e nel montaggio di mobili, le istanze precedenti hanno fatto capo ad un paragone dei redditi, come lo prescrive l'art. 28 cpv. 2 LAI, già citato. Per quel che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, esse, prevalendosi della giurisprudenza cantonale sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento per il calcolo della capacità di guadagno residua, hanno ritenuto l'importo di fr. 35'000.-, che corrispondeva nel 1996 alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate. Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata in DTF 126 V 75 segg.
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c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali.
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La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro.
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Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
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d) Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata.
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3.- In queste condizioni, il giudizio di prima istanza
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e la decisione amministrativa devono essere annullati, nel senso che gli atti sono rinviati all'amministrazione perché, stabilito il tasso d'invalidità fondandosi sulla recente giurisprudenza di questa Corte, statuisca di nuovo sul diritto alla rendita in lite.
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Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
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p r o n u n c i a :
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I. Il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel
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senso che, annullati il giudizio querelato 29 novembre
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1999 e la decisione impugnata 7 settembre 1998, gli
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atti sono rinviati all'Ufficio cantonale dell'assicu-
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razione invalidità perché, dopo aver promosso gli ac-
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certamenti richiesti, renda un nuovo provvedimento,
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conformemente ai considerandi.
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II. Non si percepiscono spese giudiziarie.
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III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tri-
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bunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e al-
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l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 31 gennaio 2001
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In nome del
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Il Presidente della IVa Camera :
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Il Cancelliere :
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