VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer U 279/1998  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer U 279/1998 vom 31.05.2001
 
[AZA 7]
 
U 279/98 Ws
 
IVa Camera
 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger;
 
Schäuble, cancelliere
 
Sentenza del 31 maggio 2001
 
nella causa
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli
 
infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, ricorrente,
 
contro
 
M._________, opponente, rappresentato dal Patronato ACLI,
 
Via Balestra 19, 6900 Lugano,
 
e
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
 
F a t t i :
 
A.- M._________, nato nel 1938, lavorava come meccanico/magazziniere
 
presso la ditta S._________ SA di
 
A._________ - che nel frattempo è fallita - quando, il 2
 
ottobre 1995, fu vittima di un infortunio professionale.
 
Egli ne riportò la frattura del radio distale sinistro e
 
una contusione alla schiena.
 
L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro
 
gli infortuni (INSAI) assunse il caso, versando le prestazioni
 
di legge.
 
Dopo aver in precedenza riconosciuto all'assicurato il
 
diritto a indennità per menomazione all'integrità del 20%,
 
l'INSAI, mediante decisione 5 gennaio 1998, dispose l'erogazione
 
di una rendita d'invalidità del 40% dal 1° giugno
 
1997, confermando il provvedimento anche dopo opposizione,
 
il 20 marzo 1998.
 
B.- Assistito dal Patronato ACLI, M._________ insorse
 
con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone
 
Ticino chiedendo l'assegnazione di una rendita d'invalidità
 
del 50%, con protesta di spese e ripetibili.
 
Per giudizio 3 settembre 1998 l'autorità giudiziaria
 
cantonale accolse il gravame, obbligando l'INSAI a versare
 
all'insorgente una rendita calcolata su un'invalidità del
 
50%. L'Istituto venne inoltre condannato al pagamento di
 
ripetibili nella misura di fr. 800.-.
 
C.- L'INSAI interpone a questa Corte un ricorso di diritto
 
amministrativo con cui chiede di stabilire il tasso
 
d'invalidità al 40%, conformemente alla decisione su opposizione
 
litigiosa.
 
L'assicurato e l'Ufficio federale delle assicurazioni
 
sociali rinunciano a prendere posizione sul gravame.
 
D i r i t t o :
 
1.- Nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale
 
delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente
 
ricordato le norme di diritto concernenti il tema
 
oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla questione
 
della commisurazione dell'invalidità lamentata dall'opponente.
 
Il primo giudice ha in particolare esposto come,
 
giusta l'art. 18 cpv. 2 LAINF, il grado d'invalidità
 
venga determinato paragonando il reddito del lavoro che
 
l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza dell'invalidità
 
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
 
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività esigibile da
 
lui in condizioni equilibrate di mercato del lavoro, con
 
quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
 
invalido. L'istanza cantonale ha poi rilevato, pure a ragione,
 
che al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione
 
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario
 
disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
 
medico o eventualmente da altri specialisti, precisando, da
 
un lato, come il compito del medico consista nel porre un
 
giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura
 
e in quali attività l'assicurato sia incapace al lavoro,
 
dall'altro, come la documentazione medica costituisca
 
un importante elemento di giudizio per determinare quali
 
lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato.
 
A questa esposizione non può che essere fatto riferimento
 
e prestata adesione.
 
2.- a) Nell'evenienza concreta, fondandosi essenzialmente
 
sugli accertamenti sanitari esperiti ed evidenziati
 
nei rapporti allestiti rispettivamente il 27 novembre 1996,
 
il 27 febbraio 1997 e il 12 marzo 1998 dalla Clinica
 
X._________ di B._________, dal dott. K._________, medico
 
di circondario dell'INSAI, e dal dott. G._________,
 
specialista in chirurgia della divisione medica
 
dell'Istituto, la Corte cantonale ha considerato che l'assicurato,
 
a dipendenza dei postumi infortunistici, non era
 
più in grado di svolgere l'attività esercitata prima dell'incidente
 
subito nel 1995. Come l'assicuratore, l'autorità
 
giudiziaria di primo grado ha però ritenuto l'interessato
 
abile al lavoro in misura completa in attività sostitutive
 
leggere compatibili con lo stato di salute. Su tale
 
punto, il Tribunale federale delle assicurazioni non ha alcun
 
motivo per scostarsi dal giudizio impugnato, nel quale
 
il primo giudice ha rettamente disatteso le censure formulate
 
in proposito dall'assicurato (cfr. sull'attendibilità
 
dei rapporti medici interni all'amministrazione e sulla
 
facoltà per il giudice di basare la sua pronunzia su tali
 
rapporti, DTF 122 V 161 in fine; v. pure GAAC 2000 n. 138
 
pag. 1341 segg.).
 
b) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche
 
dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente
 
attività, le istanze inferiori hanno fatto capo ad un
 
paragone dei redditi, come lo prescrive l'art. 18 cpv. 2
 
LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in particolare,
 
il reddito ipotetico d'invalido, il primo giudice, in modifica
 
di quanto stabilito nel provvedimento amministrativo
 
impugnato e prevalendosi della propria giurisprudenza sviluppata
 
in tema di determinazione del salario di riferimento
 
per il calcolo della capacità di guadagno residua, ha
 
ritenuto l'importo di fr. 35'000.-, che corrispondeva negli
 
anni dal 1994 al 1998 alla retribuzione annua media conseguibile
 
sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati
 
non qualificati con problemi di salute in attività
 
leggere adeguate. Orbene, la questione dei salari medi fondati
 
su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria
 
ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente
 
sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata
 
in DTF 126 V 75 segg.
 
c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza
 
stabilito che ai fini della determinazione del reddito
 
da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale
 
e salariale concreta dell'interessato. Qualora
 
difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente
 
alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti
 
dalle statistiche salariali. La questione di sapere se
 
e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici
 
debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle
 
circostanze personali e professionali del caso concreto
 
(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni
 
di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
 
di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è
 
tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al
 
riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
 
salario statistico permettesse di tener conto delle varie
 
particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro.
 
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora
 
rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a
 
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da
 
una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare,
 
il giudice non può senza valido motivo sostituire il
 
suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
 
d) Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo
 
cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su
 
un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o
 
non qualificato in attività confacenti allo stato di salute
 
è valutato senza particolare riferimento alle circostanze
 
specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi,
 
non soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova
 
giurisprudenza precitata (nello stesso senso: sentenze 19
 
aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I
 
10/00, e 30 giugno 2000 in re B., I 411/98). Il giudizio
 
querelato non può quindi essere tutelato.
 
e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato,
 
l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti
 
presso alcune aziende del Cantone Ticino appurando
 
come in attività leggere, che anche l'interessato sarebbe
 
in grado di esercitare dal profilo sanitario e avuto
 
riguardo alle sue capacità professionali, i dipendenti di
 
tali ditte percepissero un reddito annuo medio di all'incirca
 
fr. 43'000.-. Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni
 
può aderire alla valutazione del guadagno ipotetico
 
di invalido operata dall'INSAI. L'importo stabilito
 
appare plausibile alla luce dei dati statistici sulla
 
struttura dei salari editi dal competente Ufficio federale
 
- dati secondo i quali la retribuzione annua media dei lavoratori
 
di sesso maschile attivi in occupazioni semplici e
 
ripetitive nel settore privato ammontava, nel 1997, a fr.
 
54'245.- (fr. 4'294.- : 40 x 41,9 x 12 x 100,5%) - quando
 
si consideri come, ai sensi della giurisprudenza in DTF 126
 
V 75 sopra indicata, le specifiche circostanze del caso
 
concreto siano suscettibili di comportare una riduzione del
 
salario statistico fino, realizzate tutte le premesse, al
 
limite massimo del 25%.
 
3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico
 
conseguibile senza invalidità (fr. 74'035.- annui) non
 
è mai stato contestato dalle parti in causa, atteso inoltre
 
che altre attività confacenti, più redditizie, non furono
 
considerate nell'ambito del provvedimento amministrativo in
 
lite, ciò a favore dell'assicurato, la decisione dell'INSAI
 
che riconosce a quest'ultimo il diritto a una rendita calcolata
 
in base a un grado di invalidità arrotondato del 40%
 
merita di essere ristabilita.
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
 
p r o n u n c i a :
 
I. Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il
 
giudizio querelato 3 settembre 1998 essendo annullato.
 
II. Non si percepiscono spese giudiziarie.
 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale
 
cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio
 
federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 31 maggio 2001
 
In nome del
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Il Presidente della IVa Camera :
 
Il Cancelliere :
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).