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Informationen zum Dokument  BGer U 4/1999  Materielle Begründung
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BGer U 4/1999 vom 02.07.2001
 
[AZA 7]
 
U 4/99 Ge
 
IVa Camera
 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger;
 
Schäuble, cancelliere
 
Sentenza del 2 luglio 2001
 
nella causa
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli
 
infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, ricorrente,
 
contro
 
F.________, opponente, rappresentato dall'Organizzazione
 
Cristiano-Sociale Ticinese (OCST), Via S. Balestra 19, 6901
 
Lugano,
 
e
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6901 Lugano
 
F a t t i :
 
A.- F.________, nato nel 1945, lamenta gli esiti di
 
quattro infortuni professionali intervenuti nel periodo
 
intercorso tra novembre 1988 e aprile 1997, quando lavorava
 
alle dipendenze di un'impresa di costruzioni come muratore.
 
Egli riportò, in particolare, lesioni alle spalle.
 
Dopo aver in precedenza riconosciuto all'assicurato il
 
diritto a indennità per menomazione all'integrità complessiva
 
del 20%, l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione
 
contro gli infortuni (INSAI), mediante decisione 28 agosto
 
1998, dispose l'erogazione di una rendita d'invalidità
 
del 30% dal 1° giugno 1998, confermando il provvedimento
 
anche dopo opposizione, il 15 ottobre 1998.
 
B.- Assistito dall'Organizzazione cristiano-sociale
 
ticinese (OCST), F.________ insorse con ricorso al Tribunale
 
delle assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo
 
l'assegnazione di una rendita per un'invalidità pari almeno
 
al 40%.
 
Per giudizio 29 gennaio 1999 l'autorità giudiziaria
 
cantonale accolse parzialmente il gravame, obbligando
 
l'INSAI a versare all'insorgente una rendita calcolata su
 
un'invalidità del 35%.
 
C.- L'INSAI, rappresentato dall'avv. Enrico Broggini,
 
interpone a questa Corte un ricorso di diritto amministrativo
 
con cui chiede di annullare il giudizio querelato e di
 
stabilire il tasso d'invalidità al 30%, conformemente alla
 
decisione su opposizione litigiosa.
 
L'assicurato, sempre tramite l'OCST, postula la reiezione
 
del gravame. Da parte sua l'Ufficio federale delle
 
assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi.
 
D i r i t t o :
 
1.- Nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale
 
delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente
 
ricordato le norme di diritto concernenti il tema
 
oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla questione
 
della commisurazione dell'invalidità lamentata dall'opponente.
 
L'autorità giudiziaria cantonale ha in particolare
 
esposto come, giusta l'art. 18 cpv. 2 LAINF, il grado
 
d'invalidità venga determinato paragonando il reddito
 
del lavoro che l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza
 
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali
 
provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
 
esigibile da lui in condizioni equilibrate di mercato del
 
lavoro, con quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse
 
diventato invalido. Il giudice di prime cure ha poi rilevato,
 
pure a ragione, che al fine di poter graduare l'invalidità
 
all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso)
 
è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati
 
dal medico o eventualmente da altri specialisti, precisando,
 
da un lato, come il compito del medico consista
 
nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare
 
in quale misura e in quali attività l'assicurato sia incapace
 
al lavoro, dall'altro, come la documentazione medica
 
costituisca un importante elemento di giudizio per determinare
 
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili
 
dall'assicurato. A questa esposizione non può che essere
 
fatto riferimento e prestata adesione.
 
2.- a) Nell'evenienza concreta dalla dettagliata documentazione
 
medica all'inserto risulta che l'assicurato, a
 
seguito dei postumi degli infortuni subiti, non può proseguire
 
la sua attività professionale di muratore. Emerge però
 
anche, in modo convincente, che egli, malgrado il danno
 
fisico patito, è da ritenere totalmente capace di eseguire
 
lavori leggeri confacenti. Queste valutazioni non sono in
 
questa sede oggetto di litigio, né questa Corte vede valido
 
motivo per scostarsene.
 
b) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche
 
dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente
 
attività, le istanze inferiori hanno fatto capo ad un
 
paragone dei redditi, come lo prescrive l'art. 18 cpv. 2
 
LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in particolare,
 
il reddito ipotetico d'invalido, il giudice di prime cure,
 
in modifica di quanto stabilito nel provvedimento amministrativo
 
impugnato e prevalendosi della propria giurisprudenza
 
sviluppata in tema di determinazione del salario di
 
riferimento per il calcolo della capacità di guadagno residua,
 
ha ritenuto l'importo di fr. 35'000.-, che corrispondeva
 
negli anni dal 1994 al 1998 alla retribuzione annua
 
media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai
 
o impiegati non qualificati con problemi di salute in
 
attività leggere adeguate. Orbene, la questione dei salari
 
medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi
 
giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di
 
una recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni
 
pubblicata in DTF 126 V 75 segg.
 
c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza
 
stabilito che ai fini della determinazione del reddito
 
da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale
 
e salariale concreta dell'interessato, a condizione
 
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e
 
ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
 
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato
 
e non costituisca una paga sociale. Qualora difettino indicazioni
 
economiche effettive, possono, conformemente alla
 
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche
 
salariali. La questione di sapere se e in quale misura
 
al caso i salari fondati su dati statistici debbano
 
essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali
 
e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile
 
al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità
 
e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),
 
criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
 
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come
 
una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
 
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili
 
di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale
 
federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella
 
medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
 
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione
 
deve succintamente motivare, il giudice non può
 
senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
 
degli organi dell'assicurazione.
 
d) Ora, la prassi ticinese, secondo cui il presunto
 
reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro
 
equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività
 
confacenti allo stato di salute è valutato senza
 
particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso
 
concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa manifestamente
 
le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza
 
precitata (nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in
 
re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 10/00, e 30
 
giugno 2000 in re B., I 411/98). Il giudizio querelato non
 
può quindi essere tutelato.
 
e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato,
 
l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti
 
presso alcune aziende del Cantone Ticino appurando
 
come in attività leggere, che anche l'interessato sarebbe
 
in grado di esercitare dal profilo sanitario e avuto
 
riguardo alle sue capacità professionali, i dipendenti di
 
tali ditte percepissero, nel 1998, un reddito annuo medio
 
pari a fr. 38'579.-. Orbene, il Tribunale federale delle
 
assicurazioni non ha motivo di non aderire alla valutazione
 
del guadagno ipotetico di invalido operata dall'INSAI, sebbene
 
la stessa possa se del caso apparire favorevole all'assicurato
 
alla luce dei dati statistici sulla struttura
 
dei salari editi dal competente Ufficio federale - dati secondo
 
i quali la retribuzione annua media dei lavoratori di
 
sesso maschile attivi in occupazioni semplici e ripetitive
 
nel settore privato ammontava, nel medesimo anno, a fr.
 
53'649.- (fr. 4'268.- : 40 x 41,9 x 12) - quando si consideri
 
come, ai sensi della giurisprudenza in DTF 126 V 75
 
sopra indicata, le specifiche circostanze del caso concreto
 
siano suscettibili di comportare una riduzione del salario
 
statistico fino, realizzate tutte le premesse, al limite
 
massimo del 25%. Le critiche sollevate a questo riguardo
 
dall'assicurato non permettono di pervenire a diverso risultato.
 
3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico
 
conseguibile senza invalidità (fr. 53'998.- annui) non
 
è oggetto di litigio, la decisione amministrativa impugnata
 
che riconosce all'opponente il diritto a una rendita sulla
 
base di un'invalidità del 30% merita di essere ristabilita.
 
4.- In conformità all'art. 159 cpv. 2 in relazione con
 
l'art. 135 OG, non si assegnano ripetibili all'INSAI, poiché
 
esso istituto, conformemente alla giurisprudenza, è
 
equiparato a organismo con compiti di diritto pubblico (DTF
 
112 V 49 consid. 3 e rinvio).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
 
p r o n u n c i a :
 
I. Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il
 
giudizio querelato 29 gennaio 1999 essendo annullato.
 
II. Non si percepiscono spese giudiziarie, né si assegnano
 
indennità di parte.
 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale
 
cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio
 
federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 2 luglio 2001
 
In nome del
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Il Presidente Il Cancelliere:
 
della IVa Camera:
 
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