BGer 2A.544/2000 | |||
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BGer 2A.544/2000 vom 21.02.2001 | |
[AZA 0/2]
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2A.544/2000
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II CORTE DI DIRITTO PUBBLICO
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21 febbraio 2001
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Composizione della Corte: giudici federali Wurzburger, presidente,
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Hartmann e Betschart.
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Cancelliere: Cassina.
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Visto il ricorso di diritto amministrativo datato 27 novembre 2000 e spedito il giorno successivo da A.________ (1974), Loco, rappresentato dall'avv. Stefano Zanetti, Bellinzona, contro la sentenza emessa il 31 ottobre 2000 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nella causa, in materia di rifiuto del rinnovo del permesso di dimora annuale, che oppone il ricorrente al Consiglio di Stato del Cantone Ticino;
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
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1.- a) A.________ (1974), cittadino marocchino, è entrato in Svizzera il 26 settembre 1997 per sposare il giorno seguente la cittadina elvetica B.________ (1958), già madre di una bambina di nome C.________ (1997). A seguito delle nozze gli è stato rilasciato un permesso di dimora annuale. Il 24 dicembre 1998 i coniugi A.________ e B.________ si sono separati e dal 1. gennaio 1999 il marito ha locato un appartamento per uso personale. Il 18 febbraio 1999 la moglie ha introdotto dinanzi alla Pretura di Locarno-Campagna un'azione di divorzio. Il 24 gennaio 2000 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Cantone Ticino ha negato a A.________ il rinnovo del permesso di dimora.
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La decisione è stata confermata su ricorso dal Consiglio di Stato e poi il 31 ottobre 2000 dal Tribunale amministrativo ticinese.
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b) Il 28 novembre 2000 A.________ ha inoltrato davanti al Tribunale federale un ricorso di diritto amministrativo con cui chiede l'annullamento di quest'ultimo giudizio. Chiamata ad esprimersi la Corte cantonale si è riconfermata nella propria decisione. Sia il Governo ticinese che l'Ufficio federale degli stranieri postulano la reiezione del ricorso. Con ordinanza del 17 gennaio 2001 è stato concesso effetto sospensivo al gravame.
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2.- a) L'impugnativa è di massima ricevibile giusta l'art. 100 lett. b n. 3 OG. Il ricorrente può infatti appellarsi all'art. 7 cpv. 1 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, del 26 marzo 1931 (LDDS; RS 142. 20), essendo tuttora sposato con una cittadina svizzera (DTF 122 II 289 consid. 1b).
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b) Qualora la decisione impugnata emana - come in concreto - da un'autorità giudiziaria, il potere d'esame di codesta Corte è limitato sulle questioni di fatto (art. 105 cpv. 2 OG). In simili casi, la possibilità di allegare fatti nuovi o di far valere dei nuovi mezzi di prova è alquanto ristretta. Di principio non è possibile tenere conto di ulteriori cambiamenti dello stato di fatto, non potendosi rimproverare alla precedente istanza di giudizio di avere constatato i fatti in maniera lacunosa se questi hanno subito una modifica successivamente alla sua decisione (DTF 121 II 97 consid. 1c con rinvii). Pertanto, le prove offerte dal ricorrente per la prima volta in questa sede risultano inammissibili. Inoltre non possono essere presi in considerazione gli asseriti sviluppi intervenuti nella procedura di divorzio dopo l'emanazione del giudizio impugnato.
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Per quanto attiene alla domanda di richiamare gli atti dall'autorità amministrativa, ciò avviene d'ufficio (art. 110 cpv. 2 OG).
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3.- a) Il ricorrente ha potuto determinarsi diffusamente davanti alle istanze inferiori sul merito della causa. Il fatto che ciò sia avvenuto unicamente in forma scritta non comporta una violazione del suo diritto di essere sentito dal momento che, di principio, la legge non garantisce alla parte la facoltà di esprimersi oralmente in un procedimento (DTF 125 I 209 consid. 9b con rinvio).
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b) L'insorgente ravvisa nella querelata decisione la violazione dell'art. 7 LDDS. La censura è infondata. Come accertato dai giudici cantonali (art. 105 cpv. 2 OG), i coniugi A.________-B. ________ non vivono più insieme dal dicembre del 1998. Dagli atti che la Corte cantonale ha richiamato dalla Pretura di Locarno-Campagna, è inoltre emerso che tra loro è pendente una causa di divorzio alla quale il ricorrente - che da qualche tempo vive con un'altra donna - non si è opposto, chiedendo anzi la pronuncia della separazione a tempo indeterminato e formulando con lettera del 12 luglio 2000 il proprio assenso allo scioglimento del vincolo matrimoniale. In simili circostanze deve essere confermata la conclusione alla quale sono pervenuti i giudici cantonali, secondo cui l'insorgente si appella ad un matrimonio che sussiste soltanto formalmente per ottenere il rinnovo del suo permesso di dimora, tanto più una ripresa della vita coniugale appare alquanto improbabile.
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Un simile modo d'agire costituisce un chiaro abuso di diritto (DTF 121 II 97 consid. 4), che non merita di essere tutelato sul piano giuridico.
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c) Il ricorrente invoca l'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101), facendo riferimento alle sue relazioni con la figlia della moglie.
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A torto. La paternità del ricorrente, contestata dall'altro coniuge, non è dimostrata, né può essere nell'occorrenza presunta, essendo la bambina nata prima delle nozze (art. 255 CC). Un simile fatto non avrebbe potuto essere accertato nemmeno attraverso l'esame della documentazione in possesso dell'autorità tutoria. È quindi a giusta ragione che il Tribunale amministrativo, procedendo ad un apprezzamento anticipato delle prove offerte (DTF 122 V 157 consid. 1d, 119 Ib 492 consid. 5b/bb e rinvii), si è rifiutato di acquisire agli atti un simile incarto. In ogni caso non risulta che l'insorgente intrattenga con la bambina una relazione intatta ed effettivamente vissuta. Motivo per il quale, anche qualora fosse il padre, egli non potrebbe appellarsi al predetto disposto (DTF 122 II 5 consid. 1e, 289 consid. 1c, 385 consid. 1c). Di conseguenza la questione dell'accertamento della paternità risulta irrilevante ai fini della presente causa. Su questo punto il ricorso sfugge dunque ad un esame di merito.
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4.- Manifestamente infondato, il ricorso può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a OG. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG).
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Per questi motivi
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visto l'art. 36a OG
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il Tribunale federale
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pronuncia :
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1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2. La tassa di giustizia di fr. 1000.-- è posta a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e al Dipartimento federale di giustizia e polizia.
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Losanna, 21 febbraio 2001 VIZ
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
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Il Presidente, Il Cancelliere,
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