BGer U 275/1998 | |||
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BGer U 275/1998 vom 31.05.2001 | |
[AZA 7]
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U 275/98 Ws
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IVa Camera
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composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger;
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Schäuble, cancelliere
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Sentenza del 31 maggio 2001
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nella causa
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Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli
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infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, ricorrente,
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contro
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M._________, opponente, rappresentato dal Sindacato
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Edilizia & Industria, Via Industria, 6814 Lamone,
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e
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Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6900 Lugano
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F a t t i :
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A.- M._________, nato nel 1953, lamenta gli esiti di
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tre infortuni professionali intervenuti rispettivamente il
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18 dicembre 1989, il 7 novembre 1994 e il 6 ottobre 1995,
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nei quali riportò lesioni alle spalle che lo costrinsero,
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nel 1997, a cessare l'attività di capo operaio sino ad
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allora esercitata presso l'impresa di costruzioni
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S._________ SA di G._________.
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Mediante decisione 20 settembre 1997, l'Istituto nazionale
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svizzero di assicurazione contro gli infortuni
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(INSAI) dispose l'erogazione di una rendita d'invalidità
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del 30% dal 1° giugno 1997 e di un'indennità per menomazione
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all'integrità del 20%, confermando il provvedimento anche
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dopo opposizione, il 27 novembre 1997.
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B.- Assistito dal Sindacato Edilizia & Industria
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(SEI), M._________ insorse con ricorso al Tribunale delle
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assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo l'assegnazione
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di una rendita per un'invalidità pari almeno al 50%, con
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protesta di spese e ripetibili.
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Per giudizio 25 agosto 1998 l'autorità giudiziaria
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cantonale accolse il gravame, obbligando l'INSAI a versare
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all'insorgente una rendita calcolata su un'invalidità del
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50%. L'Istituto venne inoltre condannato al pagamento di
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ripetibili nella misura di fr. 800.-.
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C.- L'INSAI, rappresentato dall'avv. Enrico Broggini,
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interpone a questa Corte un ricorso di diritto amministrativo
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con cui chiede di stabilire il tasso d'invalidità al
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30%, conformemente alla decisione su opposizione litigiosa.
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L'assicurato, sempre tramite il SEI, postula la reiezione
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del gravame. Da parte sua l'Ufficio federale delle
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assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi.
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D i r i t t o :
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1.- Nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale
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delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente
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ricordato le norme di diritto concernenti il tema
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oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla questione
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della commisurazione dell'invalidità lamentata dall'opponente.
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Il primo giudice ha in particolare esposto come,
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giusta l'art. 18 cpv. 2 LAINF, il grado d'invalidità
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venga determinato paragonando il reddito del lavoro che
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l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza dell'invalidità
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e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
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d'integrazione, nell'esercizio di un'attività esigibile da
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lui in condizioni equilibrate di mercato del lavoro, con
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quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
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invalido. L'istanza cantonale ha poi rilevato, pure a ragione,
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che al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione
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(o al giudice in caso di ricorso) è necessario
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disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
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medico o eventualmente da altri specialisti, precisando, da
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un lato, come il compito del medico consista nel porre un
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giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura
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e in quali attività l'assicurato sia incapace al lavoro,
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dall'altro, come la documentazione medica costituisca
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un importante elemento di giudizio per determinare quali
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lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato.
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A questa esposizione non può che essere fatto riferimento
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e prestata adesione.
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2.- a) Nell'evenienza concreta, fondandosi essenzialmente
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sugli accertamenti sanitari esperiti ed evidenziati
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nel rapporto 10 febbraio 1997 del dott. C._________, medico
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di circondario dell'INSAI, la Corte cantonale ha considerato
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che l'assicurato, a dipendenza dei postumi infortunistici
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alle spalle, non era più in grado di svolgere l'attività
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precedente di capo operaio. Come l'istituto assicuratore,
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l'autorità giudiziaria di primo grado ha però ritenuto
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l'interessato abile al lavoro in misura completa in
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attività sostitutive leggere compatibili con lo stato di
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salute. Su tale punto, il Tribunale federale delle assicurazioni
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non ha alcun motivo per scostarsi dal giudizio impugnato
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(cfr. sull'attendibilità delle valutazioni dei medici
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di circondario dell'INSAI, DTF 122 V 161 in fine; v.
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pure GAAC 2000 n. 138 pag. 1341 segg.).
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b) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche
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dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente
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attività, le istanze inferiori hanno fatto capo ad un
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paragone dei redditi, come lo prescrive l'art. 18 cpv. 2
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LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in particolare,
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il reddito ipotetico d'invalido, il primo giudice, in modifica
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di quanto stabilito nel provvedimento amministrativo
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impugnato e prevalendosi della propria giurisprudenza sviluppata
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in tema di determinazione del salario di riferimento
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per il calcolo della capacità di guadagno residua, ha
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ritenuto l'importo di fr. 35'000.-, che corrispondeva negli
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anni dal 1994 al 1997 alla retribuzione annua media conseguibile
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sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati
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non qualificati con problemi di salute in attività
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leggere adeguate. Orbene, la questione dei salari medi fondati
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su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria
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ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente
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sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata
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in DTF 126 V 75 segg.
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c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza
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stabilito che ai fini della determinazione del reddito
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da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale
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e salariale concreta dell'interessato. Qualora
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difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente
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alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti
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dalle statistiche salariali. La questione di sapere se
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e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici
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debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle
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circostanze personali e professionali del caso concreto
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(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni
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di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
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di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è
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tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al
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riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
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salario statistico permettesse di tener conto delle varie
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particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro.
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Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora
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rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a
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pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da
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una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare,
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il giudice non può senza valido motivo sostituire il
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suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
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d) Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo
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cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su
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un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o
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non qualificato in attività confacenti allo stato di salute
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è valutato senza particolare riferimento alle circostanze
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specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi,
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non soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova
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giurisprudenza precitata (nello stesso senso: sentenze 19
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aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I
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10/00, e 30 giugno 2000 in re B., I 411/98). Il giudizio
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querelato non può quindi essere tutelato.
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e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato,
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l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti
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presso alcune aziende del Cantone Ticino appurando
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come in attività leggere, che anche l'interessato sarebbe
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in grado di esercitare dal profilo sanitario e avuto
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riguardo alle sue capacità professionali, i dipendenti di
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tali ditte percepissero un reddito annuo medio pari a fr.
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49'327.-, arrotondati a fr. 49'000.-. Orbene, il Tribunale
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federale delle assicurazioni può aderire alla valutazione
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del guadagno ipotetico di invalido operata dall'INSAI.
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L'importo stabilito appare plausibile alla luce dei dati
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statistici sulla struttura dei salari editi dal competente
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Ufficio federale - dati secondo i quali la retribuzione annua
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media dei lavoratori di sesso maschile attivi in occupazioni
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semplici e ripetitive nel settore privato ammontava,
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nel 1997, a fr. 54'245.- (fr. 4'294.- : 40 x 41,9 x 12
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x 100,5%) - quando si consideri come, ai sensi della giurisprudenza
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in DTF 126 V 75 sopra indicata, le specifiche
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circostanze del caso concreto siano suscettibili di comportare
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una riduzione del salario statistico fino, realizzate
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tutte le premesse, al limite massimo del 25%.
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3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico
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conseguibile senza invalidità (fr. 70'655.- annui) non
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è mai stato contestato dalle parti in causa, la decisione
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amministrativa in lite che riconosce all'opponente il diritto
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a una rendita calcolata su un'invalidità del solo 30%
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merita di essere ristabilita.
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4.- In conformità all'art. 159 cpv. 2 in relazione con
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l'art. 135 OG, non si assegnano ripetibili all'INSAI, poiché
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esso istituto, conformemente alla giurisprudenza, è
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equiparato a organismo con compiti di diritto pubblico (DTF
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112 V 49 consid. 3 e rinvio).
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Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
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p r o n u n c i a :
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I. Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il
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giudizio querelato 25 agosto 1998 essendo annullato.
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II. Non si percepiscono spese giudiziarie, né si assegnano
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indennità di parte.
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III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale
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cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio
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federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 31 maggio 2001
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In nome del
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Il Presidente della IVa Camera :
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Il Cancelliere :
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