BGer U 285/1998 | |||
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BGer U 285/1998 vom 11.06.2001 | |
[AZA 7]
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U 285/98 Ws
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IVa Camera
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composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger;
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Schäuble, cancelliere
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Sentenza dell'11 giugno 2001
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nella causa
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Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli
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infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, ricorrente,
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contro
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S._________, Italia, opponente, rappresentato dal Sindacato
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Edilizia & Industria, Via Industria, 6814 Lamone,
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e
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Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6900 Lugano
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F a t t i :
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A.- S._________, nato nel 1963, lavorava come meccanico
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presso l'impresa di costruzione D._________ SA di
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A._________ quando, il 20 febbraio 1995, fu vittima di un
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infortunio professionale. Egli ne riportò una contusione
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della spalla destra.
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L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro
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gli infortuni (INSAI) assunse il caso, versando le prestazioni
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di legge.
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Mediante decisione 17 ottobre 1997, l'INSAI dispose
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l'erogazione di una rendita d'invalidità del 20% dal 1°
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febbraio 1997 e di un'indennità per menomazione all'integrità
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del 10%, confermando il provvedimento anche dopo opposizione,
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il 9 dicembre 1997.
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B.- Assistito dal Sindacato Edilizia & Industria
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(SEI), S._________ insorse con ricorso al Tribunale delle
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assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo, con protesta di
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spese e ripetibili, il riconoscimento di una rendita più
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elevata di quella aggiudicatagli dall'INSAI.
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Per giudizio 28 agosto 1998 l'autorità giudiziaria
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cantonale accolse il gravame, obbligando l'INSAI a versare
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all'insorgente una rendita calcolata su un'invalidità del
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34%. L'Istituto venne inoltre condannato al pagamento di
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ripetibili nella misura di fr. 600.-.
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C.- L'INSAI interpone a questa Corte un ricorso di diritto
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amministrativo con cui chiede di stabilire il tasso
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d'invalidità al 20%, conformemente alla decisione su opposizione
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litigiosa.
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L'assicurato, sempre tramite il SEI, postula la reiezione
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del gravame. Da parte sua l'Ufficio federale delle
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assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi.
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D i r i t t o :
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1.- Nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale
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delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente
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ricordato le norme di diritto concernenti il tema
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oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla questione
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della commisurazione dell'invalidità lamentata dall'opponente.
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Il primo giudice ha in particolare esposto come,
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giusta l'art. 18 cpv. 2 LAINF, il grado d'invalidità
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venga determinato paragonando il reddito del lavoro che
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l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza dell'invalidità
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e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
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d'integrazione, nell'esercizio di un'attività esigibile da
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lui in condizioni equilibrate di mercato del lavoro, con
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quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
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invalido. L'istanza cantonale ha poi rilevato, pure a ragione,
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che al fine di poter graduare l'invalidità all'amministrazione
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(o al giudice in caso di ricorso) è necessario
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disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico
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o eventualmente da altri specialisti, precisando, da
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un lato, come il compito del medico consista nel porre un
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giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura
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e in quali attività l'assicurato sia incapace al lavoro,
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dall'altro, come la documentazione medica costituisca
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un importante elemento di giudizio per determinare quali
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lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato.
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A questa esposizione non può che essere fatto riferimento
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e prestata adesione.
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2.- a) Nell'evenienza concreta dalla documentazione
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medica, e in particolare dalle risultanze della visita medica
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di chiusura eseguita dal dott. S._________, medico di
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circondario dell'INSAI, il 29 novembre 1996, emerge che
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l'assicurato, in seguito all'infortunio subito nel 1995, è
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limitato nella sua capacità d'esercitare l'attività professionale
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precedente nella misura del 33,4%, mentre la capacità
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non è limitata in occupazioni sostitutive compatibili
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con lo stato di salute. Queste valutazioni - le quali tengono
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conto del fatto che l'assicurato ha volontariamente
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rinunciato a sottoporsi ad un intervento chirurgico idoneo
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a migliorare la sua situazione - non sono sostanzialmente
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contestate in sede federale, né questa Corte vede validi
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motivi per scostarsene (cfr. sull'attendibilità dei rapporti
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medici interni all'amministrazione e sulla facoltà per
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il giudice di basare la sua pronunzia su tali rapporti, DTF
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122 V 161 in fine; v. pure GAAC 2000 n. 138 pag. 1341
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segg.).
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b) Esaminando le ripercussioni economiche di simile
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inabilità, il primo giudice, prevalendosi della propria
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giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario
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di riferimento per il calcolo della capacità di guadagno
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residua, ha dapprima rilevato che l'assicurato, in
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occupazioni compatibili con il suo stato di salute, avrebbe
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potuto realizzare, in teoria, un reddito non già di fr.
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43'000.-, come stabilito nel provvedimento amministrativo
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impugnato, ma bensì di soli fr. 35'000.-, importo questo
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corrispondente negli anni dal 1994 al 1998 alla retribuzione
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annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese
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da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute
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in attività leggere adeguate. Orbene, la questione dei
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salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta
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prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto
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di una recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni
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pubblicata in DTF 126 V 75 segg.
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c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza
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stabilito che ai fini della determinazione del reddito
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da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale
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e salariale concreta dell'interessato, a condizione
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naturalmente che quest'ultimo sfrutti in maniera completa
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e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il
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reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia
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adeguato e non costituisca una paga sociale. Qualora difettino
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indicazioni economiche effettive, possono, conformemente
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alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti
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dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in
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quale misura al caso i salari fondati su dati statistici
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debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze
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personali e professionali del caso concreto (limitazione
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addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,
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nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
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occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta
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a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo,
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come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
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permettesse di tener conto delle varie particolarità
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suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale
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federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato,
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nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla
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deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione
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deve succintamente motivare, il giudice non
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può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a
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quello degli organi dell'assicurazione.
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d) Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo
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cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su
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un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o
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non qualificato in attività confacenti allo stato di salute
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è valutato senza particolare riferimento alle circostanze
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specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi,
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non soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova
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giurisprudenza precitata (nello stesso senso: sentenze 19
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aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I
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10/00, e 30 giugno 2000 in re B., I 411/98). Le considerazioni
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del giudice cantonale concernenti la retribuzione
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conseguibile dall'assicurato nell'esercizio a tempo pieno
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di lavori leggeri confacenti si rivelano pertanto insostenibili.
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e) Per l'istanza precedente era comunque evidente che
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un cambiamento di professione, nel caso di specie, non fosse
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proponibile in quanto anche lavorando a tempo pieno e a
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rendimento completo in un'attività confacente, il discapito
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economico per l'assicurato si elevava al 36%, cioè ad un
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tasso superiore all'incapacità di guadagno esistente nel
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mestiere abituale, atteso che non erano ravvisabili motivi
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per cui all'inabilità del 33,4% accertata in tale ambito
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non dovesse corrispondere un'incapacità lucrativa di uguale
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grado. Il giudice cantonale ha pertanto concluso graduando
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l'invalidità di S._________ al 34%.
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f) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato,
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l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti
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presso alcune aziende del Cantone Ticino appurando
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come in attività leggere, che anche l'interessato sarebbe
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in grado di esercitare dal profilo sanitario e avuto
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riguardo alle sue capacità professionali, i dipendenti di
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tali ditte percepissero un reddito annuo medio pari a fr.
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43'000.-. Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni
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può aderire alla valutazione del guadagno ipotetico di invalido
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operata dall'INSAI. L'importo stabilito appare plausibile
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alla luce dei dati statistici sulla struttura dei
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salari editi dal competente Ufficio federale - dati secondo
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i quali la retribuzione annua media dei lavoratori di sesso
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maschile attivi in occupazioni semplici e ripetitive nel
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settore privato ammontava, nel 1997, a fr. 54'245.- (fr.
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4'294.- : 40 x 41,9 x 12 x 100,5%) - quando si consideri
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come, ai sensi della giurisprudenza in DTF 126 V 75 sopra
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indicata, le specifiche circostanze del caso concreto siano
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suscettibili di comportare una riduzione del salario statistico
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fino, realizzate tutte le premesse, al limite massimo
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del 25%.
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3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico
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conseguibile senza invalidità (fr. 54'691.- annui) non
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è mai stato contestato dalle parti in causa, la decisione
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amministrativa in lite che riconosce all'opponente il diritto
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a una rendita calcolata in base a un grado di invalidità
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arrotondato del 20% merita di essere ristabilita.
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Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
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p r o n u n c i a :
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I. Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il
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giudizio querelato 28 agosto 1998 essendo annullato.
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II. Non si percepiscono spese giudiziarie.
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III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale
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cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio
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federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 11 giugno 2001
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In nome del
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Il Presidente della IVa Camera :
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Il Cancelliere :
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