BGer 2P.267/2000 | |||
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BGer 2P.267/2000 vom 12.04.2001 | |
[AZA 0/2]
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2P.267/2000
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II CORTE DI DIRITTO PUBBLICO
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12 aprile 2001
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Composizione della Corte: giudici federali Wurzburger, presidente,
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Betschart e Hungerbühler.
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Cancelliera: Ieronimo Perroud.
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Visto il ricorso di diritto pubblico esperito il 14 novembre 2000 da A.________, per sé e in rappresentanza delle figlie B.________, C.________ e D.________, Savosa, tutte patrocinate dall'avv. Mario Postizzi, Lugano, contro la decisione emessa il 10 ottobre 2000 dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino in materia di domanda di riesame del rifiuto del rinnovo del permesso di dimora annuale;
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
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1.- a) Il 30 agosto 2000 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha confermato la decisione emessa il 4 aprile 1996 dall'allora Sezione degli stranieri (ora: Sezione dei permessi e dell'immigrazione), con cui veniva negato il rinnovo dei permessi di dimora annuali, rilasciati la prima volta nel marzo 1995 alla cittadina italiana A.________ e alle figlie minorenni. A sostegno del proprio giudizio, la citata autorità ha osservato che l'interessata, quando aveva richiesto l'autorizzazione di soggiorno, aveva sottaciuto alle autorità cantonali che nei suoi confronti era pendente un procedimento giudiziario in Italia.
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b) Il 10 ottobre 2000 il Governo ticinese ha respinto, per quanto ricevibile, l'istanza di riesame della propria decisione del 30 agosto 2000 proposta da A.________ il 4 settembre 2000. Il 14 novembre 2000 quest'ultima, agendo per sé e per le figlie, ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico, con cui chiede che la decisione governativa del 10 ottobre 2000 sia annullata. Adduce una violazione degli art. 9 e 29 cpv. 1 e 2 Cost. Chiamato ad esprimersi, il Consiglio di Stato postula l'inammissibilità del gravame.
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c) Sospesa il 20 dicembre 2000 poiché erano in corso trattative a livello cantonale, la presente procedura di ricorso di diritto pubblico è stata riattivata il 28 marzo 2001, le parti non essendo giunte ad un accordo.
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2.- a) Oggetto di disamina è una decisione emanata nell'ambito di un procedimento volto al rilascio di un'autorizzazione di soggiorno. Al riguardo lo straniero che, come in concreto, non possiede un diritto al rilascio di un permesso di dimora non è legittimato a proporre un ricorso di diritto pubblico contro una decisione cantonale di ultima istanza che gli nega un simile permesso, non essendo leso da tale rifiuto nei suoi interessi giuridicamente protetti ai sensi dell'art. 88 OG (DTF 122 I 267 consid. 1a; 121 I 267 consid. 2). Non può quindi, tra l'altro, far valere una violazione del divieto dell'arbitrio. Tuttavia, anche in difetto della legittimazione nel merito, egli può addurre che sono stati disattesi diritti di parte, la cui violazione costituisce un diniego di giustizia formale (DTF 122 I 267 consid. 1b e richiami). In particolare può contestare decisioni d'inammissibilità (DTF 114 Ia 307 consid. 3c).
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b) aa) Un'autorità deve procedere ad un nuovo esame della propria decisione cresciuta in giudicato, quando un siffatto obbligo è previsto dal diritto cantonale e i relativi requisiti legali sono adempiuti. Oltre a ciò occorre tener conto dei principi sgorganti direttamente dalla Costituzione. Nel caso concreto, le ricorrenti non adducono la violazione di norme procedurali cantonali: esse fanno unicamente valere che la reiezione della loro istanza disattende l'art. 29 Cost. Ne discende che, nel caso di specie, oggetto di giudizio è unicamente il quesito di sapere se il Consiglio di Stato ticinese, rifiutando di procedere a un nuovo esame della propria decisione del 30 agosto 2000, ha violato i principi derivanti dal citato disposto costituzionale.
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bb) Conformemente all'art. 29 Cost. (precedentemente l'art. 4 vCost.), le autorità sono tenute, tra l'altro, a riconsiderare una decisione resa su ricorso e ad effettuare un nuovo esame di merito quando l'istante adduca fatti o mezzi di prova rilevanti che egli non conosceva o che non gli era stato possibile invocare nell'ambito della procedura anteriore o che non aveva alcun motivo per farlo (DTF 120 Ib 42 consid. 2b e rinvii; 118 Ib 137 consid. 1).
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In altre parole, dev'essere fatto valere un classico motivo di revisione. Al riguardo va osservato che sono fatti o mezzi di prova nuovi solo quelli già esistenti all'epoca della procedura precedente, che già facevano parte di quella fattispecie, ma che non erano stati allegati poiché ancora non erano noti; quelli sopraggiunti in seguito non entrano invece in linea di conto. Nel caso in cui le circostanze siano notevolmente mutate dall'emanazione della prima decisione, si crea un nuovo stato di fatto, in merito al quale le competenti autorità non si sono ancora pronunciate.
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In tal caso, l'istante deve allora presentare all'autorità di prima istanza una domanda di riesame. Da quanto testé esposto discende che secondo l'ordinamento svizzero una decisione resa su ricorso può, in linea di principio, essere riveduta solo mediante revisione, adempiuti i relativi requisiti; la stessa non può invece essere oggetto di riesame, il quale è esperibile solo contro le pronunce delle autorità di prima istanza (cfr. Ulrich Häfelin/Georg Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrecht, 3a ed., Zurigo, 1998, n. 1423; Max Imboden/René A. Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 6a ed., Basilea e Francoforte sul Meno, vol. I, n. 41 B/VII).
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c) Da un'attenta lettura della decisione querelata emerge che l'autorità governativa ha unicamente vagliato se fossero adempiute le condizioni per poter procedere al riesame sollecitato, negando che ciò fosse il caso. Ne discende che, anche se il dispositivo del giudizio impugnato può destare qualche perplessità, oggetto di giudizio è unicamente la questione di sapere se l'autorità intimata ha negato a torto l'esistenza delle condizioni nelle quali devesi procedere a un riesame (cfr. DTF 109 Ib 251 consid. 4a).
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Su questo punto il presente ricorso di diritto pubblico, tempestivo (art. 89 cpv. 1 OG), è ricevibile e al riguardo nulla osta all'ammissibilità dal profilo dell'art. 88 OG (cfr. consid. 2a). Come già ricordato, le ricorrenti non sono invece legittimate a censurare d'arbitrio l'operato dell'autorità cantonale nel confermare il rifiuto del rinnovo dei permessi di dimora annuali, quesito legato al merito della causa, e ancor meno a sostenere di adempiere le condizioni per il rilascio di permessi ai sensi dell'art. 13 lett. f dell'ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l' effettivo degli stranieri (OLS; RS 823. 21), tema che non è stato oggetto del procedimento cantonale. Su questi ultimi aspetti il ricorso sfugge quindi ad un esame di merito.
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d) In concreto, appare dubbio che le esigenze di motivazione di cui all'art. 90 OG (sul cosiddetto principio dell'allegazione, cfr. DTF 117 Ia 393 consid. 1c e rinvii) siano adempiute. La questione può tuttavia rimanere indecisa dato che, come verrà esposto, il ricorso deve comunque essere respinto, poiché infondato.
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3.- a) Nella fattispecie, va rilevato innanzitutto che mal si capisce la tesi sostenuta dal Governo ticinese secondo cui, in materia di diritto degli stranieri, l'istituto del riesame (su tale concetto, cfr. DTF 120 Ib 42 consid. 2b e rinvii) dev'essere ammesso solo se i fatti invocati portano ad una modifica della situazione preesistente tale da dover ritenere la decisione avversata arbitraria e sproporzionata. Su questo argomento non vale tuttavia la pena in questa sede di soffermarsi dato che, in ogni caso e come esposto di seguito, le condizioni per poter procedere ad un nuovo esame non sono comunque date.
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b) L'istanza in questione non si basa sulla scoperta di fatti o mezzi di prova nuovi, che non potevano essere conosciuti o che non potevano essere addotti, senza colpa, in precedenza (cfr. DTF 120 Ib 42 consid. 2b). Va poi osservato che gli elementi fatti valere, cioè che le figlie della ricorrente frequentano le scuole svizzere dal 1994, che l'interessata ha acquistato una casa nel Cantone Ticino nonché il fatto che l'Ufficio della manodopera estera abbia emesso un nuovo preavviso positivo riguardo alla richiesta di rilascio di un permesso di dimora formulata nel gennaio 2000, contrariamente all'assunto delle ricorrenti, non portano ad una modifica notevole della situazione di fatto e ciò per i pertinenti motivi sviluppati dal Consiglio di Stato (art. 36a cpv. 3 OG). Al riguardo va osservato che il quesito di sapere se l'istanza avrebbe dovuto essere trasmessa per competenza all'autorità di prime cure può rimanere indeciso, dato che, in ogni caso, le ricorrenti non sostengono che il Consiglio di Stato, esaminando esso medesimo se fossero adempiuti i requisiti per poter procedere a un riesame, ha disatteso loro diritti costituzionali.
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Infine, va precisato che l'istituto in questione non è dato né per ottenere una nuova valutazione di circostanze già note al momento della decisione né per riparare un errore di diritto né per avvalersi di una nuova tesi giuridica (cfr. DTF 105 Ib 245 consid. 3a).
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Visto quanto precede, rifiutando di entrare nel merito dell'istanza litigiosa, il Consiglio di Stato non ha commesso un diniego di giustizia né disatteso il diritto di essere sentite delle ricorrenti. Il presente ricorso va quindi respinto.
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4.- a) Manifestamente infondato, il ricorso può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all' art. 36a OG.
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b) Visto l'esito del giudizio, le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). Non si accordano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG).
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Per questi motivi
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visto l'art. 36a OG
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il Tribunale federale
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pronuncia :
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1. In quanto ammissibile, il ricorso è respinto.
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2. La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a carico delle ricorrenti.
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3. Comunicazione al patrocinatore delle ricorrenti e al Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
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Losanna, 12 aprile 2001 VIZ
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
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Il Presidente,
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La Cancelliera,
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