BGer I 446/2000 | |||
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BGer I 446/2000 vom 08.02.2001 | |
«AZA 7»
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I 446/00 Ws
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IVa Camera
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composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger; Scartazzini, cancelliere
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Sentenza dell'8 febbraio 2001
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nella causa
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B________, ricorrente, rappresentato dall'avv. W.________,
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contro
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Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, Bellinzona, opponente,
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e
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Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
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F a t t i :
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A.- A seguito di richiesta del 22 dicembre 1997, con decisione 14 aprile 1999 l'Ufficio dell'assicurazione invalidità (UAI) del Cantone Ticino ha assegnato a B.________, nato nel 1948, affetto da episodio depressivo di media gravità con sintomi biologici ICD 10 F 32.1 e sindrome somatoforme da dolore persistente ICD 10 F 45.4, una rendita intera d'invalidità con effetto dal 1° settembre 1997.
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B.- Rappresentato dall'avvocato W.________, l'interessato è insorto avverso il provvedimento amministrativo con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. Contestato l'inizio della decorrenza del diritto alla rendita, l'assicurato ne ha chiesto il riconoscimento, in via principale, a far tempo dal 1° dicembre 1996 al più tardi, postulando altresì l'assegnazione di una rendita completiva per la moglie. In via subordinata, egli ha domandato che l'incarto fosse retrocesso all'amministrazione per nuovo esame della fattispecie.
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Con giudizio del 26 giugno 2000 l'autorità di ricorso cantonale ha respinto il gravame. Ha infatti ritenuto che l'assicurato era da considerare incapace al lavoro a contare dal 27 settembre 1996, con diritto alla rendita intera a decorrere dal 1° settembre 1997. Inoltre, non avendo l'insorgente svolto, prima del manifestarsi dell'incapacità lavorativa, attività lucrativa alcuna e avendo egli beneficiato di indennità di disoccupazione solo sino alla seconda metà del 1994, il diritto ad una rendita completiva non poteva essergli riconosciuto.
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C.- Tramite la sua patrocinatrice, B.________ interpone al Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio cantonale. Protestate spese e ripetibili, ribadisce le argomentazioni e le conclusioni invocate in sede cantonale. Unitamente al gravame, l'insorgente presenta una domanda volta ad essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita.
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Invitato a determinarsi sull'impugnativa, l'UAI ne propone la disattenzione. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a presentare osservazioni.
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D i r i t t o :
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1.- Oggetto della presente lite è l'inizio del diritto
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alla rendita d'invalidità intera concessa a B.________e l'assegnazione di una rendita completiva per sua moglie.
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Nei considerandi dell'impugnato giudizio l'autorità di ricorso cantonale ha correttamente illustrato le norme legali e di ordinanza, nonché i principi di giurisprudenza che disciplinano il diritto ad una rendita d'invalidità. Essa ha segnatamente ricordato come, fintanto che le affezioni lamentate presentano un carattere evolutivo, quand'anche il danno alla salute sia irreversibile, le stesse non possano aver valore d'incapacità permanente di guadagno ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 lett. a LAI (DTF 111 V 22 consid. 2b). A questa esposizione può pertanto essere fatto riferimento e prestata adesione.
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2.- a) In concreto, pure per quel che attiene all'applicazione del suindicato ordinamento alla fattispecie in esame, questa Corte non vede fondati motivi per scostarsi dalle convincenti conclusioni cui è giunto il giudice di prime cure. Da un lato, egli ha infatti esattamente constatato che secondo un certificato medico rilasciato dal dott. P.________ il 25 ottobre 1996 il ricorrente era stato in sua cura a partire dal 27 settembre 1996 e sino all'aprile 1997. Che in tali circostanze l'UAI abbia preso a fondamento, per stabilire l'inizio dell'incapacità lavorativa dell'interessato, la data a partire dalla quale egli si era sottoposto alla terapia destinata a curare le sue affezioni risulta senz'altro giustificato, ritenuto come da altre certificazioni sanitarie all'inserto non può essere dedotto alcun ulteriore indizio affidabile riferito alla decorrenza di detta incapacità. Del resto, nel ricorso di diritto amministrativo l'insorgente medesimo ammette che attestazioni mediche concludenti non esistono, considerando però che in quel caso l'inizio della sua incapacità lavorativa dovrebbe essere accertato mediante l'audizione di testi. Tuttavia, per i motivi già esposti nel querelato giudizio, simili accertamenti non potrebbero condurre a conclusioni diverse da quelle deducibili dai certificati del dott. P.________. Né infine l'assicurato adduce sostanziali argomenti per contrastare il rifiuto, pronunciato dalle precedenti istanze, di accordargli una rendita completiva per la moglie. Egli si limita in effetti a dedurre il preteso diritto dalla stessa fattispecie invocata per far valere il riconoscimento della rendita d'invalidità a decorrere dal 1° dicembre 1996, la quale, come si è visto, non è attendibile.
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b) In esito a quanto precede, osservato come il ricorrente non abbia saputo evidenziare, né in sede cantonale né nel ricorso di diritto amministrativo, circostanze suscettibili di sovvertire le suesposte conclusioni, il gravame deve essere respinto in quanto risulta manifestamente infondato, mentre meritano conferma il giudizio cantonale e la decisione da esso protetta.
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3.- L'insorgente ha presentato istanza volta ad essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita. Ora, la presente procedura non essendo onerosa, la domanda può riferirsi solo alla concessione del gratuito patrocinio. A norma di legge (art. 152 OG) e secondo la giurisprudenza, i presupposti per tale concessione sono di massima adempiuti se l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (DTF 125 V 202 consid. 4a e riferimenti).
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Nella fattispecie concreta, quest'ultimo presupposto non è dato; l'inammissibilità del gravame risulta in effetti evidente. È pertanto respinta la domanda intesa ad ottenere la chiesta concessione dell'assistenza giudiziaria, senza che occorra esaminare se siano soddisfatti gli altri requisiti, i medesimi dovendo essere adempiuti cumulativamente.
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Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
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p r o n u n c i a :
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I. Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
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II. Non si percepiscono spese giudiziarie.
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III. La domanda di gratuito patrocinio è respinta.
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IV. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al
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Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e
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all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 8 febbraio 2001
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In nome del
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Il Presidente della IVa Camera :
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Il Cancelliere :
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