BGer U 279/1998 | |||
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BGer U 279/1998 vom 31.05.2001 | |
[AZA 7]
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U 279/98 Ws
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IVa Camera
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composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger;
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Schäuble, cancelliere
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Sentenza del 31 maggio 2001
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nella causa
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Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli
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infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, ricorrente,
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contro
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M._________, opponente, rappresentato dal Patronato ACLI,
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Via Balestra 19, 6900 Lugano,
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e
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Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
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F a t t i :
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A.- M._________, nato nel 1938, lavorava come meccanico/magazziniere
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presso la ditta S._________ SA di
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A._________ - che nel frattempo è fallita - quando, il 2
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ottobre 1995, fu vittima di un infortunio professionale.
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Egli ne riportò la frattura del radio distale sinistro e
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una contusione alla schiena.
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L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro
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gli infortuni (INSAI) assunse il caso, versando le prestazioni
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di legge.
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Dopo aver in precedenza riconosciuto all'assicurato il
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diritto a indennità per menomazione all'integrità del 20%,
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l'INSAI, mediante decisione 5 gennaio 1998, dispose l'erogazione
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di una rendita d'invalidità del 40% dal 1° giugno
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1997, confermando il provvedimento anche dopo opposizione,
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il 20 marzo 1998.
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B.- Assistito dal Patronato ACLI, M._________ insorse
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con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone
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Ticino chiedendo l'assegnazione di una rendita d'invalidità
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del 50%, con protesta di spese e ripetibili.
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Per giudizio 3 settembre 1998 l'autorità giudiziaria
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cantonale accolse il gravame, obbligando l'INSAI a versare
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all'insorgente una rendita calcolata su un'invalidità del
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50%. L'Istituto venne inoltre condannato al pagamento di
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ripetibili nella misura di fr. 800.-.
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C.- L'INSAI interpone a questa Corte un ricorso di diritto
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amministrativo con cui chiede di stabilire il tasso
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d'invalidità al 40%, conformemente alla decisione su opposizione
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litigiosa.
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L'assicurato e l'Ufficio federale delle assicurazioni
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sociali rinunciano a prendere posizione sul gravame.
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D i r i t t o :
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1.- Nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale
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delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente
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ricordato le norme di diritto concernenti il tema
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oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla questione
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della commisurazione dell'invalidità lamentata dall'opponente.
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Il primo giudice ha in particolare esposto come,
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giusta l'art. 18 cpv. 2 LAINF, il grado d'invalidità
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venga determinato paragonando il reddito del lavoro che
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l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza dell'invalidità
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e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
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d'integrazione, nell'esercizio di un'attività esigibile da
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lui in condizioni equilibrate di mercato del lavoro, con
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quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
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invalido. L'istanza cantonale ha poi rilevato, pure a ragione,
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che al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione
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(o al giudice in caso di ricorso) è necessario
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disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
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medico o eventualmente da altri specialisti, precisando, da
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un lato, come il compito del medico consista nel porre un
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giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura
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e in quali attività l'assicurato sia incapace al lavoro,
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dall'altro, come la documentazione medica costituisca
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un importante elemento di giudizio per determinare quali
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lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato.
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A questa esposizione non può che essere fatto riferimento
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e prestata adesione.
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2.- a) Nell'evenienza concreta, fondandosi essenzialmente
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sugli accertamenti sanitari esperiti ed evidenziati
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nei rapporti allestiti rispettivamente il 27 novembre 1996,
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il 27 febbraio 1997 e il 12 marzo 1998 dalla Clinica
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X._________ di B._________, dal dott. K._________, medico
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di circondario dell'INSAI, e dal dott. G._________,
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specialista in chirurgia della divisione medica
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dell'Istituto, la Corte cantonale ha considerato che l'assicurato,
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a dipendenza dei postumi infortunistici, non era
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più in grado di svolgere l'attività esercitata prima dell'incidente
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subito nel 1995. Come l'assicuratore, l'autorità
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giudiziaria di primo grado ha però ritenuto l'interessato
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abile al lavoro in misura completa in attività sostitutive
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leggere compatibili con lo stato di salute. Su tale
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punto, il Tribunale federale delle assicurazioni non ha alcun
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motivo per scostarsi dal giudizio impugnato, nel quale
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il primo giudice ha rettamente disatteso le censure formulate
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in proposito dall'assicurato (cfr. sull'attendibilità
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dei rapporti medici interni all'amministrazione e sulla
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facoltà per il giudice di basare la sua pronunzia su tali
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rapporti, DTF 122 V 161 in fine; v. pure GAAC 2000 n. 138
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pag. 1341 segg.).
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b) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche
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dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente
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attività, le istanze inferiori hanno fatto capo ad un
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paragone dei redditi, come lo prescrive l'art. 18 cpv. 2
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LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in particolare,
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il reddito ipotetico d'invalido, il primo giudice, in modifica
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di quanto stabilito nel provvedimento amministrativo
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impugnato e prevalendosi della propria giurisprudenza sviluppata
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in tema di determinazione del salario di riferimento
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per il calcolo della capacità di guadagno residua, ha
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ritenuto l'importo di fr. 35'000.-, che corrispondeva negli
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anni dal 1994 al 1998 alla retribuzione annua media conseguibile
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sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati
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non qualificati con problemi di salute in attività
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leggere adeguate. Orbene, la questione dei salari medi fondati
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su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria
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ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente
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sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata
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in DTF 126 V 75 segg.
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c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza
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stabilito che ai fini della determinazione del reddito
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da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale
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e salariale concreta dell'interessato. Qualora
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difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente
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alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti
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dalle statistiche salariali. La questione di sapere se
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e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici
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debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle
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circostanze personali e professionali del caso concreto
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(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni
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di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
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di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è
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tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al
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riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
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salario statistico permettesse di tener conto delle varie
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particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro.
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Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora
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rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a
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pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da
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una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare,
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il giudice non può senza valido motivo sostituire il
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suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
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d) Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo
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cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su
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un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o
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non qualificato in attività confacenti allo stato di salute
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è valutato senza particolare riferimento alle circostanze
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specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi,
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non soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova
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giurisprudenza precitata (nello stesso senso: sentenze 19
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aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I
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10/00, e 30 giugno 2000 in re B., I 411/98). Il giudizio
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querelato non può quindi essere tutelato.
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e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato,
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l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti
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presso alcune aziende del Cantone Ticino appurando
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come in attività leggere, che anche l'interessato sarebbe
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in grado di esercitare dal profilo sanitario e avuto
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riguardo alle sue capacità professionali, i dipendenti di
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tali ditte percepissero un reddito annuo medio di all'incirca
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fr. 43'000.-. Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni
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può aderire alla valutazione del guadagno ipotetico
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di invalido operata dall'INSAI. L'importo stabilito
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appare plausibile alla luce dei dati statistici sulla
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struttura dei salari editi dal competente Ufficio federale
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- dati secondo i quali la retribuzione annua media dei lavoratori
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di sesso maschile attivi in occupazioni semplici e
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ripetitive nel settore privato ammontava, nel 1997, a fr.
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54'245.- (fr. 4'294.- : 40 x 41,9 x 12 x 100,5%) - quando
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si consideri come, ai sensi della giurisprudenza in DTF 126
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V 75 sopra indicata, le specifiche circostanze del caso
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concreto siano suscettibili di comportare una riduzione del
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salario statistico fino, realizzate tutte le premesse, al
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limite massimo del 25%.
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3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico
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conseguibile senza invalidità (fr. 74'035.- annui) non
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è mai stato contestato dalle parti in causa, atteso inoltre
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che altre attività confacenti, più redditizie, non furono
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considerate nell'ambito del provvedimento amministrativo in
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lite, ciò a favore dell'assicurato, la decisione dell'INSAI
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che riconosce a quest'ultimo il diritto a una rendita calcolata
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in base a un grado di invalidità arrotondato del 40%
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merita di essere ristabilita.
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Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
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p r o n u n c i a :
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I. Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il
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giudizio querelato 3 settembre 1998 essendo annullato.
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II. Non si percepiscono spese giudiziarie.
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III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale
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cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio
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federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 31 maggio 2001
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In nome del
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Il Presidente della IVa Camera :
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Il Cancelliere :
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