BGer 5P.7/2001 | |||
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BGer 5P.7/2001 vom 20.03.2001 | |
[AZA 0/2]
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5P.7/2001
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II CORTE CIVILE
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20 marzo 2001
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Composizione della Corte: giudici federali Reeb, presidente,
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Bianchi e Nordmann.
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Cancelliere: Piatti.
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Visto il ricorso di diritto pubblico del 10 gennaio 2001 presentato dal Comune di Gossau, rappresentato dal Jugendsekretariat del distretto Hinwil e patrocinato dall' avv. Thomas F. Weber, Zurigo, contro la sentenza emanata il 24 novembre 2000 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che oppone il ricorrente a A.________, Lugano, in materia di rigetto definitivo dell'opposizione;
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Ritenuto in fatto :
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A.- Il Comune di Gossau ha spiccato un precetto esecutivo nei confronti di A.________ per l'incasso di fr.
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25'726.--. Quale titolo di credito ha indicato:"Unterhaltsbeiträge für B.________ gemäss Unterhaltsvertrag vom 29.4.88, genehmigt durch die Vormundschaftsbehörde Gossau ZH, für die Zeit vom 1.1.96 bis 30.4.99. Diese Unterhaltsbeiträge werden bevorschusst". Interposta opposizione da parte dell'escusso, il creditore ne ha chiesto il rigetto al Pretore di Lugano. All'udienza di contraddittorio, A.________ ha sostenuto che l'obbligo di mantenimento è stato annullato con effetto dal 24 novembre 1990. Con sentenza 11 maggio 2000 la segretaria assessore della Pretura ha accolto l'istanza ed ha rigettato in via definitiva l' opposizione dell'escusso, ritenuto che l'invocato annullamento dell'obbligo contributivo era superato dalle successive determinazioni delle competenti autorità. Il 24 novembre 2000 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di Appello del Cantone Ticino, adita dall'escusso, ha annullato la decisione del Pretore ed ha respinto l'istanza del Comune di Gossau. Secondo i giudici cantonali nulla dimostra che l'obbligo di mantenimento sia rinato dopo l'annullamento del 30 novembre 1990. Nemmeno la lettera 7 maggio 1999 del Comune, con la quale si conferma il fatto che A.________ "è in obbligo di pagare le spese di sostentamento" non è una decisione, tant'è vero che essa non è stata intimata all'interessato. Anche le successive determinazioni sull'adeguamento del contributo non dicono nulla con riferimento all'escusso o all'eventuale regresso dell'autorità chiamata a anticipare gli alimenti.
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B.- Contro la sentenza cantonale il Comune di Gossau ha interposto il 10 gennaio 2001 un ricorso di diritto pubblico, chiedendo al Tribunale federale di annullarla.
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Lamenta anzitutto una violazione del diritto di essere sentito per il fatto che i giudici cantonali abbiano ritenuto come rinuncia a presentare osservazioni all'appello il suo silenzio: in realtà essi non gli hanno mai assegnato un termine per presentare una risposta al gravame, che gli venne notificato semplicemente, senza nessuna ulteriore indicazione.
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Anche nel merito la Corte cantonale, che è partita da premesse erronee, è caduta nell'arbitrio. Con lettera 28 febbraio 2001 A.________ ha comunicato di non aver osservazioni da presentare e ha proposto la conferma della decisione impugnata. Pure la Corte cantonale ha rinunciato a produrre una risposta.
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Considerando in diritto :
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1.- a) Le sentenze concernenti il rigetto - provvisorio o definitivo - dell'opposizione, emanate come nel caso in esame dall'ultima istanza cantonale, costituiscono decisioni finali ai sensi dell'art. 87 OG e sono pertanto impugnabili con un ricorso di diritto pubblico fondato sulla violazione dell'art. 9 Cost. (DTF 120 Ia 256 consid. 1a, 111 III 8 consid. 1, 98 Ia 532 consid. 1 in fine). Il gravame, tempestivo (art. 89 OG), è quindi in linea di principio ammissibile.
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b) In un ricorso di diritto pubblico per arbitrio non sono consentiti nuovi documenti (DTF 118 III 37 consid. 2a, DTF 117 Ia 1 consid. 2): in quanto non già facenti parte dell'incarto cantonale, i documenti prodotti con il ricorso di diritto pubblico sono quindi inammissibili.
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2.- I giudici cantonali hanno rilevato che in sede d'appello il qui ricorrente ha rinunciato a presentare una risposta al ricorso. Quest'ultimo, con il ricorso di diritto pubblico lamenta una violazione del diritto di essere sentito, perché il Tribunale di Appello non gli ha mai chiesto di presentare osservazioni al gravame.
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Secondo il codice di procedura civile ticinese un esemplare dell'atto di appello è notificato alla parte appellata entro tre giorni dal versamento dell'anticipo (art. 313 CPC). Prima della notifica, la Camera civile di appello può decidere con breve motivazione qualora il gravame si avveri inammissibile o manifestamente infondato (art. 313 bis CPC). La legge non prevede altre formalità. La parte appellata dispone poi di un termine di venti giorni, ridotto a dieci nella procedura sommaria e accelerata, per presentare proprie osservazioni ed eccezioni e per formulare appello adesivo (art. 314 CPC). I giudici cantonali, mediante l'intimazione dell'appello al qui ricorrente senza l'assegnazione di particolari termini, si sono pertanto attenuti a quanto la legge prevede e ben potevano dedurre, dalla mancanza di osservazioni, che la parte convenuta in appello aveva rinunciato a rispondere senza violare il diritto di essere sentito. Non mette invece conto di esaminare oltre la costituzionalità della scelta operata dal legislatore, il ricorso di diritto pubblico non contenendo al proposito nessuna censura debitamente motivata in conformità dell'art. 90 OG cpv. 1 lett. b OG.
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3. a) Nel merito il ricorrente osserva di aver fatto valere pretese alimentari a favore di un figlio illegittimo fondate su una convenzione regolarmente firmata e approvata dalle competenti autorità, che ha anticipato in seguito ad inadempienza del padre. Egli è quindi surrogato nei diritti del creditore alimentare. La Corte cantonale parte dalla premessa erronea che il contributo è stato annullato, ciò che non corrisponde al vero. Nella decisione richiamata dall'obbligato alimentare solo si dice che l'anticipo degli alimenti è decaduto perché la madre e il figlio sono tornati a vivere assieme al padre. In realtà l' esistenza dell'obbligo alimentare è del tutto indipendente da un eventuale anticipo da parte dell'ente pubblico. La sentenza impugnata, che pretende da parte dell'ente pubblico una nuova convenzione sull'obbligo alimentare è manifestamente arbitraria. Sempre secondo il ricorrente, anche il fatto che le decisioni di adeguamento annuale del contributo anticipato, ossia atti che concernevano solo i rapporti tra madre, figlio e autorità, non siano stati intimati all' escusso nulla cambia al suo obbligo alimentare.
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b) La sentenza impugnata indica che con contratto di mantenimento 29 aprile 1988 l'escusso si è impegnato a versare al figlio B.________ l'importo di fr. 500.-- mensili indicizzabili a titolo di contributo alimentare. Nella convenzione è pure previsto che il contributo alimentare decade se padre e madre vivono assieme al figlio e il padre provvede al sostentamento in modo appropriato. Agli atti vi è una decisione del 24 novembre 1990, con la quale il ricorrente ha deciso di annullare ogni anticipo alla madre per il figlio B.________ con effetto dal 1° dicembre 1990, perché essa convive con l'escusso, padre del bambino. Non sono acquisiti all'incarto altri documenti che dimostrino come che sia una successiva cessazione di tale convivenza:
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vi sono per contro due decreti presidenziali dell'autorità comunale che adeguano al rincaro l'importo dell'anticipo del contributo per gli anni 1996 e 1997. I giudici cantonali, preso atto che il contributo era cessato a decorrere dal 30 novembre 1990 e che non vi è agli atti nessuna prova che il contributo sia rinato, hanno rifiutato il rigetto dell'opposizione. La dichiarazione 7 maggio 1999, con la quale il ricorrente indica l'obbligo dell'escusso "di pagare le spese di sostentamento per il periodo gennaio 1996-aprile 1999", nonché le decisioni di adeguamento del contributo non costituiscono decisioni di sorta, tant'è vero che esse non sono nemmeno state portate a conoscenza dell'escusso, il quale non ha di conseguenza potuto contestarle.
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Il procedente, sempre secondo i giudici cantonali, avrebbe almeno dovuto produrre una nuova convenzione tra l'escusso e la madre di B.________, omologata dalla competente autorità.
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c) Nella fattispecie in esame la motivazione del giudizio impugnato è, almeno in parte, manifestamente sbagliata e quindi arbitraria: la convenzione conclusa in punto al mantenimento del figlio non è infatti decaduta, ma continua a esplicare tutti i suoi effetti e il Comune procedente non doveva per nulla "produrre almeno una nuova convenzione tra l'escusso e la madre di B.________, omologata dall'autorità tutelare". La convenzione stipulata dalle parti interessate ed approvata dall'Autorità tutoria stabilisce i contributi alimentari fino alla maggior età del figlio e non necessita quindi di rinnovi particolari (Hegnauer, Commento bernese n. 35 ad art. 287/8 CC); non era quindi necessario, né possibile, per il comune procedente produrre una nuova convenzione come esatto dai giudici cantonali. Ancorché arbitraria nella motivazione, la sentenza impugnata non lo è però nel risultato. Infatti, la convenzione prevede che il contributo decade qualora madre e figlio vivano con il padre e quest'ultimo provveda al sostentamento del figlio in maniera conveniente. Ora, in concreto, l'autorità comunale di Gossau ha deciso in data 24 novembre 1990 di non più anticipare gli alimenti per il figlio B.________ poiché i suoi genitori convivono. Si è quindi verificata una condizione che prevedeva la decadenza dell'obbligo alimentare dell'escusso. Con l'esecuzione per i contributi anticipati alla madre durante il periodo 1° gennaio 1996-aprile 1999 il ricorrente non ha per nulla reso verosimile che quella condizione era nel frattempo venuta meno e che quindi l'obbligo del padre di versare il contributo era risorto; non vi è inoltre traccia di prova che l'escusso non aveva adempiuto il suo obbligo alimentare e che il Comune aveva dovuto intervenire mediante anticipi.
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Anche se è pacifico che l'ente pubblico, in caso di anticipo dei contributi, è surrogato nelle pretese del figlio verso il padre in applicazione dell'art. 289 CC, ai giudici cantonali non può in concreto essere rimproverato arbitrio per aver ritenuto che in mancanza di qualsiasi elemento atto a invalidare l'accertamento di cui alla decisione del 24 novembre 1990, non era stata resa verosimile la rinascita dell'obbligo alimentare da parte dell'escusso: si tratta di conclusione senz'altro ammissibile sulla scorta degli atti e comunque non arbitraria, ossia non manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 126 III 438 consid. 3 con rinvii).
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4.- In esito a quanto precede, il ricorso va pertanto respinto nei limiti in cui è ricevibile. Al ricorrente, che ha chiaramente un interesse pecuniario nella lite, sono poste a carico le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 2 OG). Alla controparte, non patrocinata, che non ha presentato osservazioni non va riconosciuta nessuna indennità per ripetibili.
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Per questi motivi
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visto l'art. 36a OG
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il Tribunale federale
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pronuncia :
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1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2. La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla controparte e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 20 marzo 2001 VIZ
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In nome della II Corte civile
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del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
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Il Presidente,
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Il Cancelliere,
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