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Informationen zum Dokument  BGer 1A.251/2000  Materielle Begründung
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BGer 1A.251/2000 vom 19.06.2001
 
[AZA 0/2]
 
1A.251/2000
 
I CORTE DI DIRITTO PUBBLICO
 
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19 giugno 2001
 
Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, presidente
 
della Corte e vicepresidente del Tribunale federale, Catenazzi e Favre.
 
Cancelliere: Crameri.
 
________
 
Visto il ricorso di diritto amministrativo del 18 settembre 2000 presentato da A.________, Pavia (I), patrocinato dall'avv.
 
Riccardo Schuhmacher, studio legale Pelli e Solari, Lugano, contro la decisione emessa il 16 agosto 2000 dal Ministero pubblico della Confederazione, Berna, nell'ambito di una procedura di assistenza giudiziaria in materia penale avviata su domanda della Repubblica italiana;
 
Ritenuto in fatto :
 
A.- La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha inoltrato, il 4 maggio 1999, una richiesta di assistenza giudiziaria, completata il 15 novembre 1999, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B.________, C.________, D.________ e altre persone per i reati di falso in bilancio, appropriazione indebita, corruzione di pubblico ufficiale e frode fiscale. Secondo l'Autorità, dal 1991 al 1998 gli inquisiti E.________, B.________ e F.________ avrebbero sistematicamente gonfiato, usando documenti falsi, le fatture d'intermediazioni pubblicitarie emesse dalle società X.________ S.p.A. e Y.________ S.p.A., da loro gestite. I clienti avrebbero effettivamente pagato le somme richieste con le fatture gonfiate, ma una parte di questi importi sarebbe stata loro restituita illecitamente, per il tramite della società J.________ SA, con sede in Svizzera, riconducibile all'indagato B.________.
 
B.- Con ordinanza di entrata in materia e di sequestro del 23 novembre 1999 il Ministero pubblico della Confederazione (MPC), cui l'allora Ufficio federale di polizia, ora Ufficio federale di giustizia (UFG), ha delegato l'esecuzione della rogatoria, ha ordinato - come richiesto nel complemento - alla Banca della Svizzera Italiana di Chiasso, tra l'altro, di identificare e di sequestrare la documentazione relativa al conto n. KKK della H.________ SAS. Titolare del conto è risultato essere A.________.
 
Questi, dopo uno scambio di scritti con il MPC tendenti all'esecuzione semplificata della rogatoria, ha chiesto l' emanazione di una decisione formale.
 
Il 16 agosto 2000 il MPC ha ordinato la trasmissione integrale dei documenti bancari all'Autorità estera.
 
C.- Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.
 
Chiede, in via principale, di respingere la richiesta di assistenza e di annullare la decisione impugnata e, in via subordinata, di annullarla e di riformarla nel senso di limitare la trasmissione ai giustificativi riguardanti i versamenti effettuati sul suo conto dalla J.________.
 
Il MPC conclude per la reiezione, in quanto ammissibile, del ricorso. L'UFG, associandosi alle osservazioni inoltrate dal MPC, chiede di respingere il gravame.
 
Considerando in diritto :
 
1.- a) Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351. 1). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351. 1) e la sua ordinanza di applicazione (OAIMP; RS 351. 11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 123 II 134 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c).
 
b) Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura essa debba esser prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'Autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d). Le conclusioni che vanno oltre la richiesta di annullamento della decisione impugnata sono, di massima, ammissibili (art. 25 cpv. 6 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1c e rinvii).
 
c) La legittimazione del ricorrente, titolare del conto oggetto della contestata misura di assistenza, è pacifica (art. 80h lett. b AIMP in relazione con l'art. 9a lett. a OAIMP; DTF 126 II 258 consid. 2d/aa).
 
2.- In via preliminare il ricorrente fa valere che la decisione impugnata, carente di motivazione, violerebbe gli art. 29 cpv. 2 Cost. (e il previgente art. 4 vCost.) e 80d AIMP e sarebbe, pertanto, nulla.
 
Dal diritto di essere sentito discende, tra l'altro, il diritto di ottenere una decisione motivata: questa esigenza ha essenzialmente lo scopo di permettere da un lato agli interessati di afferrare le ragioni alla base della decisione e di impugnarla con cognizione di causa, e dall' altro all'Autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima (DTF 126 I 15 consid. 2a/aa in fine, 97 consid. 2b, 124 II 146 consid. 2a, 123 I 31 consid. 2c). Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che, in quest'ambito, le garanzie contenute nella AIMP non conferiscono una protezione più estesa (art. 80d AIMP; DTF 124 II 184 consid. 3 inedito, apparso in Rep 1998, pag. 152 segg.). Esso ha ritenuto che, nel caso di una decisione avente per oggetto unicamente la trasmissione delle informazioni richieste, l'indicazione degli atti da trasmettere, con la considerazione ch'essi non parrebbero, "prima facie", inutili per il procedimento penale estero (esame limitato alla rilevanza potenziale, DTF 122 II 367 consid. 2c, 112 Ib 576 consid. 14a pag. 604), adempie l'obbligo di motivazione poiché permette agli interessati di opporsi con conoscenza di causa alla trasmissione.
 
La decisione impugnata, indicando la relazione diretta sussistente tra il conto litigioso e i prospettati reati, adempie tali esigenze. Del resto, un'eventuale violazione del diritto di essere sentito può essere sanata nell'ambito della presente procedura di ricorso (DTF 124 II 132 consid. 2d, 117 Ib 64 consid. 4 pag. 87; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berna 1999, n. 265, 273).
 
3.- Il ricorrente fa valere che l'esposto dei fatti contenuto nella richiesta e nel complemento sarebbe impreciso, visto che il suo nome non appare tra quelli delle persone indagate, essendo egli chiamato in causa solo come titolare del conto, che sarebbe servito agli inquisiti D.________ e C.________ per commettere la sospettata frode fiscale. Da un decreto di perquisizione e sequestro del 23 settembre 1999 emanato dal medesimo Procuratore della rogatoria, e che vale anche quale informazione di garanzia, risulterebbe tuttavia ch'egli è indagato per lo stesso reato contestato ai due citati inquisiti: l'Autorità richiedente avrebbe quindi sottaciuto, conoscendola, la sua reale posizione, violando l'art. 28 AIMP, secondo cui la domanda deve indicare la persona contro cui è diretto il procedimento penale (cpv. 2 lett. d).
 
a) La censura non può essere accolta. Dall'ordine di perquisizione e sequestro si deduce che il ricorrente è inquisito come rappresentante delle Q.________ SAS di A.________ & Co., pure oggetto di fatture per operazioni parzialmente inesistenti emesse da X.________ e Y.________.
 
Il menzionato decreto concerne quindi una società non menzionata nella rogatoria, sicché non sussiste, contrariamente all'assunto del ricorrente, una violazione dell'art. 28 AIMP.
 
L'asserita lesione non sussiste anche per un altro motivo. Si è infatti in presenza di comportamenti penalmente rilevanti, riferiti a due aspetti connessi delle medesime manovre fraudolente. La rogatoria iniziale mirava all' identificazione dei conti bancari della J.________, direttamente riconducibili all'attività illecita degli indagati, volta a costituire presso clienti disponibilità extracontabili.
 
Con il complemento l'Autorità intende verificare e confermare siffatta illegale costituzione assumendo documenti concernenti i conti dei clienti: tra questi figura la relazione della H.________ SAS di Pavia, sul cui conto KKK presso la Banca della Svizzera Italiana di Chiasso sono state effettuate illecite restituzioni da parte della J.________. Nel complemento i prospettati reati sono imputati agli inquisiti D.________ e C.________ quali intermediari, tra la società e i clienti: la circostanza che il ricorrente non sia indicato come indagato non costituisce una violazione dell' art. 28 AIMP.
 
b) L'invocata omissione non rappresenta neppure, contrariamente all'assunto ricorsuale, una lesione del principio "ne bis in idem" visto che il complemento litigioso concerne gli organizzatori e gli intermediari dell' associazione, non i suoi clienti, come la H.________ SAS.
 
Certo, riguardo a tale principio il ricorrente produce una sentenza del 17 novembre 1998, divenuta irrevocabile il 18 dicembre seguente, con la quale il Tribunale ordinario di Torino, Sezione IV Penale, lo ha condannato a una pena privativa della libertà, sospesa condizionalmente, e a una multa, secondo il ricorrente per i medesimi fatti oggetto della rogatoria.
 
aa) L'invocato principio è riconosciuto dall'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, norma che sarebbe disattesa secondo il ricorrente nel procedimento penale italiano nei suoi confronti. Questa norma sancisce che nessuno potrà essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un'infrazione per cui è già stato scagionato o condannato a seguito di una sentenza definitiva conforme alla legge e alla procedura penale di tale Stato (cpv. 1; sul fondamento e la portata di questo principio v. DTF 125 II 402 consid. 1b, 122 I 257 consid. 3, 121 II 257 consid. 5 pag. 270). Ciò presuppone, da una parte, che il Giudice, nell'ambito del primo procedimento, abbia avuto la facoltà di valutare la fattispecie sulla base di tutti gli elementi costitutivi (DTF 125 II 402 consid. 1b); dall'altra, che vi sia identità del reo e del reato (DTF 122 I 257 consid. 3, 120 IV 10 consid. 2b).
 
bb) Non è chiaro se queste esigenze siano adempiute in concreto. Da una parte perché l'invocato giudizio concerne, oltre alla H.________ SAS, anche altre società, segnatamente la I.________ e la L.________ SAS, delle quali il ricorrente è indicato come socio accomandatario: certo, gli importi fatturati per gli anni 1992 - 1996 indicati nel complemento corrispondono in sostanza a quelli menzionati nella sentenza di condanna del 1998; nella stessa non sono tuttavia indicati i valori di sovrafatturazione restituiti per quegli anni alla H.________ SAS. Inoltre, il capoverso 2 dell'art. 4 Prot. n° 7 CEDU recita che le disposizioni del cpv. 1 non impediscono la riapertura del processo in presenza di fatti o elementi nuovi, come quelli costituiti dalla documentazione litigiosa: in effetti, la decisione di condanna del 1998, come si evince dai suoi motivi, si fonda su dichiarazioni indizianti di B.________ e su ammissioni del ricorrente, per cui solo sulla base della documentazione completa potrà essere stabilita l'identità dei fatti. Né si è in presenza della fattispecie prevista dalla riserva della Svizzera all'art. 2 lett. a CEAG, secondo cui l'assistenza può essere rifiutata quando l'atto motivante la domanda è oggetto, in Svizzera, di una procedura penale diretta contro lo stesso prevenuto o una decisione penale vi è stata pronunciata.
 
Il ricorrente sostiene che la sanzione nei suoi confronti sarebbe stata eseguita, per cui alla rogatoria osterebbe anche l'art. 5 cpv. 1 lett. b AIMP. Ora, l'art. 5 AIMP non osta alla cooperazione internazionale quando essa concerne partecipanti ai prospettati reati (coautori, complici, istigatori) che non sono oggetto della procedura in Svizzera (Zimmermann, op. cit. , n. 427-429; cfr. anche l' art. 66 cpv. 2 AIMP). Dalle suesposte considerazioni discende che non si è quindi neppure in presenza dell'asserita grave deficienza del procedimento penale italiano secondo l'art. 2 lett. d AIMP, ammesso che tale norma sia applicabile nelle procedure rette dalla CEAG (DTF 126 II 324 consid. 4c); d'altra parte il ricorrente non rende verosimile l'esistenza, nei suoi confronti, di un rischio serio e obiettivo di una grave violazione dei diritti dell'uomo nello Stato richiedente, che ha ratificato sia la CEDU che il Patto ONU II (DTF 126 II 324 consid. 4a con rinvii).
 
cc) La circostanza che il nome del ricorrente non figura né nella richiesta né nel complemento non è decisiva.
 
La concessione dell'assistenza non presuppone affatto che l'interessato, nei cui confronti la domanda è rivolta, coincida con l'inquisito o l'accusato nella procedura aperta nello Stato richiedente. In realtà, l'assistenza dev'essere prestata anche per acclarare se il reato fondatamente sospettato sia effettivamente stato commesso, e non soltanto per scoprirne l'autore o raccogliere prove a suo carico (DTF 118 Ib 547 consid. 3a pag. 552). Del resto, contrariamente a quanto parrebbe addurre il ricorrente, non è manifesto che l'Autorità richiedente, ossia la Procura di Milano, sia a conoscenza del fatto che la H.________ SAS è legata a lui, visto che la sentenza di condanna è stata emanata dal Tribunale ordinario di Torino.
 
c) L'utilizzazione del conto della H.________ SAS per effettuarvi versamenti illeciti giustifica la trasmissione dei documenti bancari, indipendentemente dall'identità del titolare del conto. Sussiste infatti chiaramente una relazione diretta e oggettiva tra il conto litigioso, su cui sono transitate somme sospette e il procedimento estero (DTF 120 Ib 251 consid. 5a e b, 118 Ib 547 consid. 3a in fine; Zimmermann, op. cit. , n. 227 segg.).
 
4.- Il ricorrente fa valere che la trasmissione dei documenti bancari, non necessari per il procedimento estero, violerebbe il principio della proporzionalità.
 
Sostenendo semplicemente che l'Autorità richiedente già disporrebbe di tutte le informazioni necessarie per procedere contro gli indagati, visto che gli importi versati dalla J.________ sul suo conto sono elencati nel complemento litigioso, egli misconosce che la questione di sapere se tali informazioni siano necessarie o utili dev'essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle Autorità richiedenti:
 
a differenza dell'Autorità svizzera, essa dispone di tutte le risultanze processuali e può quindi valutare con piena cognizione di causa la posizione dei singoli inquisiti e delle persone coinvolte. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituire il proprio potere di apprezzamento a quello dell'Autorità estera che conduce le indagini. La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità, nella limitata misura in cui può esser applicato in procedure rette dalla CEAG (DTF 113 Ib 157 consid. 5a pag. 165, 112 Ib 576 consid. 13d pag. 603), sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b, 121 II 241 consid. 3a). Ciò non si verifica in concreto, poiché l'acquisizione e l'utilizzazione di tali mezzi di prova sono idonee a confermare e a provare l'esattezza delle informazioni già conosciute dall'Autorità richiedente.
 
Questa conclusione è tanto più giustificata nella fattispecie, visto che l'Autorità estera ha presentato numerose rogatorie, e che il Tribunale federale ha confermato diverse decisioni di trasmissione (sentenze inedite dell'11 maggio 2000 in re J.________, del 14 febbraio 2001 in re S.
 
e in re C., e del 14 maggio 2001 in re P.). Infine, contrariamente all'assunto ricorsuale, neppure la tutela del segreto bancario osta, da sola e in principio alla concessione dell'assistenza (DTF 123 II 153 consid. 7, 120 Ib 251 consid. 5c; cfr. anche DTF 125 II 83 consid. 5).
 
5.- a) In via subordinata il ricorrente chiede di trasmettere solo i giustificativi delle operazioni relative ai versamenti effettuati dalla J.________ sul suo conto, elencati nella rogatoria. Mentre nel complemento sono indicati cinque versamenti per un importo complessivo di ITL 3'882'503'000, il ricorrente dinanzi al MPC ha prodotto una lista di venti bonifici, per un importo di ITL 3'168'546'366: già queste differenze dimostrano l'utilità di trasmettere tutte le informazioni. È poi chiaro che devono essere trasmessi i documenti di apertura del conto, allo scopo di poter individuarne il titolare ed eventuali aventi diritto economico, indicazioni chiaramente idonee a far progredire l'inchiesta e la cui utilità e rilevanza per il procedimento estero sono manifeste (DTF 122 II 134 consid. 7b, 121 II 241 consid. 3a). Sostenendo semplicemente che, formalmente, egli sarebbe un terzo estraneo alla procedura, il ricorrente disattende che l'eventuale qualità di persona, fisica o giuridica, non implicata nell'inchiesta all'estero non consente a priori di opporsi alle misure di assistenza, a maggior ragione dopo l'abrogazione dell'art. 10 cpv. 1 AIMP.
 
b) Né egli può limitarsi semplicemente a sostenere l'irrilevanza di tutti gli altri documenti per il procedimento estero. Così formulata, la critica è inammissibile poiché tardiva: secondo la giurisprudenza, spettava al ricorrente dimostrare, in modo chiaro e preciso, perché i documenti e le informazioni da trasmettere non presenterebbero alcun interesse per il procedimento estero (DTF 122 II 367 consid. 2d pag. 371 seg.), e indicare all'Autorità di esecuzione quali documenti, e per quali motivi, non dovrebbero, secondo lui, essere consegnati (DTF 126 II 258 consid. 9b e c). L'utilità della documentazione è comunque palese, visto che si tratta di un conto espressamente indicato nel complemento, e sul quale sono pervenuti versamenti oggetto dell'inchiesta estera; è quindi priva di fondamento la censura secondo cui la richiesta costituirebbe un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (al riguardo v. DTF 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73, 122 II 367 consid. 2c, 121 II 241 consid. 3a pag. 243, 118 Ib 547 consid. 3a).
 
Premesso che neppure in questo gravame il ricorrente precisa quali singoli documenti, e perché, non dovrebbero essere trasmessi, l'unica eccezione alla sua generica opposizione è costituita dalla richiesta, formulata nelle osservazioni del 10 febbraio 2000 al MPC, di non trasmettere il giustificativo bancario del 24 settembre 1997 attestante un versamento di ITL 200'000'000 a favore di M.________, avvocato a Milano: secondo il ricorrente il versamento sarebbe del tutto estraneo ai prospettati reati, e concernerebbe un anticipo sul prezzo della compravendita di un appartamento in Italia, conclusa tra la moglie del legale e la figlia del ricorrente. Secondo quest'ultimo, l'inutilità del documento sarebbe stata riconosciuta anche dal MPC, che si sarebbe dichiarato disposto a non trasmetterlo, pur attirando l'attenzione dell'Autorità richiedente sull'esistenza del bonifico. Questa soluzione non è stata tuttavia accolta dal ricorrente, per cui il MPC ha ordinato la trasmissione integrale della documentazione; ciò facendo, il MPC non ha abusato del suo potere di apprezzamento, visto che la rilevanza potenziale del bonifico non può d' acchito essere esclusa, tenuto conto anche del fatto che sul menzionato appartamento è stato costituito a favore del ricorrente un usufrutto generale vitalizio. In effetti, quando le Autorità estere chiedono informazioni su conti bancari in procedimenti per reati patrimoniali o corruttivi, esse necessitano di tutti i documenti, come del resto è stato espressamente postulato in concreto. Ciò perché debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico del conto e sapere a quali persone sia pervenuto l'eventuale provento del reato (DTF 124 II 180 consid. 3c inedito, 121 II 241 consid. 3c; Zimmermann, op. cit. , n. 478 pag. 370). In un'inchiesta ramificata come la presente l'Autorità estera, per poter ricostruire compiutamente le manovre fraudolente messe in atto dagli inquisiti, e per poter individuare e reperire i proventi dei prospettati reati, deve aver accesso a tutte le informazioni rilevanti.
 
6.- Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
 
Per questi motivi
 
il Tribunale federale
 
pronuncia :
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2. La tassa di giustizia di fr. 5000.-- è posta a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione (BA 008/99/RRH/ RA 71/99) e all'Ufficio federale di giustizia (B 115551/01- BOG/BEA).
 
Losanna, 19 giugno 2001 MDE
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
 
Il Presidente,
 
Il Cancelliere,
 
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