BGer C 311/2000 | |||
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BGer C 311/2000 vom 08.02.2001 | |
«AZA 7»
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C 311/00 Ws
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IVa Camera
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composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger; Scartazzini, cancelliere
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Sentenza dell'8 febbraio 2001
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nella causa
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Segretariato di Stato dell'economia, Bundesgasse 8, Berna, ricorrente,
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contro
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A.________, opponente,
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e
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Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
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F a t t i :
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A.- Con decisione 27 dicembre 1999 la Cassa disoccupazione SEI di L.________ ha chiesto a A.________, nata nel 1970, la restituzione di un importo di fr. 1508.85 per prestazioni ricevute indebitamente durante i mesi di ottobre e novembre 1999. Ha motivato il proprio provvedimento rilevando che l'assicurata aveva frequentato dal 1° ottobre 1999 un corso privato il quale la occupava al 50 %, per cui a torto la Cassa l'aveva indennizzata a tempo pieno per i mesi in questione.
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B.- Contro la decisione amministrativa l'interessata è insorta con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. Asseriva di aver avuto, nell'estate 1999, un colloquio con le persone responsabili dell'Ufficio regionale di collocamento (URC) di L.________, le quali le avrebbero garantito che a partire dall'ottobre 1999 poteva timbrare al 50 % (dal momento che la scuola l'avrebbe occupata metà giornata), pur usufruendo dell'intera indennità di disoccupazione (in quanto andando a scuola non avrebbe percepito alcun salario).
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Rispondendo al gravame, la Cassa ha segnatamente indicato di aver modificato l'iscrizione dell'assicurata il
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21 dicembre 1999 e di aver, per tale motivo, richiesto in restituzione le indennità pagate in troppo per i mesi di ottobre e novembre di quell'anno.
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Dopo aver effettuato accertamenti presso il predetto Ufficio di collocamento ed aver interpellato la ricorrente, l'autorità giudiziaria cantonale ha accolto il gravame e annullato la decisione di restituzione, tutelando con giudizio dell'11 agosto 2000 la buona fede di A.________. Ha in sostanza considerato essere verosimile che all'assicurata sia stato detto poter ella conservare il diritto all'indennità piena di disoccupazione se fosse stata disposta ad abbandonare la scuola immediatamente nel caso di reperimento di un posto di lavoro, nel senso della giurisprudenza in DTF 122 V 266 consid. 4. Pur attribuendo la colpa all'interessata, lo stesso URC aveva ammesso l'esistenza di un possibile malinteso, il quale in realtà doveva però essere imputato all'amministrazione. In simili condizioni, se effettivamente sin dall'inizio fosse stato chiaro per l'autorità competente che A.________ era disposta a lavorare solo nella misura del 50 %, mal si comprendeva come mai l'URC avesse continuato ad assegnarle occupazioni a tempo pieno anche dopo un colloquio del 10 agosto 1999, attendendo sino al 21 dicembre seguente per prendere le necessarie disposizioni.
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C.- Il Segretariato di Stato dell'economia (seco) interpone al Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso di diritto amministrativo avverso il giudizio cantonale. Argomenta essere irrilevante che, dandosene il caso, l'URC abbia fatto riferimento alla surricordata prassi dal momento che dagli atti all'inserto non emerge alcun elemento dal quale sia deducibile essere l'interessata stata disposta ad interrompere la sua formazione in caso di proposta di un impiego a tempo pieno. Conclude pertanto chiedendo che la pronunzia impugnata venga annullata.
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Chiamate a determinarsi, l'opponente non ha presentato osservazioni in merito al gravame, mentre la Cassa disoccupazione SEI ha dichiarato far suo il parere del Segretariato ricorrente.
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D i r i t t o :
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1.- Oggetto della presente lite è il tema di sapere se a ragione la precedente istanza abbia ritenuto essersi A.________ iscritta a proprie spese ad una scuola in quanto rassicurata dall'amministrazione circa il suo diritto all'indennità piena di disoccupazione, con la conseguenza che la sua buona fede doveva essere tutelata e la decisione di restituzione delle indennità indebitamente percepite annullata.
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2.- a) Nei considerandi dell'impugnato giudizio, l'autorità di ricorso cantonale ha correttamente indicato sia le norme che disciplinano il diritto alle indennità di disoccupazione e l'obbligo di restituzione delle stesse qualora il beneficiario non ne abbia diritto (art. 95 cpv. 1 LADI), sia i principi di giurisprudenza sviluppati in merito all'idoneità al collocamento dell'assicurato che durante il periodo di disoccupazione frequenta un corso a sue spese (DTF 122 V 266 consid. 4). Pure esattamente la Corte di prime cure ha rammentato i presupposti richiesti secondo la prassi in caso di applicazione del principio della buona fede (DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate). A questa esposizione può pertanto essere fatto riferimento e prestata adesione.
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b) Nella fattispecie concreta emerge dagli accertamenti effettuati dalla precedente istanza, i quali non sono stati contestati, che l'assicurata il 29 luglio 1999 si era rivolta al capogruppo dei collocatori dell'URC per sapere se, nonostante il suo desiderio di frequentare una scuola che l'avrebbe occupata mezza giornata tutti i giorni della settimana, avesse potuto beneficiare dell'intera indennità di disoccupazione. Pure incontestato è rimasto il fatto che, nel mese di agosto 1999, in occasione di un secondo colloquio presso l'URC, l'interessata aveva chiesto conferma della risposta ottenuta da parte della precedente collaboratrice. A ragione i giudici cantonali ne hanno dedotto che, avendo un'assicurata che frequenta un corso durante la sua disoccupazione senza adempiere le relative condizioni legali comunque diritto, a determinate condizioni, all'indennità di disoccupazione, appariva verosimile che a A.________ fosse stato detto, in applicazione della summenzionata prassi, che avrebbe conservato il diritto all'indennità piena di disoccupazione se fosse stata disposta ad abbandonare la scuola immediatamente nel caso di reperimento di un posto di lavoro.
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Nel ricorso di diritto amministrativo il seco contesta questo apprezzamento e ritiene che irrilevante sarebbe il tema della prassi cui l'amministrazione avrebbe se del caso fatto riferimento, ritenuto come alcun indizio permettesse di supporre che A.________ sarebbe effettivamente stata disposta a lasciare la scuola alla quale si era iscritta se le fosse stato proposto un lavoro a tempo pieno. Questo argomento non è tuttavia attendibile per censurare l'opinione della prima Corte. In effetti, quale fosse stata la situazione concreta dell'assicurata dopo essersi iscritta alla menzionata scuola, vale a dire se fosse stata disposta ad interrompere la propria formazione per accettare un eventuale impiego al 100 %, è quesito non accertato dall'amministrazione. Esso non può quindi essere contrapposto all'interessata nell'ambito di una lite avente per oggetto la protezione della sua buona fede per quel che riguarda una questione preliminare rispetto a quella sollevata dal seco. Anzi, la carenza d'istruttoria riscontrabile da questo profilo si aggiungerebbe piuttosto a quella rilevata dai primi giudici, i quali si sono chiesti per quale motivo l'amministrazione abbia, dopo un colloquio del 10 agosto 1999, continuato ad assegnare all'assicurata occupazioni a tempo pieno, attendendo fino al 21 dicembre 1999 per confermare la sua disposizione ad accettare un'occupazione del 50 % soltanto.
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c) Discende da quanto precede che il Segretariato insorgente non perviene a suffragare la propria tesi con elementi convincenti. Il ricorso deve pertanto essere respinto.
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Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
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p r o n u n c i a :
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I. Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
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II. Non si percepiscono spese giudiziarie.
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III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al
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Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
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alla Cassa disoccupazione SEI, L.________.
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Lucerna, 8 febbraio 2001
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In nome del
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Il Presidente della IVa Camera :
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Il Cancelliere :
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