BGer 1A.99/2000 | |||
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BGer 1A.99/2000 vom 01.02.2001 | |
[AZA 0/2]
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1A.99/2000
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I CORTE DI DIRITTO PUBBLICO
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1° febbraio 2001
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Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, presidente
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della Corte e vice-presidente del Tribunale federale, Catenazzi e Favre.
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Cancelliere: Crameri.
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Visto il ricorso di diritto amministrativo del 17 marzo 2000 presentato da A.________ , Milano (I), patrocinato dall'avv. Stefano Pizzola, studio legale Spiess Brunoni Pedrazzini Molino, Lugano, contro la decisione emessa l'11 febbraio 2000 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nell'ambito di una procedura di assistenza giudiziaria in materia penale avviata su domanda della Repubblica italiana;
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Ritenuto in fatto :
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A.- Il 7 ottobre 1998 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha presentato alla Svizzera una richiesta di assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale aperto nei confronti di A.________ e altre persone per il reato di corruzione. Secondo la domanda, A.________, in concorso con B.________, avrebbe versato due tangenti di ITL 350'000'000 e 300'000'000 a pubblici funzionari e a esponenti politici allo scopo di ottenere favori nell'aggiudicazione di appalti pubblici. Queste somme, costituite mediante un sistema di false fatturazioni, proverrebbero da conti esteri riconducibili a A.________. Nell'ambito dell'esecuzione di una precedente rogatoria concernente un coindagato, è emerso che un versamento di ITL 250'000'000, somma costituita mediante l'allestimento di fatture false, proveniva dal conto n. XXX presso la PKB Privatbank di Lugano, intestato a A.________. L'Autorità estera chiede quindi di sequestrare la documentazione di questo conto.
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B.- Con decisione del 28 dicembre 1998 il Procuratore pubblico ticinese ha dichiarato ammissibile la rogatoria e ordinato alla banca di produrre la documentazione di apertura del menzionato conto, gli estratti e i giustificativi, limitatamente alle operazioni superiori a un controvalore di fr. 5'000.--. A richiesta della banca, l'ordine è poi stato precisato nel senso di limitare la documentazione al periodo 1989-1993 e agli importi superiori a fr.
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10'000.--. Il 13 febbraio 1999 il Procuratore pubblico ha ordinato la trasmissione dei documenti sequestrati.
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A.________ ha impugnato questo ordine dinanzi alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), che con giudizio dell'11 febbraio 2000 ha respinto il ricorso.
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C.- Avverso questa decisione A.________ inoltra un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale chiedendo, in via provvisionale, di concedere al gravame l' effetto sospensivo e, in via principale, di annullare la decisione impugnata.
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La CRP si riconferma nella propria decisione. Il Ministero pubblico ticinese e l'Ufficio federale di polizia, ora Ufficio federale di giustizia, concludono per la reiezione del ricorso.
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Considerando in diritto :
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1.- a) Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351. 1). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351. 1) e la sua ordinanza di applicazione (OAIMP; RS 351. 11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 123 II 134 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c).
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b) Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d).
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Le conclusioni che vanno oltre la richiesta di annullamento della decisione impugnata sono, di massima, ammissibili (art. 25 cpv. 6 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1c e rinvii).
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c) Interposto tempestivamente avverso una decisione di trasmissione di documenti, acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza resa dall'autorità cantonale di ultima istanza, il ricorso di diritto amministrativo, che contro la decisione finale ha effetto sospensivo per legge (art. 80l cpv. 1 AIMP), è ricevibile dal profilo dell'art. 80f cpv. 1 AIMP.
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d) La legittimazione del ricorrente, titolare del conto oggetto della contestata misura di assistenza, è pacifica (art. 80h lett. b AIMP in relazione con l'art. 9a lett. a OAIMP; DTF 126 II 258 consid. 2d/aa).
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2.- Il ricorrente rileva che la rogatoria si fonda sull'asserita violazione degli art. 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319bis (circostanze aggravanti) e 321 CP italiano (pene per il corruttore), che corrisponderebbero, secondo il diritto svizzero, agli art. 313 (concussione) e 315 vCP (corruzione passiva), norme richiamate in entrambe le decisioni del Procuratore pubblico.
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Tuttavia, secondo il ricorrente, in assenza di un esplicito riferimento all'art. 288 vCP (corruzione attiva), un'inchiesta nei suoi confronti non sarebbe giustificata, visto ch'egli non è un pubblico funzionario e che non può quindi essere oggetto o soggetto della corruzione secondo le norme indicate dal Procuratore pubblico. Il ricorrente precisa di essere un imprenditore che non ha ricevuto ma che, se del caso, ha pagato tangenti, e ricorda d'aver già fornito un' ampia confessione. Secondo la sua stessa ammissione, egli sarebbe, semmai, un corruttore ai sensi dell'art. 288 vCP:
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e questo però nel quadro di un sistema economico dove chi non oliava gli ingranaggi non aveva alcuna possibilità reale e concreta di ottenere un appalto pubblico.
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a) Aderendo alla Convenzione, la Svizzera ha fatto uso delle facoltà previste dagli art. 5 n. 1 lett. a e 23 n. 1 CEAG, e ha sottoposto all'esigenza della doppia incriminazione l'esecuzione di commissioni rogatorie che, come quella in esame, implicano coercizione. L'AIMP, entrata in vigore posteriormente alla Convenzione, ha attenuato questa esigenza, imponendo al Giudice dell'assistenza di verificare, di regola, solo se l'atto perseguito all'estero, effettuata la dovuta trasposizione, denoti gli elementi obiettivi di una fattispecie punibile secondo il diritto svizzero (art. 64 cpv. 1 AIMP; DTF 124 II 184 consid. 4b e 4b/cc, 112 Ib 576 consid. 11a pag. 591). Occorre esaminare quindi se i fatti addotti nella domanda estera, effettuata la dovuta trasposizione, sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero.
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b) Secondo la rogatoria, il ricorrente, quale rappresentante delle società milanesi X.________ e Y.________, è indagato per avere, in concorso con B.________, rappresentante della società Z.________ di Bari, promesso prima e versato poi due tangenti di ITL 350'000'000 e 300'000'000 a favore di pubblici funzionari ed esponenti politici affinché li favorissero nell'aggiudicazione di appalti pubblici.
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Decisiva, contrariamente all'assunto ricorsuale, non è la questione di sapere se, in assenza di un esplicito riferimento all'art. 288 vCP da parte del Procuratore pubblico ticinese, un'inchiesta nei suoi confronti sarebbe o no giustificata, ma solo se i fatti addotti nella rogatoria sarebbero punibili secondo il diritto svizzero. Ora, è manifesto che tali atti adempiono la predetta esigenza e del resto il ricorrente ammette d'essere corruttore secondo l'art. 288 vCP, norma richiamata dalla CRP, e ora abrogata - con la revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione, del 22 dicembre 1999, entrata in vigore il 1° maggio 2000 (FU 2000 1121) - dall'art. 322ter CP; l'art. 315 vCP è stato sostituito dall'art. 322quater CP.
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In effetti, i reati di corruzione sono sempre stati considerati dalla giurisprudenza del Tribunale federale come reati estradizionali e motivanti l'assistenza internazionale (sentenza del 29 marzo 1993 in re F., consid. 5, apparsa in Rep 1993 142). Ai fatti perseguiti in Italia sarebbero configurabili, in Svizzera, i reati di abuso di autorità (art. 312 CP) e corruzione passiva (art. 315 vCP):
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a carico degli imprenditori che hanno versato somme per ottenere appalti pubblici o evitare che fossero frapposti ostacoli alla conclusione di accordi o alla commissione di forniture, è invece configurabile, come ammesso dal ricorrente, il reato di corruzione attiva (art. 288 vCP; sentenza del 31 maggio 1995 in re M., consid. 4b/bb, , apparsa in Rep 1995 112). Statuendo su domande presentate nell'ambito dell'inchiesta "Mani pulite", il Tribunale federale ha già avuto occasione di precisare che, anche volendo lasciare aperta la questione di sapere se, come nel presente caso, ai ricorrenti dovesse essere riconosciuta la qualifica di funzionari secondo l'art. 110 n. 4 CP, il concreto sospetto che i fatti oggetto d'indagine in Italia potessero essere costitutivi - per le pressioni esercitate su imprenditori, in questo caso danneggiati - del reato di coazione (art. 181 CP) o addirittura di estorsione (art. 156 CP) non appariva sprovvisto di verosimiglianza. Esso ha nondimeno rilevato che nei confronti degli imprenditori, che avessero versato importi al fine di essere avvantaggiati nei concorsi non poteva essere scartato il sospetto concreto di reati di corruzione attiva nei confronti di funzionari, cui per finire gli importi raccolti fossero pervenuti; nei confronti di tali funzionari sarebbe ipotizzabile il reato dell' art. 312 CP.
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In effetti, il Tribunale federale ha ricordato che ai fini dell'assistenza giudiziaria non sono determinanti esclusivamente le imputazioni che si possono rivolgere alla persona, nei cui confronti la domanda è diretta, ma gli atti che sono perseguiti all'estero; ha ritenuto altresì che, nella misura in cui i versamenti fossero stati effettuati, come ipotizzato dall'Autorità richiedente, ricorrendo a fondi costituiti mediante un sistema di false fatturazioni, o a fondi non contabilizzati, gestiti tramite società "off shore", in diritto svizzero sarebbero pure ipotizzabili i reati di falsità in documenti (art. 251 CP) e di false indicazioni su attività commerciali (art. 152 CP; sentenza del 1° dicembre 1995 in re titolari dei conti, consid. 7b e c, apparsa in Rep 1995 114; v. anche Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berna 1999, n. 362; Paolo Bernasconi, Rogatorie italo-svizzere, Milano 1997, pag. 166 segg.). Discende da queste considerazioni che il requisito della doppia punibilità è adempiuto.
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3.- Il ricorrente fa valere che la contestata misura di assistenza, costitutiva di un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove, violerebbe il principio della proporzionalità, tanto più ch'egli ha già fornito un'ampia confessione in merito ai fatti rimproveratigli.
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a) L'assunto non regge. Come rilevato dal ricorrente, l'Autorità estera ha avuto conoscenza della sua relazione bancaria litigiosa in seguito all'esecuzione di un' altra rogatoria, concernente il coindagato C.________.
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Dalla richiesta italiana risulta che quest'ultimo ha riferito che, nell'ambito del sistema di false fatturazioni creato tra la sua società e quelle del ricorrente, questi gli aveva prospettato la possibilità di stornargli le somme extracontabili anche all'estero; per tale motivo C.________ ha acceso il conto YYY presso la PKB di Lugano, sul quale il ricorrente fece poi versare la somma di ITL 250 milioni proveniente da fondi non contabilizzati. Secondo l'Autorità estera, tali risultanze smentirebbero la ricostruzione dei fatti fornita dal ricorrente, che ha in sostanza celato l'esistenza del conto in discussione sul quale è accertato che avvenivano operazioni riconducibili ad atti illeciti commessi in Italia, e che si presume sia stato utilizzato per effettuare i pagamenti illeciti oggetto d'indagini.
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Il ricorrente non contesta questa tesi, limitandosi ad asserire che, se ha mentito riguardo all'esistenza di conti esteri a lui intestati, lo ha fatto per proteggersi dalle conseguenze fiscali del suo agire; la contestata rogatoria potrebbe quindi porlo in gravi difficoltà davanti alle autorità fiscali. Visto che i reati motivanti la concessione dell'assistenza sono di diritto comune (corruzione e concussione), cadono nel vuoto i timori esposti dal ricorrente, poiché, in applicazione del principio della specialità (al riguardo v. DTF 126 II 316 consid. 2a e b), in nessun caso le informazioni ottenute dalla Svizzera in esecuzione della domanda di assistenza potranno essere utilizzate dallo Stato richiedente nell'ambito di un procedimento fiscale (DTF 124 II 184 consid. 5 e 6).
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b) Il ricorrente rileva poi che la Procura di Milano, confrontando le sue deposizioni con quelle di C.________, gli contesta una falsa dichiarazione in merito alla provenienza dei fondi depositati sul conto YYY: sostiene che questi dubbi sarebbero solo un mezzo per giustificare la rogatoria, che rappresenterebbe un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (al riguardo v. DTF 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73, 122 II 367 consid. 2c, 121 II 241 consid. 3a pag. 243, 118 Ib 547 consid. 3a). La censura è priva di ogni fondamento, visto che l'Autorità estera chiede informazioni su un preciso conto intestato a un indagato, che sarebbe servito per effettuare operazioni illecite.
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Contrariamente a quanto parrebbe sostenere il ricorrente, non incombe inoltre all'Autorità svizzera di fare o di far eseguire indagini sulla credibilità di testimoni o sull'attendibilità e sull'esattezza delle dichiarazioni di testi o di imputati, segnatamente di quelle di C.________ e del ricorrente (cfr. DTF 112 Ib 347 consid. 4 pag. 350). Trattandosi di una questione relativa alla valutazione delle prove, come quella concernente la questione di sapere se il ricorrente abbia o no mentito riguardo all'esistenza di conti esteri a lui intestati, spetterà alle Autorità italiane risolverla (DTF 121 II 241 consid. 2b pag. 244, 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88).
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c) L'utilità e la rilevanza potenziale della documentazione litigiosa per il procedimento estero è chiaramente data (DTF 122 II 367 consid. 2c, 121 II 241 consid. 3a e b; Zimmermann, op. cit. , n. 478, in particolare pag. 370). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità, nella limitata misura in cui può esser applicato in procedure rette dalla CEAG (DTF 113 Ib 157 consid. 5a pag. 165, 112 Ib 576 consid. 13d pag. 603), sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b, 121 II 241 consid. 3a). Ciò non si verifica in concreto.
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d) Inoltre, i documenti che l'Autorità svizzera non deve trasmettere sono solo quelli che con sicurezza non sono rilevanti per il procedimento penale estero e per la fattispecie descritta nella rogatoria (art. 63 cpv. 1 AIMP; DTF 122 II 367 consid. 2c e d). Al riguardo, spetta alle persone o società interessate dimostrare, in modo chiaro e preciso, perché i documenti e le informazioni da trasmettere non presenterebbero alcun interesse per il procedimento estero. Ora, il ricorrente non ha indicato né davanti al Procuratore pubblico né davanti alla CRP quali documenti non dovrebbero essere trasmessi. La critica è quindi tardiva; per di più, nemmeno nel presente ricorso egli indica quali documenti, e perché, non dovrebbero essere trasmessi (DTF 126 II 258 consid. 9c in fine, 122 II 367 consid. 2d pag. 371 seg.).
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4.- Ne segue che il ricorso dev'essere respinto.
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Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
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Per questi motivi
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il Tribunale federale
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pronuncia :
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1. Il ricorso è respinto.
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2. La tassa di giustizia di fr. 5000.-- è posta a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Cantone Ticino e all'Ufficio federale di giustizia.
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Losanna, 1° febbraio 2001 VIZ
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
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Il Presidente,
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Il Cancelliere,
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