BGer 5C.277/2000 | |||
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BGer 5C.277/2000 vom 22.06.2001 | |
[AZA 0/2]
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5C.277/2000
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II CORTE CIVILE
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22 giugno 2001
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Composizione della Corte: giudici federali Reeb, presidente,
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Bianchi e Raselli.
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Cancelliere: Cassina.
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Visto il ricorso per riforma presentato l'11 dicembre 2000 da A.________, Lugano, B.________, Lonay, e C.________, Lugano, attrici, patrocinate dall'avv. Gabriele Ferrari, Chiasso, contro la sentenza emanata il 7 novembre 2000 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Lugano, nella causa che oppone le ricorrenti a D.________, Lugano, E.________, Lugano, F.________, Lugano, G.________, Lugano, H.________, Lugano, convenuti, patrocinati dall'avv. Roberto Corsenca, Massagno, in materia di responsabilità dell'esecutore testamentario;
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Ritenuto in fatto :
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A.- L'8 luglio 1992 è deceduto a Lugano X.________, lasciando quali eredi la terza moglie A.________ e le loro figlie comuni B.________ e C.________.
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Le altre figlie, I.________ e L.________, nate dai due precedenti matrimoni contratti dal de cuius, erano invece state diseredate mediante disposizione testamentaria del 30 marzo 1992.
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Con precedente testamento datato 21 marzo 1978, X.________ aveva designato l'avv. J.________ quale suo esecutore testamentario.
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B.- Tra gli attivi della successione X.________ figuravano degli immobili situati in via N.________ a Lugano (part. n. WWW e ZZZ RFD di Lugano-Città), fortemente gravati da oneri ipotecari. All'inizio del 1993, le eredi istituite si sono determinate per la vendita di tali fondi.
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A.________ ha quindi informato l'esecutore testamentario di questa loro intenzione e della necessità di giungere alla realizzazione di detti beni entro breve tempo.
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Il 21 gennaio 1993 il prof. Y.________ ha manifestato per il tramite di un agenzia immobiliare il proprio interesse all'acquisto della proprietà in questione per il prezzo di fr. 1'200'000.--. Nel contempo però anche il signor M.________ - cittadino italiano domiciliato a Sovizzo, in provincia di Vicenza - aveva formulato un'offerta d'acquisto per la somma di fr. 1'400'000.--.
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Con uno scritto del 1° marzo 1993 le eredi hanno invitato l'esecutore testamentario a sottoscrivere il contratto di vendita con il prof. Y.________, e ciò al più tardi entro il 25 marzo 1993, data in cui sarebbe giunta a scadenza l'offerta presentata da quest'ultimo. Malgrado ciò, l'avv. J.________ ha preferito concentrarsi sulla trattativa in corso con M.________. Sennonché la stessa è fallita allorquando anche l'affare con il prof. Y.________ era ormai definitivamente sfumato. In seguito a questo fatto le eredi hanno potuto incassare nell'immediato unicamente la garanzia bancaria di fr. 100'000.--, costituita il 9 marzo 1993 da M.________ per il caso di mancata conclusione del contratto. L'immobile è poi stato venduto da quest'ultime soltanto nel mese di luglio del 1996 per l'importo di fr. 800'000.--.
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C.- Con petizione 1° ottobre 1996 A.________, B.________ e C.________ hanno promosso causa contro l'avv.
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J.________, chiedendo la condanna di quest'ultimo al pagamento di complessivi fr. 499'833.-- oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno subito in seguito alla mancata vendita da parte dell'esecutore testamentario delle part. n. WWW e ZZZ RFD di Lugano-Città al prof. Y.________.
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All'accoglimento della petizione si è opposto il convenuto, il quale ha contestato ogni sua responsabilità. Con sentenza 21 marzo 2000 il Pretore del Distretto di Lugano ha integralmente accolto le richieste di giudizio delle attrici.
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D.- Il 7 novembre 2000 la II Camera di diritto civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, adita dal convenuto, ha annullato la decisione pretorile ed ha respinto la petizione. I Giudici cantonali hanno in sostanza ritenuto che non si poteva rimproverare all'esecutore testamentario di essere venuto meno alla diligenza che il suo compito di legge gli imponeva per avere cercato di concludere l'affare con M.________, la cui offerta era più elevata rispetto a quella presentata dal prof. Y.________.
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E.- L'11 dicembre 2000 A.________, B.________ e C.________ hanno introdotto dinanzi al Tribunale federale un ricorso per riforma, con cui chiedono che la suddetta decisione cantonale sia annullata e modificata nel senso che l'appello a suo tempo introdotto dall'avv. J.________ venga respinto e la sentenza appellata confermata. Le attrici sostengono in sostanza che, vista la situazione di pesante indebitamento in cui si trovava la successione, l'avv. J.________ doveva optare per la trattativa che offriva le maggiori garanzie di rapido successo, vale a dire quella intavolata con il prof. Y.________. Rimproverano quindi all'esecutore testamentario di avere violato nell' occasione i suoi doveri di diligenza.
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Con risposta 23 gennaio 2001 D.________, E.________, F.________, G.________ e H.________ - subentrati in causa al convenuto deceduto in data 3 luglio 2000, in qualità di suoi eredi - propongono la reiezione del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
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Considerando in diritto :
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1.- Interposto in tempo utile (art. 54 cpv. 1 OG) contro una decisione finale della suprema istanza cantonale in una contestazione civile, il ricorso per riforma è per principio ricevibile. Anche il valore litigioso di fr.
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8'000.-- previsto dalla legge (art. 46 OG) è manifestamente dato.
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2.- Nella prima parte del loro gravame le attrici espongono un sunto dei fatti ritenuti rilevanti per l'esito della vertenza. Anziché attenersi strettamente alla fattispecie riportata nella sentenza impugnata esse fanno, tra le altre cose, riferimento a determinati accertamenti effettuati in prima istanza dal Pretore. Ora, un tale modo d'agire è inammissibile. In effetti, giusta l'art. 63 cpv. 2 OG, il Tribunale federale pone a fondamento della sua decisione i fatti così come sono stati accertati dall'ultima autorità cantonale, salvo che siano state violate disposizioni federali in materia di prove o sia stata commessa una svista manifesta; ciò che non è però il caso nella presente vertenza.
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3.- Le attrici si lamentano per il fatto che la Corte cantonale avrebbe a torto misconosciuto le responsabilità a carico dell'avv. J.________ per il danno da loro subito in seguito alla mancata vendita delle part. n. WWW e ZZZ RFD di Lugano al prof. Y.________. Rimproverano in sostanza al convenuto di essere venuto meno ai doveri di diligenza che gli derivavano dalla sua funzione, per essersi curato esclusivamente della trattativa con M.________, il quale offriva sì un prezzo di fr. 200'000.-- superiore a quello offerto dal prof. Y.________, ma presentava la necessità, in quanto cittadino straniero, di ottenere alcune autorizzazioni che rendevano l'intera operazione maggiormente soggetta al rischio d'insuccesso. Aggiungono che, alla luce della situazione di forte indebitamento in cui si trovava la successione, l'avv. J.________ doveva optare per la soluzione che offriva maggiori garanzie di riuscita in tempi rapidi. Sostengono inoltre che questi aveva l'obbligo di tenere conto della loro volontà di vendere al prof.
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Y.________ la proprietà di via N.________ a Lugano. Ravvisano in tale mancanza d'attenzione un'ulteriore violazione da parte del convenuto dei suoi obblighi di funzione.
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4.- a) Giusta l'art. 518 cpv. 1 e 2 CCS, l'esecutore testamentario ha l'obbligo di fare rispettare la volontà del defunto ed è in particolare incaricato di amministrare la successione, di pagarne i debiti, di soddisfare i legati e di procedere alla divisione conformemente alle disposizioni del testatore o al tenore della legge. In generale, nel suo agire egli non è vincolato alle istruzioni o alla volontà degli eredi (Martin Karrer, Basler Kommentar, Basilea 1998, ad art. 518 CCS, n. 14). L'esecutore testamentario ha di principio la facoltà di procedere alla realizzazione degli attivi della successione, compresi gli immobili, qualora ciò dovesse rendersi necessario per poter adempiere i suoi compiti (Jean Nicolas Druey, Grundriss des Erbrechts, 4a ed., Berna 1997, § 14 n. 70 in fine; Karrer, op. cit. , ad art. 518 CCS, n. 38 con numerosi riferimenti).
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Anche in questo ambito egli non è legato al parere degli eredi, nemmeno in caso di loro unanime consenso (Druey, op.
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cit. , § 14 n. 36). Anzi, dottrina e giurisprudenza sottolineano come l'ampio potere d'apprezzamento di cui dispone l'esecutore testamentario, conferisca a quest'ultimo il diritto di agire, se necessario, anche contro la chiara ed espressa volontà degli eredi (DTF 101 II 47 consid. 2a con rinvii; Karrer, op. cit. , ad art. 518 CCS, n. 40; Jean Nicolas Druey, Die Aufgabe des Willensvollstreckers, in Druey/Breitschmid [a cura di], Willensvollstreckung, Berna 2001, pag. 6-7).
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Per tutti gli atti compiuti nell'adempimento delle sue funzioni, l'esecutore testamentario è, sul piano civile, personalmente responsabile verso gli eredi degli eventuali danni a loro cagionati. Non essendo legato alla comunione ereditaria da nessun tipo di contratto, l'esecutore risponde per colpa nei confronti degli eredi in virtù di un'applicazione per analogia delle disposizioni relative al mandato e, segnatamente, in base alle regole stabilite dall'art. 398 CO (DTF 101 II 47 consid. 2; Guignand/Stettler, Droit civil II - Successions [art. 457-640 CC] -, 4a ed., Friburgo 1999, n. 442; Karrer, op. cit. , ad art. 518 CCS, n. 109). Spetta dunque agli eredi, che si reputano lesi, dimostrare che l'esecutore testamentario ha disatteso i propri doveri, nonché comprovare l'esistenza di un danno e di un nesso causale (DTF 101 II 47 consid. 2).
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b) Per quanto attiene più specificatamente al caso concreto, si tratta in sostanza di determinare se l'avv.
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J.________ abbia violato gli obblighi di diligenza che gli derivavano dalla sua funzione di esecutore testamentario della successione fu X.________.
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A tale quesito dev'essere data risposta negativa.
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Innanzitutto va detto che, se da un lato l'offerta formulata da M.________ presentava alcune incognite (soprattutto per il fatto che questi era di nazionalità italiana e quindi necessitava di un'autorizzazione per poter acquistare i fondi in parola), dall'altro però la medesima era assai più vantaggiosa rispetto a quella inoltrata dal prof.
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Y.________ e, alla luce dei passi intrapresi con successo dallo stesso M.________ in prospettiva del perfezionamento dell'affare, poteva essere considerata perlomeno altrettanto seria. A questo proposito si deve infatti rilevare che, secondo quanto accertato dalla Corte cantonale, M.________ era un conoscente dei coniugi X.________. In occasione di un suo incontro avvenuto il 27 febbraio 1993 con A.________ e lo stesso avv. J.________, egli aveva avuto modo di confermare per scritto il proprio interesse all' acquisto dei fondi in parola per la somma di fr. 1'400'000.--. Il 6 marzo successivo si era poi assunto l'impegno di prestare nelle mani dell'esecutore testamentario una garanzia bancaria di fr. 100'000.--, da versare alle eredi in caso di mancata conclusione dell'affare. Detta garanzia fu effettivamente allestita dalla Banca V.________ di Lugano il 9 marzo 1993 su ordine dello stesso M.________ e venne subito consegnata all'avv. J.________, a riprova del suo reale interesse all'acquisto degli immobili di via N.________ a Lugano. Per quanto attiene poi alle pratiche amministrative necessarie a M.________ per poter acquistare tali fondi, i Giudici ticinesi hanno stabilito che già l'8 marzo 1993 quest'ultimo si era rivolto all'Autorità di prima istanza del distretto di Lugano per l'applicazione della legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE; RS 211. 412.41), la quale, tre giorni dopo decideva di rilasciargli l'autorizzazione richiesta. Tale atto veniva in seguito avvallato dall'Autorità cantonale di sorveglianza LAFE. Anche per quanto concerne l'ottenimento del permesso di dimora in Svizzera - che M.________ aveva posto quale condizione per l'acquisto della proprietà di via N.________ - la procedura cantonale avviata dallo stesso avv. J.________ il 27 marzo 1993 si era ben presto risolta in modo favorevole all'interessato, facendo così venir meno un altro possibile ostacolo alla conclusione del negozio. Ora, in simili circostanze, non si può affatto sostenere, come fanno le attrici, che l'offerta formulata da M.________ presentasse delle incognite tali da renderla particolarmente incerta o rischiosa.
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Inoltre, alla luce delle garanzie finanziarie prestate e della rapidità con la quale tutte le suddette pratiche amministrative erano state portate a termine, il convenuto poteva oggettivamente confidare in una rapida conclusione della trattativa avviata con M.________, la quale - è bene ricordarlo - dal punto di vista economico era sicuramente la più vantaggiosa per la successione. Il fatto poi che il contratto non sia stato sottoscritto è imputabile a questioni che esulano dall'attività svolta nell'occasione dall'esecutore testamentario. In effetti, in linea con quanto concluso dalla precedenza istanza di giudizio, si deve rilevare che nessun elemento agli atti permette di imputare a quest'ultimo il fallimento della trattativa con M.________. Da questo punto di vista, il comportamento mantenuto nell'occasione dall'esecutore testamentario non presta il fianco a critiche.
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Le ricorrenti fanno ancora valere in questa sede l'argomento secondo cui, nel valutare le probabilità di riuscita dell'affare, l'avv. J.________ non avrebbe tenuto sufficientemente conto dell'elevato prezzo offerto da M.________ e quindi del pericolo che quest'ultimo potesse in qualsiasi momento ritornare sui propri passi sino a recedere dalla trattativa. A questo proposito va però detto che, come giustamente rilevato dal Tribunale d'appello, anche l'offerta inoltrata dal prof. Y.________ presentava la medesima caratteristica, essendo a sua volta nettamente superiore al valore venale dei fondi, stimato in sede giudiziaria a fr. 886'000.--. L'argomento sollevato dalle insorgenti dev'essere dunque relativizzato e non permette ancora di individuare nel comportamento tenuto nell'occasione dall'esecutore testamentario una violazione dei suoi obblighi di diligenza.
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Da ultimo va ancora aggiunto che anche la tesi secondo cui l'avv. J.________ avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione alla volontà delle attrici di vendere la proprietà immobiliare di Lugano al prof. Y.________ non risulta di alcun pregio. Le ricorrenti fondano questa loro convinzione su di una serie di contributi dottrinali e su alcune decisioni giudiziarie (in particolare: DTF 108 II 535 consid. 2 e Karrer, op. cit. , ad art. 518 CCS, n. 16), che - a loro dire - indicherebbero come in verità l'esecutore testamentario disponga nei confronti degli eredi di un margine di autonomia assai più ristretto di quanto ammesso dai giudici cantonali. Sennonché detti rinvii si riferiscono al caso, diverso da quello qui in esame, in cui l'esecutore, dopo aver pagato i debiti del defunto e soddisfatti i legati, intende procedere alla divisione della successione.
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Soltanto in questo specifico ambito egli è tenuto ad informarsi presso gli eredi dei loro desideri e a prendere in considerazione i medesimi nella misura in cui dovessero risultare compatibili con la legge e con le disposizioni testamentarie del defunto. Per contro, come già diffusamente esposto sopra (cfr. consid. 4a), durante tutta la fase che precede la divisione dell'eredità, l'esecutore testamentario non è di principio tenuto ad avere riguardo della volontà degli eredi.
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Per il che i vari rimproveri mossi dalle insorgenti all'avv. J.________ risultano infondati, dovendosi escludere che il medesimo abbia agito nel caso in maniera contraria ai suoi obblighi di diligenza.
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5.- Da quanto sopra esposto discende che il ricorso dev'essere integralmente respinto. La tassa di giustizia e le ripetibili della sede federale sono poste a carico della parte soccombente (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 OG).
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Per questi motivi
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il Tribunale federale
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pronuncia :
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1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
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2. La tassa di giustizia di fr. 8'000.-- è posta in solido carico delle attrici, le quali rifonderanno ai convenuti, pure con vincolo di solidarietà, fr. 8'000.-- per ripetibili della sede federale.
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3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 22 giugno 2001 MDE
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In nome della II Corte civile
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del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
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Il Presidente,
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Il Cancelliere,
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